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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 2020

Cassazione n. 47069/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di appello di Bari letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella resa il 4 marzo 2015 dal Tribunale di Trani, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati riuniti di resistenza e oltraggio e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Ne chiede l'annullamento per due motivi.

Con il primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per non avere la Corte di appello tenuto conto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore regolarmente inoltrata via p.e.c. del 12 novembre 2020 in conformità alla normativa emergenziale e ai protocolli adottati dalla Corte di appello, come da documentazione allegata.

Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione della recidiva e il vizio di motivazione per essere la motivazione apparente, stante il mero riferimento ai precedenti penali, privi di collegamento con il nuovo reato.

2. Il procedimento è stato trattato in udienza pubblica come da richiesta del difensore, tuttavia, non comparso, nonostante la regolarità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è infondato.

E' pacifico che l'impedimento del difensore, se legittimo e motivato, costituisce causa di rinvio dell'udienza ove tempestivamente comunicato con qualunque mezzo, ivi inclusa la posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279664), come nel caso di specie, tuttavia dall'esame degli atti risulta che il difensore di fiducia dell'imputato aveva inviato il 12 novembre 2020 istanza di differimento dell'udienza, prevista per il 17 novembre successivo, rappresentando il contestuale impegno in un'udienza di più risalente fissazione in difesa di imputato detenuto e l'impossibilità di avvalersi di collaboratori o sostituti.

L'istanza era stata trasmessa via p.e.c. alla Corte di appello di Bari e ricevuta, come da documentazione allegata al ricorso, ma non veniva in alcun modo esaminata dalla Corte di appello, che, anzi, in sentenza dava atto dell'ingiustificata assenza dell'appellante e del difensore.

Va, infatti, precisato il procedimento non fu trattato in forma scritta, non essendo applicabile la disciplina prevista dal d.l. 9/11/2020 n. 149 entrato in vigore in pari data, il cui art. 23 prevedeva, a partire da tale data per i giudizi di appello la procedura camerale senza intervento del P.m. e dei difensori, tranne nel caso di richiesta di discussione orale formulata in forma scritta, almeno 15 giorni liberi prima dell'udienza, da una delle parti private o dal P.m. o di espressa volontà dell'imputato di comparire.

Ma, per espressa previsione del comma 5 di detta norma, tali diposizioni non si applicavano ai procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello era fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto indicato, come nel caso in esame.

L'udienza di appello era, infatti, fissata per il 17 novembre 2020, quindi, ben prima del termine di 15 giorni previsto dal decreto legge indicato, sicché l'udienza doveva tenersi in presenza, come si ricava dalla presenza del P.G. e dalla precisazione contenuta in sentenza circa l'assenza ingiustificata dell'appellante e del difensore di fiducia, dal che si desume che la Corte di appello non aveva cognizione dell'istanza di rinvio presentata tempestivamente dal difensore e spedita a mezzo p.e.c. il 12 novembre 2020 in base alla normativa emergenziale e alle disposizioni dell'art. 24, comma 4, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Tuttavia, va rilevato che con provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia - emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che disciplina le modalità di invio mediante p.e.c. agli uffici giudiziari di atti, documenti e istanze delle parti private - sono state previste specifiche modalità e forme di utilizzo della p.e.c. (indicazione di alcuni limitati atti, di tecniche relative ai formati degli stessi e alla sottoscrizione digitale, di particolari indirizzi di posta elettronica certificata in uscita e in entrata); in particolare, è stato previsto che tali atti, depositati attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari, devono essere trasmessi "in formato PDF" e sottoscritti non con firma vergata a mano, bensì "con firma digitale o firma elettronica qualificata".

Nel caso di specie, non risulta che l'istanza fosse conforme a tali prescrizioni, come si ricava dall'istanza allegata al ricorso, che reca firma vergata a mano e non firma digitale e risulta spedita ad indirizzo dì posta elettronica della Corte di appello di Bari non corrispondente a quello indicato nell'allegato al provvedimento del 9 novembre 2020: ne deriva che, al di là delle evidenti difformità, ha rilievo assorbente il mancato invio al corretto indirizzo di posta elettronica: risulta, quindi, del tutto giustificato il mancato esame dell'istanza, all'evidenza, non pervenuta alla Corte di appello.

2. Infondato è anche il motivo sulla recidiva alla luce dei numerosi e gravi precedenti indicati dal primo giudice e della prospettazione riduttiva della difesa, che genericamente afferma trattarsi di precedenti risalenti e di una condotta occasionale, senza argomentare in modo specifico e puntuale.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 30 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di appello di Bari letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella resa il 4 marzo 2015 dal Tribunale di Trani, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati riuniti di resistenza e oltraggio e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per non avere la Corte di appello tenuto conto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore regolarmente inoltrata via p.e.c. del 12 novembre 2020 in conformità alla normativa emergenziale e ai protocolli adottati dalla Corte di appello, come da documentazione allegata. Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione della recidiva e il vizio di motivazione per essere la motivazione apparente, stante il mero riferimento ai precedenti penali, privi di collegamento con il nuovo reato. 2. Il procedimento è stato trattato in udienza pubblica come da richiesta del difensore, tuttavia, non comparso, nonostante la regolarità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. E' pacifico che l'impedimento del difensore, se legittimo e motivato, costituisce causa di rinvio dell'udienza ove tempestivamente comunicato con qualunque mezzo, ivi inclusa la posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279664), come nel caso di specie, tuttavia dall'esame degli atti risulta che il difensore di fiducia dell'imputato aveva inviato il 12 novembre 2020 istanza di differimento dell'udienza, prevista per il 17 novembre successivo, rappresentando il contestuale impegno in un'udienza di più risalente fissazione in difesa di imputato detenuto e l'impossibilità di avvalersi di collaboratori o sostituti. L'istanza era stata trasmessa via p.e.c. alla Corte di appello di Bari e ricevuta, come da documentazione allegata al ricorso, ma non veniva in alcun modo esaminata dalla Corte di appello, che, anzi, in sentenza dava atto dell'ingiustificata assenza dell'appellante e del difensore. Va, infatti, precisato il procedimento non fu trattato in forma scritta, non essendo applicabile la disciplina prevista dal d.l. 9/11/2020 n. 149 entrato in vigore in pari data, il cui art. 23 prevedeva, a partire da tale data per i giudizi di appello la procedura camerale senza intervento del P.m. e dei difensori, tranne nel caso di richiesta di discussione orale formulata in forma scritta, almeno 15 giorni liberi prima dell'udienza, da una delle parti private o dal P.m. o di espressa volontà dell'imputato di comparire. Ma, per espressa previsione del comma 5 di detta norma, tali diposizioni non si applicavano ai procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello era fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto indicato, come nel caso in esame. L'udienza di appello era, infatti, fissata per il 17 novembre 2020, quindi, ben prima del termine di 15 giorni previsto dal decreto legge indicato, sicché l'udienza doveva tenersi in presenza, come si ricava dalla presenza del P.G. e dalla precisazione contenuta in sentenza circa l'assenza ingiustificata dell'appellante e del difensore di fiducia, dal che si desume che la Corte di appello non aveva cognizione dell'istanza di rinvio presentata tempestivamente dal difensore e spedita a mezzo p.e.c. il 12 novembre 2020 in base alla normativa emergenziale e alle disposizioni dell'art. 24, comma 4, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Tuttavia, va rilevato che con provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia - emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che disciplina le modalità di invio mediante p.e.c. agli uffici giudiziari di atti, documenti e istanze delle parti private - sono state previste specifiche modalità e forme di utilizzo della p.e.c. (indicazione di alcuni limitati atti, di tecniche relative ai formati degli stessi e alla sottoscrizione digitale, di particolari indirizzi di posta elettronica certificata in uscita e in entrata); in particolare, è stato previsto che tali atti, depositati attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari, devono essere trasmessi "in formato PDF" e sottoscritti non con firma vergata a mano, bensì "con firma digitale o firma elettronica qualificata". Nel caso di specie, non risulta che l'istanza fosse conforme a tali prescrizioni, come si ricava dall'istanza allegata al ricorso, che reca firma vergata a mano e non firma digitale e risulta spedita ad indirizzo dì posta elettronica della Corte di appello di Bari non corrispondente a quello indicato nell'allegato al provvedimento del 9 novembre 2020: ne deriva che, al di là delle evidenti difformità, ha rilievo assorbente il mancato invio al corretto indirizzo di posta elettronica: risulta, quindi, del tutto giustificato il mancato esame dell'istanza, all'evidenza, non pervenuta alla Corte di appello. 2. Infondato è anche il motivo sulla recidiva alla luce dei numerosi e gravi precedenti indicati dal primo giudice e della prospettazione riduttiva della difesa, che genericamente afferma trattarsi di precedenti risalenti e di una condotta occasionale, senza argomentare in modo specifico e puntuale. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 30 novembr
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