CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 ottobre 2019
Cassazione n. 20019/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]), in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -363 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato- controricorrente –avverso la sentenza n. 4938/2019 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 2685/2015;Numero registro generale 2457/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/202627/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 15/06/20261. La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] il personale del [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza di primogrado con la quale era stato accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] riscatto della posizione previdenziale maturata in regimeintegrativo del [OSCURATO:SOCIETA] -di cui il ricorrente era statodipendente dal 1969 al 2001- condannando le parti resistenti alpagamento della somma a tale titolo dovuta, da quantificarsi inseparata sede, ed era stata respinta l’eccezione diimproponibilità della domanda per intercorsa transazione fra leparti stipulata il 20/6/2001, sulla cui natura onnicomprensiva otombale i resistenti istituti ritenevano essersi formato ungiudicato tra le parti e del cui mancato riconoscimento,comunque, formulavano esplicita censura in appello, anche inragione dell’erronea affermazione che il diritto al riscattosarebbe sorto dopo la transazione; con altri motivi lamentavanoil mancato rilievo dell’abusivo frazionamento di una medesimaposizione creditoria da parte dell’istante, e l’acritica adesionealla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.477/2015 trascurando il più recente orientamento espressodallo stesso organo con sent. n. 4684/15.La Corte territoriale, premesso che non era stata ripropostal’eccezione di prescrizione, ha respinto l’appello rilevando, inprimo luogo, che da altra precedente pronuncia del tribunale diNapoli era stato negato il diritto alla percezione della quotaintegrativa del trattamento pensionistico, respingendo nelmerito la domanda, e superando già in quella sede l’eccepitaNumero registro generale 2457/2020improcedibilità del giudizio per intervenuta conciliazione, sullaN umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026cui natura onnicomprensiva o “tombale”, che la Corte comunquDeat a pubblicazione 15/06/2026escludeva, non si era formato il giudicato. La Corte ha poiescluso che l’accordo transattivo del 20/6/01 potesse riguardareun diritto ancora non maturato a quella data, anteriore allacessazione del rapporto di lavoro fissata per il 30/6/2001, quindialla data della transazione non era maturato il diritto allapensione integrativa. Infondata era la doglianza sull’abusivofrazionamento del credito poiché nei precedenti giudizi il Velottiaveva agito per il riconoscimento del diritto al trattamentopensionistico integrativo mentre nel giudizio in corso avevachiesto il diritto al riscatto della posizione previdenziale ex art.10 d.lgs. 124/93 ed art. 59 L. n.449/97. Inoltre, il riscatto deicontributi in previdenza complementare non si applicava inrelazione a forme di previdenza integrativa basate su un sistemaa ripartizione, e il diverso orientamento della Corte di cassazionesulla ammissione al riscatto o in alternativa la portabilità dellaposizione previdenziale ex art. 10 d.lgs. 124/93, ossia iltrasferimento dei contributi maturati da un dipendente cessatoprima di aver conseguito il diritto alla pensione complementareverso un fondo a cui accede in relazione ad una nuova attività -applicabile anche ai fondi pensionistici preesistenti all’entrata invigore della legge 421/92-, ne consentiva l’ammissione o laportabilità da un fondo a prestazione definitiva, preesistente allariforma complementare, ad un fondo a capitalizzazioneindividuale.2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso percassazione i due enti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PensioniComplementare) affidandosi a sette motivi, illustrati dasuccessiva memoria, a cui il [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Numero registro generale 2457/20203. La causa è stata trattata e decisa all’udienza camerale del 27N umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026gennaio 2026. Data pubblicazione 