CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2023
Cassazione n. 33503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 9259 / 20 18 propost i da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Rovereto (TN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona dell'amministratore delegato pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, da gli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50D13 L049X; PEC : [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:MME MRC77C11 G273M ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 – Rinuncia ricorso per cassazione Trimarchi (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 74060 H501T; PEC: trimarchi@certvirtaxit), edelettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via della Scrofa n. 57 ([OSCURATO:TELEFONO]); -controricorrente – -avverso la sentenza n. 7781/15 / 20 17 emessa d a l la C TR del Lazio in data 19/12/2017 e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro, ipotecaria e catastale concernente la tassazione di un contratto che era intercorso con la concedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, in luogo di una locazione, era stato riqualificato come atto di concessione di un diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, affermando che la pattuizione negoziale (e, in particolare, gli artt. 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 11) risultava coerente con il nomen iurisindicato della locazione e che le clausole che avevano indotto l’Agenzia (spese straordinarie a carico del conduttore ed acquisizione dell’impianto del fondo gratuitamente a fine contratto) alla interpretazione come superficie del diritto trasferito rientravano nella disciplina liberamente derogabile tra le parti e non risultavano sufficienti a giustificare una riqualificazione del contratto. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il contratto in esame aveva prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, estranei al tipo contrattuale di “affitto/locazione”. 2. Con nota del 3 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha rinunciato a coltivare ilricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite, giusta adesione degli avvocati costituiti nell’interesse delle società resistenti, rilasciata in calce. Lacontroricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia. Gli atti di rinuncia e di accettazione sono stati sottoscrittianche dai rispettivi difensori. La rinuncia è rituale, ilche determina l'estinzione del processo. Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 391 cod. proc. civ. In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Cosìdeciso in Roma,