CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 21361/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante protempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Benedetti, che la rappresentano e difendono-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’AvvocatoPaolo Sanchini, che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1855/2025depositata il 23/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 223/2026Numero sezionale 439/2026Numero di raccolta generale 21361/2026Data pubblicazione 23/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge .Così deciso in Roma, il 19/06/2026Il PresidenteLina Rubino