15/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. I ricorrenti, premesso che il [OSCURATO:PERSONA] alla data di risoluzioneconsensuale anticipata del rapporto di lavoro, del 30/6/2001,aveva una anzianità anagrafica e contributiva insufficiente perla pensione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e per il trattamento integrativo acarico della Banca, requisiti poi maturati soltanto ad ottobre2003 quando il richiedente cominciò a percepire la pensione daGestione Separata [OSCURATO:PERSONA] ma non l’integrativa del [OSCURATO:PERSONA], e considerato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, inalternativa al trattamento integrativo, il riscatto della suaposizione individuale definita in applicazione dell’art. 59 co. 32della L. 449/97, concludendo il contenzioso lavoristico con labanca con una transazione tombale da 735milioni di lire achiusura definitiva di ogni pendenza, presente e futura, dedottae deducibile, transazione ritenuta valida, non affetta da vizi dellavolontà, come affermato in un altro giudizio civile (trib. NA.20176/06) concluso con rigetto di domanda risarcitoria, hannoproposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi, tutti inrelazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.:- Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2909c.c., 324 c.p.c., 329 c.p.c. per avere la Corte d’appello esclusoche sul valore “tombale” della transazione si sia formato ungiudicato che preclude la domanda formulata nel presentegiudizio. Dalla sentenza Trib. Napoli n. 20176/06 si evince chela conciliazione era tombale su tutti i diritti, pretese, ragioni,azioni e crediti vantati, dedotti e deducibili, in relazione alrapporto di lavoro intercorso con il [OSCURATO:PERSONA], risultando nel verbaledi conciliazione “che il ricorrente dichiara di rinunciare, tra leNumero registro generale 2457/2020esemplificazioni enunciate, anche a … indennità … e le loroN umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026incidenze sul regime previdenziale …”; il tribunale avevDaat a pubblicazione 15/06/2026respinto il ricorso sul vizio di volontà e l’appello, proposto nonsulla natura tombale della transazione ma nel merito dellacontroversia (vizio della volontà e risarcimento danni), era statorespinto con sent. Corte d’appello di Napoli n.5154/09. Lacircostanza che in quel giudizio, per esaminare la questione delvizio della volontà, si sia dovuto “andare oltre”, nel merito, nonneutralizzava l’accertata natura tombale della transazione. Ed ilgiudizio di secondo grado del 2009 non aveva esaminato laquestione della improcedibilità dell’appello, che quindi erapassata in giudicato.- Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt.1362/1371 c.c. nell’interpretazione dell’accordo di conciliazione,per avere la Corte d’appello ritenuto, esclusa la natura tombaledell’accordo del 20/6/2021, che la rinuncia non si sia estesa allaiscrizione al regime previdenziale previsto dal d.lgs. 357/90,cioè ad ogni pretesa scaturente da previdenza complementare.A sostegno di tale interpretazione l’impugnata sentenzaadduceva l’argomento della previsione della corresponsione didue annualità di stipendio funzionali al raggiungimento dell’etàanagrafica per conseguire il trattamento pensionistico daldella circostanza che il richiedente non avrebbe raggiunto ildiritto al trattamento pensionistico; sicché un’interpretazioneletterale, supportata dalla intenzione delle parti, dalcomportamento complessivo tenuto anche successivamente allaconclusione del contratto, della buona fede, e della nonesclusività degli istituti menzionati a titolo esemplificativo comerientranti nell’accordo transattivo dal contenuto generale,avrebbe condotto ad una opposta soluzione.Numero registro generale 2457/2020- Terzo motivo: violazione e falsa applicazione artt. 2113 c.c.,N umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026185 e 420 c.p.c. nell’aver ritenuto la Corte d’appello che allDaat a pubblicazione 15/06/2026data dell’accordo non fosse ancora esistente la posizionesoggettiva del lavoratore rispetto al regime integrativoaziendale. Non rileverebbe la breve distanza di tempo tra lastipula dell’accordo in data 20/6/2001 con previsione dicessazione del rapporto di lavoro al 30/6/01 e la risoluzione intale data, trattandosi di un diritto “determinato e attuale”;l’appartenenza del regime previdenziale comporta, già incostanza di rapporto di lavoro, la maturazione del diritto e nonè lo sfasamento temporale a determinare l’inesistenza deldiritto. Inoltre, la conciliazione in sede protetta esclude che ilVelotti abbia rinunciato ad un diritto che non sapeva di avere odi poter avere.- Quarto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2909c.c. e 324 c.p.c. per avere la Corte d’appello violato le normedel giudicato allorquando ha escluso che il ricorrente abbiafrazionato il suo diritto di credito ponendo in termini dialternatività la domanda di trattamento pensionisticointegrativo e il riscatto della posizione individuale. Invero, se ilgiudicato copre dedotto e deducibile, anche le questioni nondedotte in giudizio che costituiscono presupposto logico,essenziale e indefettibile della decisione stessa, ne restanoincluse, salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuoveverificatisi dopo la formazione del giudicato, risultando perconverso violato il principio di infrazionabilità della domanda.- Quinto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697c.c., 414 e 442 c.p.c., per avere la Corte d’appello stigmatizzatoche non sia stato chiarito dal richiedente in cosa sia consistitala trasformazione del regime complementare attuata con laesternalizzazione del [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] non ha dato seguito agliNumero registro generale 2457/2020oneri di allegazione e prova, non ha provato che il [OSCURATO:PERSONA] è unicoN umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026e diretto successore di FPI (il vecchio fondo per i dipendenti dDealt a pubblicazione 15/06/2026Banco di Napoli)- Sesto motivo: violazione e falsa applicazione artt. 1362 c.c.nella interpretazione dell’accordo sindacale del 27/7/2001,fonte istitutiva dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA] di Previdenzacomplementare per il personale del [OSCURATO:SOCIETA], cheindividua gli iscritti beneficiari del [OSCURATO:PERSONA] nei dipendenti delBando di Napoli in servizio all’atto della costituzione dellafondazione, poiché è stato chiarito che i destinatari sono idipendenti in servizio e i pensionati al momento dell’Accordo;ma alla data dell’Accordo del 27/7/2001 il [OSCURATO:PERSONA] non era nédipendente né pensionato del regime integrativo.- Settimo motivo: violazione e falsa applicazione della L. n.218/90 e dell’art. 10 d.lgs. 124/92; il regime previdenziale delBanco di Napoli era esclusivo dell’AGO, poi fu trasformato inintegrativo con lo scopo di erogare prestazioni pensionistichevolte a garantire un trattamento di miglior favore. Purconsapevole dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite sullaapplicazione dell’art. 10 d.lgs. 124/93 in tema di riscatto ancheai fondi pensionistici preesistenti, i ricorrenti evidenziano che nelbase del d.lgs. 357/90, non si rinviene nulla sul riscatto.2. Nel controricorso il richiedente pensionato rileva che l’accordotransattivo non riguarda il rapporto previdenziale; dopo dueanni dalla cessazione ottenne l’assegno mensile di pensioneordinaria dall’[OSCURATO:PERSONA], ma fu respinto l’assegno di pensioneintegrativa perché ai sensi dell’art. 29 dello Statuto del Fondoesso non spetterebbe a chi alla data di cessazione del rapportodi lavoro non avesse maturato il diritto alla pensione ordinariain AGO. In replica ai singoli motivi evidenzia che: 1) non c’èNumero registro generale 2457/2020giudicato neppure implicito sulla natura tombale dellaN umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026transazione (non c’è un nesso di dipendenza indissolubile con Dialt a pubblicazione 15/06/2026giudizio del 2006/09 in cui si dice che, a prescindere dalcarattere omnicomprensivo o preclusivo della transazione, ladomanda di pensione integrativa non può essere accolta perchéalla data della risoluzione del rapporto di lavoro non avevamaturato il requisito anagrafico per accedere alla pensioneordinaria, come previsto dall’art. 29 dello Statuto) e quindi nonc’era alcun rapporto logico di causa–effetto tra la presuntaefficacia tombale della transazione e la decisione del tribunaledel 2006, confermata dalla Corte appello nel 2009, e così igiudici di merito avevano disatteso l’eccezione di improcedibilitàproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la intercorsa transazione. Inquesto giudizio, poi, petitum e causa petendi sono diversirispetto al giudizio del 2006/09 (diritto alla pensione integratival’uno, diritto al riscatto l’altro). Sul motivo 2) l’interpretazionedell’accordo transattivo non volge verso la rinuncia altrattamento previdenziale ma alla incidenza del trattamentoretributivo sul regime previdenziale, e poi le parti avevanoaccordato il pagamento di uno stipendio per altri due anni finoad arrivare alla maturazione del requisito anagrafico utile per lapensione ordinaria a carico di AGO, senza alcuna rinuncia altrattamento integrativo, né il [OSCURATO:PERSONA] poteva prevedere chesarebbe poi stata introdotta la norma regolamentare cheimpediva l’accesso al fondo integrativo per chi alla data dicessazione del rapporto non avesse maturato i requisiti per lapensione ordinaria. Sul motivo 3) la parte non poteva rinunciaread un diritto ancora non maturato alla data della transazione edi cui ancora non si conosce l’entità economica poiché pendegiudizio per la quantificazione del riscatto dinanzi al tribunale diTorino; del riscatto, inoltre, hanno diritto sia chi ha accantonatoNumero registro generale 2457/2020con metodo retributivo che contributivo (e richiama SS.UU.N umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026n.477/2015); e se la parte avesse voluto rinunciarvi avrebbDeat a pubblicazione 15/06/2026dovuto essere scritto esplicitamente per evitare dubbiinterpretativi sulla disponibilità di diritti inderogabili. Sul motivo4) non è una domanda unica, frazionata indebitamente, la primaè una domanda previdenziale (diritto alla pensione integrativa),la seconda è una domanda di revindica, restitutoria (riscattodelle somme accantonate presso il [OSCURATO:PERSONA]). Sul motivo 5) è unacensura del tutto nuova, mai si era discusso prima del fondo FIPe della successione del [OSCURATO:PERSONA] pensione [OSCURATO:PERSONA], ed anzinel ricorso il [OSCURATO:PERSONA] aveva citato il [OSCURATO:PERSONA] di cui provava lalegittimazione passiva producendo l’accordo collettivo del27/7/2001 in cui risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è solidalmente responsabilecon FIP, subentrandone negli accantonamenti. Sul motivo 6) èun motivo nuovo non accennato, irrilevante perché qui ilpetitum è diverso, non chiede la pensione integrativa ma ilriscatto, il cui diritto non nasce dall’accordo collettivo del27/7/2001 ma dalla legge del 1993, art. 10. Infine, sull’ultimomotivo, è escluso che il [OSCURATO:PERSONA] abbia rinunciato al trattamentointegrativo pensionistico mentre il riscatto sarebbeinderogabile; secondo sent. Cass. n. 477/2015 il riscatto ex art.10 d.lgs. 124/93 si applica anche ai fondi preesistenti aprestazione indefinita; già prima della costituzione del Fondocomplementare il [OSCURATO:SOCIETA], nei casi di cessione di ramod’azienda, aveva provveduto a trasferire gli “zainetti” di ciascundipendente ceduto ai rispettivi Fondi pensioni esistenti presso leaziende dei cessionari, permettendo ai beneficiari di riscattarela posizione di pertinenza esistente nel [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso è complessivamente infondato e va respinto.Numero registro generale 2457/20204. I primi quattro motivi possono essere trattantiN umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026congiuntamente poiché attengono a tematiche strettamentDeat a pubblicazione 15/06/2026interconnesse.5. Preliminarmente occorre distinguere la posizione lavorativa-retributiva del [OSCURATO:PERSONA] da quella previdenziale-contributiva; laprima ha trovato definizione mediante atto di transazione del20/6/2001, avente ad oggetto sia la risoluzione anticipata delrapporto di lavoro al 30/6/2001, sia la conciliazione di tutte lecontroversie in atto, sia la transazione di tutte le rivendicazioniinerenti al rapporto di lavoro e la sua cessazione, pattuendo unasomma lorda di 735milioni di lire forfetariamente determinata.Per quanto riportato in atti difensivi, le parti si accordavano nelsenso di ritenere soddisfatti per il lavoratore “tutti i diritti,pretese, ragioni, azioni o crediti da lui vantati e dedotti nelgiudizio, e comunque deducibili o connessi in relazione alrapporto di lavoro intercorso con il [OSCURATO:SOCIETA] e