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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31868/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.481 cod. pen., commesso il 2 ottobre 2012; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la responsabilità penale dell'imputato, è privo di specificità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, demandando così alla Corte di Cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, la fondatezza e la precisione degli elementi probatori di cui il giudice di secondo grado ha tenuto conto; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processua (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nella parte in cui eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato perché il termine di prescrizione del reato sarebbe decorso in data 20 luglio 2021 (dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado del 5 marzo 2021), tenuto conto di 474 giorni di sospensione (147 giorni per rinvio dal 4 dicembre 2015 al 29 aprile 2016 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze; 204 giorni per rinvio dal 13 aprile 2017 al 3 novembre 2017 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze; 63 giorni per rinvio dal 3 novembre 2017 per impedimento dell'imputato cessato dopo tre giorni; 60 giorni per rinvio udienza del 15 giugno 2018 per impedimento del difensore per concomitante impegno professionale); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.481 cod. pen., commesso il 2 ottobre 2012; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la responsabilità penale dell'imputato, è privo di specificità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, demandando così alla Corte di Cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, la fondatezza e la precisione degli elementi probatori di cui il giudice di secondo grado ha tenuto conto; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processua (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nella parte in cui eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato perché il termine di prescrizione del reato sarebbe decorso in data 20 luglio 2021 (dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado del 5 marzo 2021), tenuto conto di 474 giorni di sospensione (147 giorni per rinvio dal 4 dicembre 2015 al 29 aprile 2016 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze; 204 giorni per rinvio dal 13 aprile 2017 al 3 novembre 2017 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze; 63 giorni per rinvio dal 3 novembre 2017 per impedimento dell'imputato cessato dopo tre giorni; 60 giorni per rinvio udienza del 15 giugno 2018 per impedimento del difensore per concomitante impegno professionale); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende
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