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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 02749/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta del 18 dicembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Enna il 25 marzo 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capo A); fatto commesso in Enna il 31 dicembre 2016.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del d.

Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per cui, risalendo l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, in base al tenore letterale della contestazione, alla data del 31 dicembre 2016, il termine decennale di prescrizione matura il 31 dicembre 2026.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondata, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato in maniera esauriente gli accertamenti compiuti nel luglio 2018 dalla Guardia di Finanza di Enna, da cui è emerso che la società Gi & [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, rispetto agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, ha omesso di presentare le necessarie dichiarazioni fiscali, evadendo in tal modo le imposte per importi superiori alla soglia di punibilità, non essendo dirimente il fatto che la documentazione contabile dell'impresa sia stata affidata a un commercialista, non dispensando ciò la ricorrente dal dovere di presentare le dichiarazioni fiscali.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo, con cui la difesa si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 4), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., la circostanza che la condotta illecita di evasione fiscale dell'imputata si è protratta per un quadriennio e ha riguardato redditi di elevato ammontare.

Sottolineato che anche il quarto motivo, concernente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, che la pena base inflitta dal primo giudice è stata fissata in misura corrispondente al minimo edittale, essendo state altresì riconosciute all'imputato le attenuanti generiche. fT 2 Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta del 18 dicembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Enna il 25 marzo 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo A); fatto commesso in Enna il 31 dicembre 2016. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per cui, risalendo l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, in base al tenore letterale della contestazione, alla data del 31 dicembre 2016, il termine decennale di prescrizione matura il 31 dicembre 2026. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondata, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato in maniera esauriente gli accertamenti compiuti nel luglio 2018 dalla Guardia di Finanza di Enna, da cui è emerso che la società Gi & [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, rispetto agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, ha omesso di presentare le necessarie dichiarazioni fiscali, evadendo in tal modo le imposte per importi superiori alla soglia di punibilità, non essendo dirimente il fatto che la documentazione contabile dell'impresa sia stata affidata a un commercialista, non dispensando ciò la ricorrente dal dovere di presentare le dichiarazioni fiscali. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo, con cui la difesa si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 4), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., la circostanza che la condotta illecita di evasione fiscale dell'imputata si è protratta per un quadriennio e ha riguardato redditi di elevato ammontare. Sottolineato che anche il quarto motivo, concernente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, che la pena base inflitta dal primo giudice è stata fissata in misura corrispondente al minimo edittale, essendo state altresì riconosciute all'imputato le attenuanti generiche. fT 2 Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
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