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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 33154/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14512-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] II, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1202/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/04/2024 R.G.N. 2749/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14512/2024 Cron.

Rep.

Ud10/09/2025

1. La Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato improponibile la domanda di impugnazione dei licenziamenti intimati dall'[OSCURATO:PERSONA] II in date 20 novembre 2017, 2 gennaio 2018 e 26 gennaio 2018 , dichiarando altresì inammissibile la domanda di riapertura del procedimento disciplinare DG 2017/973.

2. La Corte d'appello ha premesso che , in assenza di impugnazione, si era formato giudicato interno sul capo della sentenza inerente alla ritenuta improponibilità della impugnazione dei licenziamenti intimati nelle date sopraindicate.

Ha, poi , ritenuto infondato l'unico motivo di gravame relativo alla riapertura del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento intimato il 28 settembre 2017.

Al riguardo, la Corte territoriale, richiamato il testo dell’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, ha rilev ato c ome la disposizione predetta siachiara nel far decorrere il termine di decadenza di sei mesi dalla irrevocabilità della pronuncia penale e non dalla data in cui il dipendente licenziato ne ha avuto conoscenza.

Ha evidenziato che la norma trova la sua ratio nella necessità di individuare un momento certo, conosciuto o conoscibile dall'imputato, che è parte del processo, mentre l'opposta tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui rileverebbe la data del rilascio di copia della sentenza con attestazione della irrevocabilità, finirebbe per rimettere il decorso del termine alla stessa parte che quel termine è tenuta a rispettare.

Ha aggiunto che i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante si riferiscono alla diversa ipotesi della riapertura del procedimento disciplinare ad iniziativa dell'amministrazione, che resta estranea al processo penale e di conseguenza è tenuta ad attivarsi solo nel momento in cui abbia avuto integrale conoscenza della decisione.

Sulla base dei richiamati principi ha ritenuto tardiva l'istanza di riapertura del procedimento,atteso che la sentenza penale di assoluzione dell’odierno ricorrente del 25 giugno 2021 era divenuta irrevocabile in data 12 ottobre 2021 e l'istanza di riapertura del procedimento disciplinare era stata presentata soltanto il 10 ottobre 2022.

3. Avverso la sentenza il dipendente ha proposto ricorso domandandone la cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.

4. L’amministrazione si è costituita con controricorso eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione di legge e/o errata interpretazione ed applicazione dell’art. 55 ter, comma 2, d.lgs. n. 165/01 in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c..

Parte ricorrente sostiene che « il termine di riapertura per il procedimento disciplinare non decorre, così come sostenuto dall’Universitàe dalle due sentenze sin qui emesse, dal giorno di pronuncia della sentenza penale di assoluzione, o anche dal giorno in cui spira il termine di cui all’art. 585 c.p.p. ma bensì dalla effettiva irrevocabilitàdella sentenza.

Irrevocabilità che la parte étenuta peraltro a provare, con la conseguenza che esso inizia a decorrere dalla data indicata nella attestazione di irrevocabilità».

Ne trae la conseguenza che il dies a quo d ebba essere individuato nella data di rilascio da parte della cancelleria di copia della sentenza penale contenente l'attestazione di irrevocabilità.

2. L’amministrazione controricorrente eccepisce , viceversa , l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all'impugnazione, rileva ndo che, essendo ormai definitivi i successivi licenziamenti, in nessun caso potrebbe essere accolta la domanda di riammissione in servizio e di risarcimento del danno.

2.1. Osserva al riguardo il Collegio come la predetta eccezione non sia fondata,considerato che la definitività dei licenziamenti successivamente intimati,che ha determinato la risoluzione del rapporto di impiego impedendo la reintegrazione, lascerebbe comunque spazio, in caso di ritenuta illegittimità del primo licenziamento, alla domanda risarcitoria per il periodo compreso fra il primo ed il secondo attodi recesso.

3. Ciò posto, il motivo, anche a voler tenere in disparte il mancato rispetto degli oneri formali imposti dall’art. 366 c.p.c. (il ricorso è carente quanto all’esposizione dei fatti di causa perché non vengono specificate le relazioni fra procedimento penale e procedimento disciplinare e nulla si dice sul contenuto dell’imputazione e della contestazione che ha poi portato al licenziamento), è manifestamente infondato.

L'interpretazione data alla norma qui in rilievo dalla Corte territoriale è pienamente condivisibile, così come è condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia la non pertinenza della giurisprudenza richiamatadal Coscia, relativa alla diversa fattispecie della riapertura o della riattivazione ad iniziativa del datore di lavoro pubblico.

L’art. 55 ter, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, al comma 2 stabilisce: “ Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità' competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale”.

Il chiaro disposto normativo non consente di operare alcuna valorizzazione della data di rilascio di copia della sentenza irrevocabile di assoluzione, come sostenuto da parte ricorrente.

