CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che entrambi i motivi, aventi ad oggetto rispettivamentel’applicazione della recidiva e la quantificazione della pena, difettano dellanecessaria specificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivi di profili dicensura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici esulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanzeprobatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito, e, dall'altro,non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e didiritto a base della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non èconsentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativodel giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento aglielementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenzaimpugnata);[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidivanon è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto ilgiudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 1)dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione delgiudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arcotemporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare inconcreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra ilfatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in qualemisura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perduranteinclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per lacommissione del reato "sub iudice";Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente