CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18056/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato Giuseppe NicolaSolimando-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaBasilicata n.469/2019 depositata ilVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 14396/2020Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 18056/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro270,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]