allasua cessazione” (si legge nel ricorso), nonché di rinunciare agli“emolumenti di seguito elencati a titolo meramenteesemplificativo e non esaustivo: differenze retributive diqualsiasi genere e natura comprese indennità, premi,riconoscimenti, fringe benefits, rimborsi spese ed altrespettanze pecuniarie o in natura, comprese le eventualiincidenze dei predetti titoli sul TFR e sul regime previdenziale”(si legge nel controricorso). L’accordo transattivo, nonintegralmente riprodotto in ricorso né telematicamente allegatoal fascicolo, ma dall’oggetto evincibile, nei passi decisivi delcontenuto dell’accordo raggiunto fra le parti, nel senso comeinnanzi richiamato, non coinvolge soggetti interessati alrapporto previdenziale, ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] complementare, enon introduce reciproche concessioni su entità tempi e modalitàdei trattamenti a quest’ultimo connessi e consequenziali; laNumero registro generale 2457/2020transazione involge istituti retributivi che possono incidere sulN umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026regime previdenziale ma non coinvolge i diritti previdenziali, noDnat a pubblicazione 15/06/2026rinunciati né conciliati. Il tema della natura “tombale” dellatransazione trova un limite perimetrale nell’oggetto dei dirittitransatti, la sua latitudine contenutistica non si estende ai dirittinascenti dal rapporto previdenziale vuoi per la diversità deisoggetti coinvolti nell’accordo con cui le parti dispongono didiritti di cui sono titolari, vuoi perché il diritto alle connesseprestazioni in favore del lavoratore “esodato” non erano ancorasorti al momento dell’accordo conciliativo con il [OSCURATO:SOCIETA](poi [OSCURATO:PERSONA]).6. Superate le questioni sul vizio della volontà nel procedimentoformativo dell’accordo transattivo ed escluso che il [OSCURATO:PERSONA] diNapoli avesse violato obblighi di correttezza e buona fedenell’aver approvato lo Statuto del [OSCURATO:PERSONA] sulla esternalizzazionedel sistema previdenziale appena un mese dopo la stipuladell’accordo (con esclusione del diritto alla percezione dellapensione integrativa per coloro che avevano già cessato ilrapporto di lavoro, come si legge nella impugnata sentenza), edenegato il riconoscimento del diritto al trattamentopensionistico integrativo a favore del [OSCURATO:PERSONA] ed a carico delgiudizi instaurati presso il Tribunale di Napoli, menzionati in attidifensivi di entrambe le parti costituite, devesi escludere lafondatezza di quanto doluto dai ricorrenti nei primi motivi diricorso: la transazione non è tombale nel senso di ritenere inessa inclusi (e transatti) anche i diritti di natura previdenziale,che invece non hanno costituito oggetto di rinuncia né diaccordo; sulla validità e contenuto (e solo per la parte inerenteal rapporto strettamente lavorativo) può ritenersi formato ilgiudicato, non anche sul rapporto previdenziale.Numero registro generale 2457/20207. Egualmente per la parte di disconoscimento giudiziale delN umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026diritto al trattamento pensionistico integrativo (risultante dallDeat a pubblicazione 15/06/2026pronunce di primo e secondo grado dell’AG partenopea, anni2006-2009 richiamate in sentenza e in ricorso), non v’è dubbioche non si tratti di questione affrontata nell’ambito dell’accordoconciliativo e che costituisce il presupposto per l’azionatadomanda di riscatto. Invero, ai sensi dell’art.10 d.lgs. n.124 del1993, recante norme di disciplina delle forme pensionistichecomplementari, istituite al fine di assicurare più elevati livelli dicopertura previdenziale, è previsto che “ove vengano meno irequisiti di partecipazione alla forma pensionisticacomplementare, lo statuto del fondo pensione deve consentirele seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini diesercizio: a) il trasferimento presso altro fondo pensionecomplementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuovauna delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter; c) il riscatto della posizione individuale”.8. In linea con il descritto excursus fattuale, giudiziale enormativo, va pertanto esclusa la dedotta violazione delgiudicato sulla domanda di riscatto, la improponibilità perintervenuta transazione, la natura tombale della stessa, edanche l’ipotizzato frazionamento del diritto di credito azionatodal [OSCURATO:PERSONA], non essendovi stretta contiguità, nel senso dideducibilità o continenza, della domanda di trattamentopensionistico integrativo con la domanda di riscatto dellaposizione individuale; è pur vero che la seconda si origina dalrigetto della prima, ma non ne è prevista la necessariaconseguenzialità, potendo la parte attivare, in caso in cuivengano meno i requisiti di partecipazione alla formapensionistica complementare, in via alternativa una delle tremodalità di esercizio contemplate dal citato art. 10. NoNunm ersoi r egistro generale 2457/2020Numero sezionale 363/2026ravvisa alcun frazionamento del diritto di credito trattanNdumoesroi ddi rai ccolta generale 20019/2026due domande aventi distinto petitum e causa petendi, avenDtait a pubblicazione 15/06/2026origine da due fonti causali diverse (cessazione del rapportolavorativo, insoddisfazione del trattamento integrativo).9. E l’operazione di riscatto è ammissibile, come già riconosciutoda questa Corte, proprio in un caso di pensionato iscritto aln. 7161/2013: “In tema di fondi previdenziali integrativi,devono considerarsi ammessi il riscatto, o in alternativa, laportabilità della posizione previdenziale, ai sensi dell'art. 10d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (applicabile "ratione temporis"), daun fondo cd. "a prestazione definita" - preesistente alla riformadella previdenza complementare introdotta con il d.lgs. 124 del1993 e che si avvale, ai fini della determinazione delle risorsenecessarie, del meccanismo della ripartizione - ad un fondo acapitalizzazione individuale, posto che anche nell'ambito deifondi a ripartizione è enucleabile e quantificabile una posizioneindividuale, secondo le metodologie di calcolo elaborate dallastatistica e dalla matematica attuariale” (principio affermato inrelazione alla "portabilità" della posizione previdenziale degliiscritti al [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza del [OSCURATO:PERSONA] nelNapoli).9.1 - L’ammissibilità della disciplina è stata riconosciuta anchein sent. n. 28874/2017, in cui si legge al punto n.5 “Da ultimole Sezioni unite di questa Corte hanno risolto il predettocontrasto (Cass. Sez. Un. n. 477 del 14.1.2015) statuendo che«in tema di previdenza complementare, l'art. 10 del d.lgs. 21aprile 1993, n. 124, nel consentire la portabilità della posizioneindividuale, ossia del trasferimento dei contributi maturati da unNumero registro generale 2457/2020dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto allaN umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026pensione complementare, verso un fondo cui il medesimDoat a pubblicazione 15/06/2026acceda in relazione ad una nuova attività, si applica anche aifondi pensionistici preesistenti all'entrata in vigore (15novembre 1992) della legge (delega) 23 ottobre 1992, n. 421,indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e,quindi, non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anchea quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, trattandosidi soluzione coerente non solo con il dato letterale della norma,per l'assenza di espressioni idonee a fondare unadifferenziazione di trattamento, ma anche con la "ratio"dell'intervento, inteso ad assicurare, in conformità ai principidella legge delega, "i più elevati livelli di coperturaprevidenziale». Proseguendo, la citata pronuncia ha superato ilconcetto che nei fondi a ripartizione o a capitalizzazionecollettiva manchi una posizione individuale e che pertanto ilriscatto sia possibile solo nei fondi a capitalizzazione individuale.Con argomentazioni di carattere sistematico e senza confondereil concetto di "posizione previdenziale individuale" con quello di"conto individuale", è stato evidenziato che «la "posizioneprevidenziale" individuale, come ha ben spiegato Cass.17567/2002 è "ciò che risulta dai finanziamenti indicati nelprecedente art. 8 del medesimo decreto legislativo, e cioè siadel lavoratore che del datore di lavoro". Essa rappresenta ilvalore che, tenuto conto delle caratteristiche e della specificadisciplina di ciascuna forma pensionistica, il singolo iscritto hamaturato nel programma previdenziale, valore che èdeterminabile in relazione alla durata del periodo di iscrizionedell'interessato e dell'apporto contributivo. Il "conto" individualeè o invece concetto attinente alla modalità di gestione delpatrimonio del fondo. È una tecnica, tra le varie possibili, per laNumero registro generale 2457/2020raccolta, contabilizzazione e gestione delle risorse del fondo. SiN umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026tratta pertanto non solo di forme lessicali diverse (posizioneDa,t a pubblicazione 15/06/2026conto), ma di concetti distinti, attinenti a categorie concettualinon omogenee».9.2 - Si aggiunga che, quanto alla decorrenza del diritto ariscatto, questa Corte si è già interessata della posizione delVelotti in riferimento alla domanda di maggior liquidazione dellasomma dovuta a titolo di riscatto della propria posizioneprevidenziale maturata presso il [OSCURATO:PERSONA] di Previdenzaper il personale del [OSCURATO:SOCIETA], con ord. n.13925/24, condeterminazione a partire dal 2001, in correlazione con ilrequisito anagrafico ai fini della pensione di vecchiaia e non giàa decorrere dal 2003 con riferimento al requisito contributivo aifini della pensione di anzianità. È stato ivi ritenuto che lacessazione della partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] si verificaindipendentemente dalla maturazione del diritto a pensione, edè collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi delrapporto previdenziale, in base al quale si era instauratal’adesione al fondo di previdenza complementare. E quindi,richiamati i casi in cui la Corte (con sentenze S.U. n.477 del2015, ma anche Cass. S.U. n.12209 del 2022) ha ritenuto diapplicare l’art. 10 d.lgs. n.124 del 1993 e la regola di portabilità,all’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, prima ancora chefosse maturato il diritto a pensione, sul presupposto che fossevenuta meno la cessazione della partecipazione al fondo, è statoaffermato che «Lo stesso principio deve valere, oltre che conriguardo alla “portabilità” della propria posizione previdenzialein altro fondo, in caso di riscatto, poiché il presupposto dientrambi i diritti è comune, ovvero la cessazione dellapartecipazione al fondo. Una volta appurato che il diritto diriscatto era sorto nel 2001, e non nel 2003, come ritenuto dalNumero registro generale 2457/2020ricorrente, al 2001 è stata quantificata, secondo criteri diN umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026matematica attuariale, la posizione previdenziale a fini dDait a pubblicazione 15/06/2026riscatto» ed è stato ritenuto corretto non fare riferimento allapensione di anzianità, poiché al 2001 non poteva sapersi sesarebbe maturata ulteriore anzianità contributiva fino araggiungere, nel 2003, i requisiti pensionistici di anzianità,facendo invece riferimento al criterio, certo, dell’anzianitàanagrafica, ovvero 65 anni richiesti per la pensione di vecchiaia.10. Riguardo alle doglianze sulla violazione dei canoniermeneutici adottati nella interpretazione dell’accordo diconciliazione e del comportamento successivo alla conclusionedel contratto, va osservato in primo luogo che, attraverso ladedotta violazione di legge, i ricorrenti tendono ad unarivalutazione interpretativa dell’accordo negoziale. Invero, igiudici di merito hanno ricostruito la volontà contrattuale in baseai dati documentali in loro possesso; sul punto, è statoaffermato da questa Corte (cass. ord. n. 3590/21) che «Ai finidella ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudicedel merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretarela volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avutidi mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabilein sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, laseconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione diun "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad untipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile incassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteriermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.)». Non rientra,quindi, nell’ambito valutativo dell’error in judicando, l’attivitàermeneutica in sé, ovvero la critica all’interpretazione fornita dalgiudice di merito, bensì la violazione del canone interpretativoseguito, nel senso di pretermissione di alcuno dei prefissatiNumero registro generale 2457/2020criteri codicistici ovvero di forzatura applicativa di una regolaN umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026interpretativa, ovvero ancora l’ipotesi in cui il giudice abbDiaat a pubblicazione 15/06/2026interpretato dati che non risultano dal contratto. E sul punto,occorre che il motivo di ricorso riporti gli argomenti seguiti dalgiudice di merito che si siano discostati dai criteri di cui agli artt.1362 e ss. c.c. ovvero che ne abbiano fatto un’omessa o distortaapplicazione. Per ritenerne la violazione nell’ambito parametricodell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c. occorre che l'indagine ermeneuticanon sia stata compiuta secondo i criteri dettati dagliartt. 1362 cod. civ. e seguenti; «ne consegue che, ai finidell'ammissibilità del ricorso, è necessario che in esso sianomotivatamente specificati i canoni ermeneutici negoziali inconcreto violati, nonché il punto ed il modo in cui giudice delmerito si sia da essi discostato» (cfr. Cass. 1582/2008pronunciata in tema di interpretazione di contratti collettivi). Nelcaso in esame non soltanto non risultano invertiti i canoniermeneutici seguiti dal giudice di merito, né appaiono forzatureinterpretative secondo iter logici fra loro inconciliabili oincongrui, ma neppure sono fornite letture interpretativealternative che non contrastino con il senso fatto palese dalleparole o con una visione sistematica delle clausole, tenutopresente dei soggetti, dell’oggetto e della finalità dell’accordotransattivo raggiunto, come innanzi già evidenziato.11. Proseguendo nella disamina dei motivi di ricorso, vadichiarata la inammissibilità del quinto e sesto motivo, vuoi perla genericità della loro esposizione argomentativa, vuoi per lacarenza di riferimenti nei motivi di appello (come riportati nellanarrativa della sentenza impugnata) e, quindi, di esplicitemotivazioni ad essi pertinenti nella impugnata sentenza. Nelquinto motivo, in particolare, il ricorrente rimanda allemotivazioni di altra sentenza d’appello (n.5154/2009) ritenendoNumero registro generale 2457/2020che le carenze probatorie riscontrate nel primo processo sianoN umero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026presenti anche nella impugnata sentenza, in tal modDoat a pubblicazione 15/06/2026traducendo un’implicita opinabile omissione probatoria in unaipotizzata violazione della regola di riparto degli oneri probatori.12. Quanto al sesto motivo, egualmente va annotato che ladoglianza sull’omessa lettura dell’Accordo sindacale del27/7/2001 emerge sotto forma di violazione del canoneinterpretativo di cui all’art. 1362 c.c., laddove non soltanto nonè stato riprodotto il testo dell’Accordo sì da poterne verificare lacompatibilità attuativa con lo Statuto del [OSCURATO:PERSONA], ma neppure sene deduce la rilevanza e decisività a fronte dell'apprezzamentodiscrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, a cui èrimessa la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doverosoaccertamento dei fatti rilevanti per la decisione, censurabile insede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione e nondella violazione di legge (Cass. sent. 21603/2013); peraltro latematica in questione non riguarda il diritto alla pensioneintegrativa complementare, ma l’ammissibilità del diritto alriscatto, valutata e positivamente scrutinata attraverso altro iterargomentativo come innanzi richiamato.13. Infine, il settimo motivo è infondato; non si confronta conla ratio decidendi della impugnata sentenza che ha esaminatol’applicazione della normativa sul fondo complementare alla lucedelle sentenze delle Sezioni Unite; il senso letterale e finalisticodell’art. 10 d.lgs. 124/1993 è rispettato, non risulta violata ladisposizione di legge né i principi giurisprudenziali espressi.14. In conclusione, il ricorso va respinto. Seguono, persoccombenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali liquidate come in dispositivo, e le disposizionisul contributo unificato. P.Q.MNumero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 20019/2026Rigetta il ricorso.Data pubblicazione 15/06/2026Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualiliquidate in euro 3.500,00, oltre accessori di rito ed euro 200,00per spese borsuali.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito