CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 05817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI COSENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] FIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata emessa il 4.2.2022 il giudice di pace di S.Giovanni in Fiore ha assolto gli imputati dai delitti di minaccia e lesioni. Considerato che il PM territoriale ha proposto ricorso lamentando la manifesta illogicità di motivazione Tenuto conto che il ricorso è tardivo poiché è stato depositato presso l'ufficio del gdp di Cosenza e da questo trasmesso tramite posta al gdp di S Giovanni in Fiore, dove è pervenuto il 23.3.2022, cioè oltre i termini per proporre impugnazione, dovendosi puntualizzare che il PM non può valersi della disposizione di cui all'alt 582/2 cpp. Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile-, _ PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente