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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26219/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BRESCIA, con sentenza del 15/12/2020, in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA in data 12/11/2019, ha assolto l'imputato dal reato di rapina aggravata di cui al capo A) e ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna di SCE' MICHELE in relazione al medesimo reato di cui agli artt. 628, commi primo e terzo numeri 3 bis e 4 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al travisamento della prova.1.2.

Violazione di legge e in relazione all'art. 512 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al travisamento della prova rilevando, in specifico, che la Corte territoriale sarebbe pervenuta a una conclusione fondata su di una errata e contraddittoria valutazione dei tracciati e dei tempi contenuti nei tabulati del GPS degli spostamenti dell'autovettura del ricorrente.

La doglianza è infondata.

La Corte territoriale, che ha pure rinnovato l'istruttoria dibattimentale per approfondire quanto evidenziato dalla difesa, ha proceduto a una articolata ricostruzione di quanto accaduto e ha reso adeguato e coerente conto degli elementi sui quali ha fondato la conclusione in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo b).

Nella valutazione complessiva i giudici di merito hanno tenuto conto di tutti gli elementi emersi e, correttamente valorizzate le dichiarazioni rese dalla persona offesa, hanno evidenziato i dati significativi al fine di identificare l'autore del reato.

In tale complessivo contesto, nel quale assume preliminare e prevalente rilievo il numero della targa dell'autovettura usata, preso dalla persona offesa e trascritto da una sua amica, il tabulato con il tracciato del GPS si inserisce quale elemento ulteriore e di riscontro.

Tale elemento, infatti, assume rilievo più che altro al fine di confermare la presenza dell'autovettura nel luogo e nell'ora in cui il reato è stato commesso e il diverso e ulteriore accertamento, cioè quello teso a escludere che l'autovettura si sia fermata (accertamento pure tentato che, peraltro, difficilmente potrebbe essere effettuato a fronte delle minime distanze percorse e della bassissima velocità tenuta dall'autovettura) non è decisivo.

A fronte delle coerenti dichiarazioni rese dalla persona offesa quanto all'accaduto e circa l'individuazione dell'autore del reato nel ricorrente, effettuata attraverso il numero di targa e in virtù del riferimento alla località di provenienza, "Mantovana", coincidente con quella riferita per come appresa dall'autore di fatto, infatti, anche la sola compatibilità del tracciato con il tempo di effettiva commissione del reato risulta sufficiente.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e in relazione all'art.512 bis cod. proc. pen. evidenziando che l'affermazione di responsabilità si fonderebbe sulle dichiarazioni rese dalle persone offese alla polizia giudiziaria.

Dichiarazioni che non sarebbero state legittimamente acquisite al dibattimento e che, considerato che le persone offese si sarebbero volontariamente rese irreperibili, non sarebbero utilizzabili.

Le stesse dichiarazioni, poi, non sarebbero state correttamente valutate con riferimento alle altre emergenze processuali e avrebbero dovuto essere supportate da ulteriori elementi di riscontro.

La doglianza è manifestamente infondata.

La questione, infatti, risulta dedotta sulla base di una premessa errata in fatto, cioè che le dichiarazioni siano state acquisite ai sensi dell'art. 512 bis cod. proc. pen.

Dalla sentenza impugnata, invece, risulta che le dichiarazioni delle persone offese sono state acquisite al dibattimento sull'accordo delle parti all'udienza del 19 novembre 2019 allorché la difesa ha dichiarato di non opporsi all'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini dalle due testimoni "con rinuncia ad ogni oralità" (cfr. pag. 10 della sentenza della Corte d'Appello).

In tale situazione, nella quale la difesa ha rinunciato ad accertare la sussistenza dei presupposti che condizionano l'acquisizione e l'utilizzazione dell'atto, pertanto, nessuna censura è possibile sul punto in questa sede.

