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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 00117/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riguardo alla mancata pronuncia, da parte della Corte d'appello di Palermo, sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive, avanzata (il 01/02/2023) dopo la pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata, emesso il 12/12/2022, ma prima del deposito della motivazione della stessa sentenza, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di cassazione ha già chiarito che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto dall'art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022 - come è avvenuto nel caso in esame -, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228-01.

Nello stesso senso: Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Catalano, Rv. 285229-01; Sez. 6, n. 34091 del 21/06/202:3, Sabatini, Rv. 285154-01), atteso che si deve ritenere giudizio pendente il segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello (Sez.

U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, Rancan, Rv. 252012; Sez.

U, n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riguardo alla mancata pronuncia, da parte della Corte d'appello di Palermo, sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive, avanzata (il 01/02/2023) dopo la pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata, emesso il 12/12/2022, ma prima del deposito della motivazione della stessa sentenza, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di cassazione ha già chiarito che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto dall'art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022 - come è avvenuto nel caso in esame -, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228-01. Nello stesso senso: Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Catalano, Rv. 285229-01; Sez. 6, n. 34091 del 21/06/202:3, Sabatini, Rv. 285154-01), atteso che si deve ritenere giudizio pendente il segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello (Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, Rancan, Rv. 252012; Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 nove
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