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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 36302/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 24/10/2022 che ha confermato parzialmente il sequestro preventivo, disposto dal GIP dello stesso Tribunale, di somme di denaro e beni nella disponibilità del ricorrente, in relazione agli artt. 416, 110, 348-ter, 348-terl cod. pen., 2621 cod. civ., 10-bis, 10-ter e 11 d.lgs. n. 74/2000, riducendo gli importi sequestrabili riguardo ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (capo 2 della rubrica), revocando il sequestro con riferimento alla somma di C 160.500,00 in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648-ter/ cod. pen. (capo 8 della rubrica, n. 2 del dispositivo del decreto del GIP).

1. Si deduce, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale abbia omesso l'esame critico delle censure sollevate dalla difesa nella richiesta di riesame, financo rinviandone l'esame al giudice del merito, con particolare riguardo alla non riconducibilità del contributo partecipativo del ricorrente alla fattispecie di concorso nei reati di omesso versamento dell'IVA e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, limitandosi ad un generico richiamo ai contenuti del fascicolo di indagine e a categorie di atti.

Si precisa, a corredo della doglianza, che nel primo motivo di riesame si era evidenziato come alla condotta del ricorrente, genericamente descritta mediante l'epiteto "commercialista di riferimento ed ideatore di condotte criminose", non corrispondesse alcuna azione intellegibile dal fascicolo di indagine, non potendo rappresentare le ordinarie incombenze di uno studio di commercialista indici automatici di compartecipazione a fatti criminosi posti in essere da altri.

A fronte della specifica elencazione di punti dimostrativi dell'assenza di un contributo partecipativo (richiamati dalla difesa dalle lettere A) ad L) delle pagine 19 e 20 del presente ricorso), l'ordinanza impugnata si era limitata ad un generico richiamo alla "CNR, ai riscontri della G.d.F., alle s.o.s., alla documentazione contabile", senza nulla aggiungere e omettendo di esaminare i profili di irrilevanza sollevati al riguardo dalla difesa.

Si trattava di un profilo di rilievo che andava approfondito alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia di concorso del professionista nei reati fiscali, secondo cui meri inadempimenti agli obblighi dichiarativi ovvero episodi di distacco di beni dal patrimonio aziendale non costituiscono di per sé fattivo contributo del professionista (né sussiste in capo a tale figura una posizione di garanzia), occorrendo, al contrario, che il contributo causale apportato sia fattivo e consapevolmente volto all'alterazione dei contenuti dichiarativi o alla certificazione di crediti tributari.

Si deduce, infine, come nemmeno la produzione in udienza della corrispondenza (mail) da parte del pubblico ministero, a cui l'ordinanza impugnata aveva fatto riferimento, aveva risolto i vuoti motivazionali, anzi persistiti mediante il generico riferimento alla presenza di tali "documenti negli atti", in difetto di alcuna valutazione critica del relativo contenuto, nemmeno specificato.

2. Si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale non abbia fatto buon governo delle regole che presiedono alla determinazione del profitto del reato, avendo erroneamente parificato, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), il profitto del reato al complessivo debito della società e non al valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale (pari al patrimonio delle società che mediante l'atto di disposizione fraudolento hanno sottratto alla garanzia del debito tributario), per come affermato da orientamenti di questa S.C.

Né all'uopo era corretto fare riferimento a passaggi di pronunce di questa Corte nella parte in cui avrebbero "parificato" il profitto del reato anche nel risparmio di spesa (come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario), ritenuto un vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato, trattandosi di ipotesi in cui vi era piena coincidenza tra i beni sottratti alla garanzia patrimoniale e danno patrimoniale, essendosi il danno per l'Erario comunque già verificato proprio nella misura dell'imposta evasa.

In conclusione, il profitto del reato andava individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria, posto che il "debito" tributario esisterebbe a prescindere dal reato e, dunque, ininfluente era il richiamo ai debiti già iscritti a ruolo, peraltro comprensivi anche di sanzioni ed interessi.

Nel caso in esame mancava del tutto un atto di disposizione patrimoniale volto a sottrarre alla garanzia dell'Erario beni, somme o altro (essendo il profitto scaturente dalla mera sommatoria delle poste del debito tributario iscritto a ruolo), tanto che neppure poteva configurarsi l'ipotesi di reato contestata.

3. Si deduce la violazione di legge con riferimento alla configurabilità del reato di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, la cui condotta era stata erroneamente individuata dal Tribunale del riesame - in aderenza alla contestazione mossa dal pubblico ministero - nell'atto di cancellazione delle società dal registro delle imprese, a fronte, invece, della necessità del compimento di atti fraudolenti di natura dispositiva, materiale o giuridica.