La disciplina del procedimento disciplinare è chiaramente ispirata alla finalità di rendere certi i termini del procedimento (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1821/2025 con richiami a precedenti conformi) ed il medesimo intento ispira le disposizioni dettate in tema di ripresa o riattivazione dello stesso (si rimanda a Cass. n. 8943/2023), sicché anche la norma che in questa sede viene in rilievo non si presta ad interpretazioni che, oltre a svilire del tutto il tenore letterale, privo di equivocità, mortifichi l’esigenza di pervenire alla sollecita definizione dell’incidenza del sopravvenuto giudicato penale sull’azione disciplinare non sospesa.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio di cassazioneseguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4 .000,00 per compensi professionali,oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14512-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] II, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1202/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/04/2024 R.G.N. 2749/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14512/2024 Cron. Rep. Ud10/09/2025 1. La Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato improponibile la domanda di impugnazione dei licenziamenti intimati dall'[OSCURATO:PERSONA] II in date 20 novembre 2017, 2 gennaio 2018 e 26 gennaio 2018 , dichiarando altresì inammissibile la domanda di riapertura del procedimento disciplinare DG 2017/973. 2. La Corte d'appello ha premesso che , in assenza di impugnazione, si era formato giudicato interno sul capo della sentenza inerente alla ritenuta improponibilità della impugnazione dei licenziamenti intimati nelle date sopraindicate. Ha, poi , ritenuto infondato l'unico motivo di gravame relativo alla riapertura del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento intimato il 28 settembre 2017. Al riguardo, la Corte territoriale, richiamato il testo dell’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, ha rilev ato c ome la disposizione predetta siachiara nel far decorrere il termine di decadenza di sei mesi dalla irrevocabilità della pronuncia penale e non dalla data in cui il dipendente licenziato ne ha avuto conoscenza. Ha evidenziato che la norma trova la sua ratio nella necessità di individuare un momento certo, conosciuto o conoscibile dall'imputato, che è parte del processo, mentre l'opposta tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui rileverebbe la data del rilascio di copia della sentenza con attestazione della irrevocabilità, finirebbe per rimettere il decorso del termine alla stessa parte che quel termine è tenuta a rispettare. Ha aggiunto che i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante si riferiscono alla diversa ipotesi della riapertura del procedimento disciplinare ad iniziativa dell'amministrazione, che resta estranea al processo penale e di conseguenza è tenuta ad attivarsi solo nel momento in cui abbia avuto integrale conoscenza della decisione. Sulla base dei richiamati principi ha ritenuto tardiva l'istanza di riapertura del procedimento,atteso che la sentenza penale di assoluzione dell’odierno ricorrente del 25 giugno 2021 era divenuta irrevocabile in data 12 ottobre 2021 e l'istanza di riapertura del procedimento disciplinare era stata presentata soltanto il 10 ottobre 2022. 3. Avverso la sentenza il dipendente ha proposto ricorso domandandone la cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. 4. L’amministrazione si è costituita con controricorso eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione di legge e/o errata interpretazione ed applicazione dell’art. 55 ter, comma 2, d.lgs. n. 165/01 in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.. Parte ricorrente sostiene che « il termine di riapertura per il procedimento disciplinare non decorre, così come sostenuto dall’Universitàe dalle due sentenze sin qui emesse, dal giorno di pronuncia della sentenza penale di assoluzione, o anche dal giorno in cui spira il termine di cui all’art. 585 c.p.p. ma bensì dalla effettiva irrevocabilitàdella sentenza. Irrevocabilità che la parte étenuta peraltro a provare, con la conseguenza che esso inizia a decorrere dalla data indicata nella attestazione di irrevocabilità». Ne trae la conseguenza che il dies a quo d ebba essere individuato nella data di rilascio da parte della cancelleria di copia della sentenza penale contenente l'attestazione di irrevocabilità. 2. L’amministrazione controricorrente eccepisce , viceversa , l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all'impugnazione, rileva ndo che, essendo ormai definitivi i successivi licenziamenti, in nessun caso potrebbe essere accolta la domanda di riammissione in servizio e di risarcimento del danno. 2.1. Osserva al riguardo il Collegio come la predetta eccezione non sia fondata,considerato che la definitività dei licenziamenti successivamente intimati,che ha determinato la risoluzione del rapporto di impiego impedendo la reintegrazione, lascerebbe comunque spazio, in caso di ritenuta illegittimità del primo licenziamento, alla domanda risarcitoria per il periodo compreso fra il primo ed il secondo attodi recesso. 3. Ciò posto, il motivo, anche a voler tenere in disparte il mancato rispetto degli oneri formali imposti dall’art. 366 c.p.c. (il ricorso è carente quanto all’esposizione dei fatti di causa perché non vengono specificate le relazioni fra procedimento penale e procedimento disciplinare e nulla si dice sul contenuto dell’imputazione e della contestazione che ha poi portato al licenziamento), è manifestamente infondato. L'interpretazione data alla norma qui in rilievo dalla Corte territoriale è pienamente condivisibile, così come è condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia la non pertinenza della giurisprudenza richiamatadal Coscia, relativa alla diversa fattispecie della riapertura o della riattivazione ad iniziativa del datore di lavoro pubblico. L’art. 55 ter, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, al comma 2 stabilisce: “ Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità' competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale”. Il chiaro disposto normativo non consente di operare alcuna valorizzazione della data di rilascio di copia della sentenza irrevocabile di assoluzione, come sostenuto da parte ricorrente. La disciplina del procedimento disciplinare è chiaramente ispirata alla finalità di rendere certi i termini del procedimento (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1821/2025 con richiami a precedenti conformi) ed il medesimo intento ispira le disposizioni dettate in tema di ripresa o riattivazione dello stesso (si rimanda a Cass. n. 8943/2023), sicché anche la norma che in questa sede viene in rilievo non si presta ad interpretazioni che, oltre a svilire del tutto il tenore letterale, privo di equivocità, mortifichi l’esigenza di pervenire alla sollecita definizione dell’incidenza del sopravvenuto giudicato penale sull’azione disciplinare non sospesa. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese del giudizio di cassazioneseguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4 .000,00 per compensi professionali,oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato a