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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 33063/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6901-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a ROMA, VIA B. BUOZZI N. 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a ROMA, VIA B. BUOZZI N. 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 758/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2010 la società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Brindisi, sezione di Ostuni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: -) era creditrice di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di circa 71000 euro; -) [OSCURATO:PERSONA] il 4 febbraio 2010 aveva donato tutti i suoi beni immobili al figlio [OSCURATO:PERSONA]; -) la donazione era avvenuta in frode delle ragioni creditizie.

Concluse pertanto chiedendo che l'atto di donazione fosse dichiarato inefficace nei confronti della società attrice, ai sensi dell'articolo 2901 c.c..

Tutti i convenuti rimasero contumaci.

2. Nel corso del giudizio intervenne volontariamente la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che in seguito rnuterà ragione sociale in Ric. 2019 n. 06901 sez.

M3 - ud. 24-06-2021 -2- [OSCURATO:SOCIETA].), anch'essa assumendo di essere creditrice del convenuto e chiedendo la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell'atto dispositivo da questi compiuto.

2. Con sentenza 13 dicembre 2014 n. 1503 il Tribunale di Brindisi accolse la domanda.

La sentenza venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA].

L'appellante dedusse: -) la nullità del giudizio, per essere stato deciso da un giudice (il Tribunale di Brindisi) diverso da quello indicato nell'atto di citazione (il Tribunale di Brindisi, sezione di Ostuni); -) la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, in quanto priva dell'avvertimento di cui all'articolo 163 n. 7 c.p.c.; -) la "nullità della relata di notifica" (così si legge nella sentenza impugnata), sul presupposto che "la .spedkione del plico postale è stata effettuata dal Tribunale di Brindisi mentre nella relata di notifica è indicato quale ufficio di spedkione il Tribunale di Brindisi-seRione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]".

3. Con sentenza 11 luglio 2018 n. 758 la Corte d'appello di Lecce dichiarò inammissibile il gravame.

Ritenne la Corte d'appello che l'appellante, il quale lamenti col proprio gravame la violazione di regole processuali da parte del primo giudice, ha l'onere di formulare anche le proprie conclusioni nel merito, a pena di inammissibilità dell'appello, il che nel caso di specie non era avvenuto.

Ric. 2019 n. 06901 sez.

M3 - ud. 24-06-2021 -3-

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi e successori di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su cinque motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano che il giudizio di primo grado era nullo.

Col secondo motivo lamentano che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era nulla.

Col terzo motivo sostengono che la sentenza di primo grado era nulla.

Col quarto motivo sostengono che la Corte (l'appello avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione degli atti nulli, ed in particolare dell'atto di citazione.

Col quinto motivo sostengono che la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 101 c.p.c., senza indicare per quali ragioni sotto quale aspetto.

2. Tutti i motivi sono manifestamente inammissibili perché prescindono dalla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Nessuno dei motivi, infatti, investe l'affermazione in iure compiuta dalla Corte d'appello: e cioè che chi si duole in appello della violazione di regole processuali da parte del giudice di primo grado, deve formulare a pena di inammissibilità del gravame anche le proprie conclusioni nel merito.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.

Ric. 2019 n. 06901 sez.

M3 - ud. 24-06-2021 -4- (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.645, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.645, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6901-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a ROMA, VIA B. BUOZZI N. 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a ROMA, VIA B. BUOZZI N. 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 758/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2010 la società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Brindisi, sezione di Ostuni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: -) era creditrice di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di circa 71000 euro; -) [OSCURATO:PERSONA] il 4 febbraio 2010 aveva donato tutti i suoi beni immobili al figlio [OSCURATO:PERSONA]; -) la donazione era avvenuta in frode delle ragioni creditizie. Concluse pertanto chiedendo che l'atto di donazione fosse dichiarato inefficace nei confronti della società attrice, ai sensi dell'articolo 2901 c.c.. Tutti i convenuti rimasero contumaci. 2. Nel corso del giudizio intervenne volontariamente la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che in seguito rnuterà ragione sociale in Ric. 2019 n. 06901 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -2- [OSCURATO:SOCIETA].), anch'essa assumendo di essere creditrice del convenuto e chiedendo la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell'atto dispositivo da questi compiuto. 2. Con sentenza 13 dicembre 2014 n. 1503 il Tribunale di Brindisi accolse la domanda. La sentenza venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. L'appellante dedusse: -) la nullità del giudizio, per essere stato deciso da un giudice (il Tribunale di Brindisi) diverso da quello indicato nell'atto di citazione (il Tribunale di Brindisi, sezione di Ostuni); -) la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, in quanto priva dell'avvertimento di cui all'articolo 163 n. 7 c.p.c.; -) la "nullità della relata di notifica" (così si legge nella sentenza impugnata), sul presupposto che "la .spedkione del plico postale è stata effettuata dal Tribunale di Brindisi mentre nella relata di notifica è indicato quale ufficio di spedkione il Tribunale di Brindisi-seRione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]". 3. Con sentenza 11 luglio 2018 n. 758 la Corte d'appello di Lecce dichiarò inammissibile il gravame. Ritenne la Corte d'appello che l'appellante, il quale lamenti col proprio gravame la violazione di regole processuali da parte del primo giudice, ha l'onere di formulare anche le proprie conclusioni nel merito, a pena di inammissibilità dell'appello, il che nel caso di specie non era avvenuto. Ric. 2019 n. 06901 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -3- 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi e successori di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su cinque motivi. Hanno resistito con separati controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano che il giudizio di primo grado era nullo. Col secondo motivo lamentano che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era nulla. Col terzo motivo sostengono che la sentenza di primo grado era nulla. Col quarto motivo sostengono che la Corte (l'appello avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione degli atti nulli, ed in particolare dell'atto di citazione. Col quinto motivo sostengono che la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 101 c.p.c., senza indicare per quali ragioni sotto quale aspetto. 2. Tutti i motivi sono manifestamente inammissibili perché prescindono dalla ratio decidendi della sentenza impugnata. Nessuno dei motivi, infatti, investe l'affermazione in iure compiuta dalla Corte d'appello: e cioè che chi si duole in appello della violazione di regole processuali da parte del giudice di primo grado, deve formulare a pena di inammissibilità del gravame anche le proprie conclusioni nel merito. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. Ric. 2019 n. 06901 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -4- (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.645, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.645, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile
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