Si era dunque fatto coincidere l'atto fraudolento con un adempimento amministrativo, il cui compimento era stato indicato nella rubrica di accusa (che non annoverava alcun bene di pertinenza societaria che abbia subito il distacco simulato dal patrimonio sociale) quale momento consumativo del reato, in difetto dell'indicazione di atti di disposizione di beni o diritti sociali.

La cancellazione, infatti, non è atto idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, essendo, peraltro, prevista la possibilità per il Fisco di recuperare il debito tributario entro 5 anni dalla cancellazione nei confronti di quei soggetti che - a vario titolo - sono direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività di liquidazione, ovvero, da ultimo, anche nei confronti dei soci a titolo "successorio".

Né l'ordinanza impugnata, né il capo di imputazione provvisorio davano - in ipotesi conto - di elementi concreti cui ricondurre l'idoneità a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

4. Si lamenta, infine, la violazione di legge per avere ricompreso nell'alveo del profitto confiscabile per equivalente l'importo di C 25.000,00 derivante dal reato di cui all'art. 2621 cod. civ. (capo 7 della rubrica).

Né poteva ritenersi in fatto contestata la violazione dell'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, posto che l'imputazione era incentrata sulla pretesa falsificazione del bilancio della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 17/07/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Con nota di conclusioni scritte in data 9/09/2022, la difesa del ricorrente, richiamati i motivi di ricorso, ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo che lamenta l'omessa motivazione in punto di fumus delicti.

A fronte, infatti, di specifici punti di doglianza sollevati con il primo motivo di riesame (e richiamati alle pagine 9 e 10 del ricorso per cassazione), con cui si lamentava l'assenza dell'indicazione in capo al ricorrente di indici partecipativi tanto a livello di concorso necessario in ordine al delitto associativo di cui al capo 1 della rubrica, quanto eventuale in relazione ai diversi delitti tributari (in ordine ai quali è stato disposto il sequestro per equivalente del profitto), il Tribunale del riesame ha reso una motivazione del tutto apparente, limitandosi a richiamare soltanto le categorie delle fonti di prova in forza delle quali è stato ritenuto il fumus dei reati per cui si procede, in assenza dell'indicazione, sia pure succinta, dei relativi elementi individualizzanti, in ragione delle ipotesi associativa e concorsuali contestate che attribuiscono al ricorrente il ruolo di ideatore delle condotte di sottrazione fraudolenta alle imposte e degli omessi versamenti a vario titolo contestati ai soggetti fiscalmente obbligati.

Al fine di ritenere rispettato l'obbligo di motivazione, infatti, non è sufficiente fare riferimento alla "serietà" degli indizi ed alle relative categorie probatorie di riferimento (pure genericamente enunciate), ma occorre fornire sufficiente supporto argomentativo agli elementi che connotano il coinvolgimento dell'indagato nell'ambito di fattispecie di reato aventi carattere plurisoggettivo.

E ciò tanto più laddove, come nel caso in esame, l'ordinanza impugnata abbia dato atto della necessità di integrare la motivazione del decreto di sequestro che, secondo quanto si ricava dalla lettura del provvedimento di riesame, faceva generico richiamo soltanto ai principi giurisprudenziali in tema di applicabilità delle misure cautelari reali.

Sul tema va, infatti, richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).

Il tribunale del riesame, infatti, in sede di controllo sui presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, deve verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che, specificamente dedotte, possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274693).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il sequestro preventivo e quello probatorio, nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto, mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi.

Si è, però, rilevato che quel percorso non può che essere affine per quanto concerne il dovere di verifica — non più concepibile in termini solo astratti — della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione.

Specularmente a quanto avviene in tema di riesame di misure personali, la verifica della esposizione e della autonoma valutazione di tali elementi, nell'ottica della possibile declaratoria di nullità del provvedimento in caso di mancanza, è dunque oggetto anche dei poteri del giudice del riesame in materia di sequestri, il quale è onerato del controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze caute/ari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790; Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337).

Di detti principi l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione, omettendo di dare conto, seppur sinteticamente, delle emergenze acquisite e argomentandone la capacità rappresentativa alla luce degli specifici rilievi difensivi.

2. Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo giudizio.

Avendo riguardo l'annullamento al profilo attinente la sussistenza dei presupposti della cautela (il fumus dei reati contestati), gli altri motivi di ricorso, di carattere dipendente, restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 24/10/2022 che ha confermato parzialmente il sequestro preventivo, disposto dal GIP dello stesso Tribunale, di somme di denaro e beni nella disponibilità del ricorrente, in relazione agli artt. 416, 110, 348-ter, 348-terl cod. pen., 2621 cod. civ., 10-bis, 10-ter e 11 d.lgs. n. 74/2000, riducendo gli importi sequestrabili riguardo ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (capo 2 della rubrica), revocando il sequestro con riferimento alla somma di C 160.500,00 in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648-ter/ cod. pen. (capo 8 della rubrica, n. 2 del dispositivo del decreto del GIP). 1. Si deduce, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale abbia omesso l'esame critico delle censure sollevate dalla difesa nella richiesta di riesame, financo rinviandone l'esame al giudice del merito, con particolare riguardo alla non riconducibilità del contributo partecipativo del ricorrente alla fattispecie di concorso nei reati di omesso versamento dell'IVA e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, limitandosi ad un generico richiamo ai contenuti del fascicolo di indagine e a categorie di atti. Si precisa, a corredo della doglianza, che nel primo motivo di riesame si era evidenziato come alla condotta del ricorrente, genericamente descritta mediante l'epiteto "commercialista di riferimento ed ideatore di condotte criminose", non corrispondesse alcuna azione intellegibile dal fascicolo di indagine, non potendo rappresentare le ordinarie incombenze di uno studio di commercialista indici automatici di compartecipazione a fatti criminosi posti in essere da altri. A fronte della specifica elencazione di punti dimostrativi dell'assenza di un contributo partecipativo (richiamati dalla difesa dalle lettere A) ad L) delle pagine 19 e 20 del presente ricorso), l'ordinanza impugnata si era limitata ad un generico richiamo alla "CNR, ai riscontri della G.d.F., alle s.o.s., alla documentazione contabile", senza nulla aggiungere e omettendo di esaminare i profili di irrilevanza sollevati al riguardo dalla difesa. Si trattava di un profilo di rilievo che andava approfondito alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia di concorso del professionista nei reati fiscali, secondo cui meri inadempimenti agli obblighi dichiarativi ovvero episodi di distacco di beni dal patrimonio aziendale non costituiscono di per sé fattivo contributo del professionista (né sussiste in capo a tale figura una posizione di garanzia), occorrendo, al contrario, che il contributo causale apportato sia fattivo e consapevolmente volto all'alterazione dei contenuti dichiarativi o alla certificazione di crediti tributari. Si deduce, infine, come nemmeno la produzione in udienza della corrispondenza (mail) da parte del pubblico ministero, a cui l'ordinanza impugnata aveva fatto riferimento, aveva risolto i vuoti motivazionali, anzi persistiti mediante il generico riferimento alla presenza di tali "documenti negli atti", in difetto di alcuna valutazione critica del relativo contenuto, nemmeno specificato. 2. Si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale non abbia fatto buon governo delle regole che presiedono alla determinazione del profitto del reato, avendo erroneamente parificato, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), il profitto del reato al complessivo debito della società e non al valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale (pari al patrimonio delle società che mediante l'atto di disposizione fraudolento hanno sottratto alla garanzia del debito tributario), per come affermato da orientamenti di questa S.C. Né all'uopo era corretto fare riferimento a passaggi di pronunce di questa Corte nella parte in cui avrebbero "parificato" il profitto del reato anche nel risparmio di spesa (come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario), ritenuto un vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato, trattandosi di ipotesi in cui vi era piena coincidenza tra i beni sottratti alla garanzia patrimoniale e danno patrimoniale, essendosi il danno per l'Erario comunque già verificato proprio nella misura dell'imposta evasa. In conclusione, il profitto del reato andava individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria, posto che il "debito" tributario esisterebbe a prescindere dal reato e, dunque, ininfluente era il richiamo ai debiti già iscritti a ruolo, peraltro comprensivi anche di sanzioni ed interessi. Nel caso in esame mancava del tutto un atto di disposizione patrimoniale volto a sottrarre alla garanzia dell'Erario beni, somme o altro (essendo il profitto scaturente dalla mera sommatoria delle poste del debito tributario iscritto a ruolo), tanto che neppure poteva configurarsi l'ipotesi di reato contestata. 3. Si deduce la violazione di legge con riferimento alla configurabilità del reato di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, la cui condotta era stata erroneamente individuata dal Tribunale del riesame - in aderenza alla contestazione mossa dal pubblico ministero - nell'atto di cancellazione delle società dal registro delle imprese, a fronte, invece, della necessità del compimento di atti fraudolenti di natura dispositiva, materiale o giuridica. Si era dunque fatto coincidere l'atto fraudolento con un adempimento amministrativo, il cui compimento era stato indicato nella rubrica di accusa (che non annoverava alcun bene di pertinenza societaria che abbia subito il distacco simulato dal patrimonio sociale) quale momento consumativo del reato, in difetto dell'indicazione di atti di disposizione di beni o diritti sociali. La cancellazione, infatti, non è atto idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, essendo, peraltro, prevista la possibilità per il Fisco di recuperare il debito tributario entro 5 anni dalla cancellazione nei confronti di quei soggetti che - a vario titolo - sono direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività di liquidazione, ovvero, da ultimo, anche nei confronti dei soci a titolo "successorio". Né l'ordinanza impugnata, né il capo di imputazione provvisorio davano - in ipotesi conto - di elementi concreti cui ricondurre l'idoneità a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 4. Si lamenta, infine, la violazione di legge per avere ricompreso nell'alveo del profitto confiscabile per equivalente l'importo di C 25.000,00 derivante dal reato di cui all'art. 2621 cod. civ. (capo 7 della rubrica). Né poteva ritenersi in fatto contestata la violazione dell'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, posto che l'imputazione era incentrata sulla pretesa falsificazione del bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 17/07/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con nota di conclusioni scritte in data 9/09/2022, la difesa del ricorrente, richiamati i motivi di ricorso, ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo che lamenta l'omessa motivazione in punto di fumus delicti. A fronte, infatti, di specifici punti di doglianza sollevati con il primo motivo di riesame (e richiamati alle pagine 9 e 10 del ricorso per cassazione), con cui si lamentava l'assenza dell'indicazione in capo al ricorrente di indici partecipativi tanto a livello di concorso necessario in ordine al delitto associativo di cui al capo 1 della rubrica, quanto eventuale in relazione ai diversi delitti tributari (in ordine ai quali è stato disposto il sequestro per equivalente del profitto), il Tribunale del riesame ha reso una motivazione del tutto apparente, limitandosi a richiamare soltanto le categorie delle fonti di prova in forza delle quali è stato ritenuto il fumus dei reati per cui si procede, in assenza dell'indicazione, sia pure succinta, dei relativi elementi individualizzanti, in ragione delle ipotesi associativa e concorsuali contestate che attribuiscono al ricorrente il ruolo di ideatore delle condotte di sottrazione fraudolenta alle imposte e degli omessi versamenti a vario titolo contestati ai soggetti fiscalmente obbligati. Al fine di ritenere rispettato l'obbligo di motivazione, infatti, non è sufficiente fare riferimento alla "serietà" degli indizi ed alle relative categorie probatorie di riferimento (pure genericamente enunciate), ma occorre fornire sufficiente supporto argomentativo agli elementi che connotano il coinvolgimento dell'indagato nell'ambito di fattispecie di reato aventi carattere plurisoggettivo. E ciò tanto più laddove, come nel caso in esame, l'ordinanza impugnata abbia dato atto della necessità di integrare la motivazione del decreto di sequestro che, secondo quanto si ricava dalla lettura del provvedimento di riesame, faceva generico richiamo soltanto ai principi giurisprudenziali in tema di applicabilità delle misure cautelari reali. Sul tema va, infatti, richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Il tribunale del riesame, infatti, in sede di controllo sui presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, deve verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che, specificamente dedotte, possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274693). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il sequestro preventivo e quello probatorio, nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto, mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi. Si è, però, rilevato che quel percorso non può che essere affine per quanto concerne il dovere di verifica — non più concepibile in termini solo astratti — della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione. Specularmente a quanto avviene in tema di riesame di misure personali, la verifica della esposizione e della autonoma valutazione di tali elementi, nell'ottica della possibile declaratoria di nullità del provvedimento in caso di mancanza, è dunque oggetto anche dei poteri del giudice del riesame in materia di sequestri, il quale è onerato del controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze caute/ari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790; Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337). Di detti principi l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione, omettendo di dare conto, seppur sinteticamente, delle emergenze acquisite e argomentandone la capacità rappresentativa alla luce degli specifici rilievi difensivi. 2. Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo giudizio. Avendo riguardo l'annullamento al profilo attinente la sussistenza dei presupposti della cautela (il fumus dei reati contestati), gli altri motivi di ricorso, di carattere dipendente, restano assorbiti. P.Q.M. Annulla l'
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