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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24362/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dell'art. 20 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione di pena sostitutiva, è manifestamente infondato; che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché sfugge al sindacato di legittimità il giudizio, ove adeguatamente motivato come nella specie (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata ove si richiamano la personalità negativa dell'imputato, già gravato da quattro pregresse condanne per reati contro il patrimonio e quindi della medesima indole di quello oggetto di giudizio, ed il rilevante disvalore del fatto consistito nell'avere effettuato una trasferta lontana dal luogo di residenza portando con sé un numero rilevante di strumenti atti allo scasso) sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dell'art. 20 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione di pena sostitutiva, è manifestamente infondato; che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché sfugge al sindacato di legittimità il giudizio, ove adeguatamente motivato come nella specie (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata ove si richiamano la personalità negativa dell'imputato, già gravato da quattro pregresse condanne per reati contro il patrimonio e quindi della medesima indole di quello oggetto di giudizio, ed il rilevante disvalore del fatto consistito nell'avere effettuato una trasferta lontana dal luogo di residenza portando con sé un numero rilevante di strumenti atti allo scasso) sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24362/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris