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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:C:1989:182
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61987CC0218_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ L' avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie conclusioni il 28 aprile 1989 (*), proponendo alla Corte di statuire come segue : 1 . a ) Il ricorso proposto nella causa 218/87 è respinto . b ) Le spese della causa 218/87 sono poste a carico della ricorrente . 2 . a ) La decisione della Commissione 20 maggio 1987, n . 1433/87/CECA è annullata . b ) Le spese della causa 223/87, ivi comprese quelle del procedimento sommario, sono poste a carico della convenuta . 3 . a ) L' art . 5 della decisione della Commissione 6 gennaio 1988, n . 194/88/CECA è annullato . b ) Per il resto, il ricorso proposto nella causa 72/88 è respinto . c ) Le spese sostenute dalle parti nella causa 72/88 sono compensate . 4 . a ) L' art . 17 della decisione della Commissione 6 gennaio 1988, n . 194/88/CECA è annullato . b ) Le spese della causa 92/88, ivi comprese quelle del procedimento sommario, sono poste a carico della convenuta . (*) Lingua originale : il tedesco .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CC0218_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ L' avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie conclusioni il 28 aprile 1989 (*), proponendo alla Corte di statuire come segue : 1 . a ) Il ricorso proposto nella causa 218/87 è respinto . b ) Le spese della causa 218/87 sono poste a carico della ricorrente . 2 . a ) La decisione della Commissione 20 maggio 1987, n . 1433/87/CECA è annullata . b ) Le spese della causa 223/87, ivi comprese quelle del procedimento sommario, sono poste a carico della convenuta . 3 . a ) L' art . 5 della decisione della Commissione 6 gennaio 1988, n . 194/88/CECA è annullato . b ) Per il resto, il ricorso proposto nella causa 72/88 è respinto . c ) Le spese sostenute dalle parti nella causa 72/88 sono compensate . 4 . a ) L' art . 17 della decisione della Commissione 6 gennaio 1988, n . 194/88/CECA è annullato . b ) Le spese della causa 92/88, ivi comprese quelle del procedimento sommario, sono poste a carico della convenuta . (*) Lingua originale : il tedesco .
Sentenza Corte di giustizia UE/1989 — Fons Iuris — Fons Iuris