CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12521/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. NARDONI Roberta ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex art. 187 comma 8 C.d.S. (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti relativi alla alterazione da so- stanze stupefacenti). 2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata sul punto. Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il confronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen. [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Mi- lone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678). Invero il giudice distrettuale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, ha del tutto logicamente motivato la esclusione del beneficio non solo facendo ricorso a valutazioni sulla personalità dell'imputata, con precedenti penali tra cui uno concernente il traffico di sostanza stupefacente, ma attingendo agli ele- menti di fatto della condotta posta in essere, evidenziando il nervosismo e l'agita- zione della prevenuta, la difficoltà di rapportarsi con le forze dell'ordine e l'assenza di certificato assicurativo, onde desumere una non modesta lesione del bene giuri- dico protetto, risultando evidenziati tutti i sintomi di un'azione che poneva in pericolo la sicurezza della circolazione. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il