Diversamente da quanto indicato nel motivo di ricorso, d'altro canto, in assenza di elementi dai quali poter desumere che le persone offese si siano sottratte al controesame cui la difesa non ha mai tentato di sottoporle (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), i giudici di merito hanno correttamente utilizzato e valutato le dichiarazioni legittimamente acquisite con l'accordo della difesa.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma 22/3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BRESCIA, con sentenza del 15/12/2020, in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA in data 12/11/2019, ha assolto l'imputato dal reato di rapina aggravata di cui al capo A) e ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna di SCE' MICHELE in relazione al medesimo reato di cui agli artt. 628, commi primo e terzo numeri 3 bis e 4 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al travisamento della prova.1.2. Violazione di legge e in relazione all'art. 512 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al travisamento della prova rilevando, in specifico, che la Corte territoriale sarebbe pervenuta a una conclusione fondata su di una errata e contraddittoria valutazione dei tracciati e dei tempi contenuti nei tabulati del GPS degli spostamenti dell'autovettura del ricorrente. La doglianza è infondata. La Corte territoriale, che ha pure rinnovato l'istruttoria dibattimentale per approfondire quanto evidenziato dalla difesa, ha proceduto a una articolata ricostruzione di quanto accaduto e ha reso adeguato e coerente conto degli elementi sui quali ha fondato la conclusione in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo b). Nella valutazione complessiva i giudici di merito hanno tenuto conto di tutti gli elementi emersi e, correttamente valorizzate le dichiarazioni rese dalla persona offesa, hanno evidenziato i dati significativi al fine di identificare l'autore del reato. In tale complessivo contesto, nel quale assume preliminare e prevalente rilievo il numero della targa dell'autovettura usata, preso dalla persona offesa e trascritto da una sua amica, il tabulato con il tracciato del GPS si inserisce quale elemento ulteriore e di riscontro. Tale elemento, infatti, assume rilievo più che altro al fine di confermare la presenza dell'autovettura nel luogo e nell'ora in cui il reato è stato commesso e il diverso e ulteriore accertamento, cioè quello teso a escludere che l'autovettura si sia fermata (accertamento pure tentato che, peraltro, difficilmente potrebbe essere effettuato a fronte delle minime distanze percorse e della bassissima velocità tenuta dall'autovettura) non è decisivo. A fronte delle coerenti dichiarazioni rese dalla persona offesa quanto all'accaduto e circa l'individuazione dell'autore del reato nel ricorrente, effettuata attraverso il numero di targa e in virtù del riferimento alla località di provenienza, "Mantovana", coincidente con quella riferita per come appresa dall'autore di fatto, infatti, anche la sola compatibilità del tracciato con il tempo di effettiva commissione del reato risulta sufficiente. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e in relazione all'art.512 bis cod. proc. pen. evidenziando che l'affermazione di responsabilità si fonderebbe sulle dichiarazioni rese dalle persone offese alla polizia giudiziaria. Dichiarazioni che non sarebbero state legittimamente acquisite al dibattimento e che, considerato che le persone offese si sarebbero volontariamente rese irreperibili, non sarebbero utilizzabili. Le stesse dichiarazioni, poi, non sarebbero state correttamente valutate con riferimento alle altre emergenze processuali e avrebbero dovuto essere supportate da ulteriori elementi di riscontro. La doglianza è manifestamente infondata. La questione, infatti, risulta dedotta sulla base di una premessa errata in fatto, cioè che le dichiarazioni siano state acquisite ai sensi dell'art. 512 bis cod. proc. pen. Dalla sentenza impugnata, invece, risulta che le dichiarazioni delle persone offese sono state acquisite al dibattimento sull'accordo delle parti all'udienza del 19 novembre 2019 allorché la difesa ha dichiarato di non opporsi all'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini dalle due testimoni "con rinuncia ad ogni oralità" (cfr. pag. 10 della sentenza della Corte d'Appello). In tale situazione, nella quale la difesa ha rinunciato ad accertare la sussistenza dei presupposti che condizionano l'acquisizione e l'utilizzazione dell'atto, pertanto, nessuna censura è possibile sul punto in questa sede. Diversamente da quanto indicato nel motivo di ricorso, d'altro canto, in assenza di elementi dai quali poter desumere che le persone offese si siano sottratte al controesame cui la difesa non ha mai tentato di sottoporle (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), i giudici di merito hanno correttamente utilizzato e valutato le dichiarazioni legittimamente acquisite con l'accordo della difesa. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 22/3
Sentenza Cassazione n. 26219/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris