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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 33304/2026

Testo disponibile della fonte

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SENTENZA sul ricorso proposto dal: Ministero della Giustizia; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 27/02/2026; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] (ristretto presso il carcere di Sassari in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento in data 30 settembre 2025 del magistrato di sorveglianza di Sassari, con il quale era stata respinte,l'istanza del detenuto diretta ad ottenere l'autorizzazione ad acquistare al sopravvitto il lievito e la farina, non consentito per ragioni di sicurezza da parte dell' Amministrazione penitenziaria.

Il Tribunale ha ritenuto tale limitazione illegittima, non essa trovando alcuna giustificazione funzionale al perseguimento di esigenze di sicurezza (non era dimostrato che l'uso e la cottura dei citati alimenti potessero dar luogo ad una situazione di pericolo) e risolvendosi, sostanzialmente, in un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla regolamentazione stabilita per i detenuti comuni delle carceri continentali.

2. Avverso detta ordinanza, notificata il giorno 4 marzo 2026, il Ministero della Giustizia (unitamente al D.A.P. ed alla Casa circondariale di Sassari), per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, in data 12 marzo 2026 - mediante p.e.c. trasmessa alla casella di posta elettronica prot.tribsorv.sassari©giustiziacert.it - ha proposto ricorso per cassazione, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1.Con il primo motivo il ricorrente assume che il Tribunale di sorveglianza avrebbe esercitato potestà non spettanti alla giurisdizione, non essendo stata fatta valere alcuna lesione attuale e grave di diritti soggettivi (non sarebbe in contestazione, infatti, il diritto alla salute o ad una sana alimentazione) e avendo il detenuto avanzato mere lamentele attinenti alla regolamentazione dell'istituto di pena dettata dalla Direzione.

2.2. Con il secondo motivo deduce la falsa applicazione del principio di non discriminazione, che presupporrebbe l'omogeneità delle situazioni a raffronto, predicabile solo per la popolazione detenuta all'interno del medesimo istituto di pena, nella specie assoggettata alla medesima disciplina.

2.3. Con il terzo motivo il Ministero censura la decisione impugnata, per violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ord. pen., per avere illogicamente disconosciuto la ratio sottesa al divieto di introduzione in istituto del lievito e della farina, sostanze pericolose perché potenzialmente infiammabili.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

24. Il procedimento, originariamente fissato alla udienza dell'Il giugno 2026, è stato rinviato alla data odierna per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza all'Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto trasmesso ad una casella di posta elettronica errata.

2. Invero, come stabilito dal più alto consesso di questa Corte, nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la precisata disciplina, desumibile dall'art. 87-bis d.lgs. cit. sulla base del criterio dell'interpretazione letterale della legge, non contrasta con l'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, in quanto stabilisce una "restrizione" alla facoltà di impugnazione che è prevedibile "ex ante" per l'interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessivo formalismo).(Sez.

U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Rv. 289326 - 01).

3. Ciò posto, nel caso in esame (come risulta dalla documentazione in atti che questa Corte è autorizzata a compulsare, anche di ufficio, al fine di accertare la rituale proposizione della impugnazione) il ricorso per cassazione è stato inoltrato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, alle ore 15:51 del 12 marzo 2026, alla casella di posta elettronica tribsorv.sassari(Igiustiziacert.it , anziché a quella compresa nel sopra richiamato decreto del 9 novembre 2020 che è, invece, depositoattipenali.tribsorv.sassari@giustiziacert. it.

A quanto sopra deve aggiungersi che la medesima impugnazione non risulta essere stata nemmeno successivamente inoltrata alla corretta casella di posta elettronica, come previsto dalla sopra indicata decisione delle Sezioni Unite per ritenere ammissibile la impugnazione; invero, sul frontespizio del ricorso è stato unicamente apposto a mano un timbro del Tribunale di sorveglianza di Sassari riportante la data 16 marzo 2026.

4. Alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione non segue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e di alcuna 3somma in favore della Cassa delle ammende trattandosi di parte pubblica (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650).

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] PrIrn.Ft epoit.

C; i 0 SET. 2026 iì F9NZIONiii- 'O GYJDIZIARIO -!\PTn ' •PITN7I05) l'r 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Ministero della Giustizia; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 27/02/2026; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] (ristretto presso il carcere di Sassari in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento in data 30 settembre 2025 del magistrato di sorveglianza di Sassari, con il quale era stata respinte,l'istanza del detenuto diretta ad ottenere l'autorizzazione ad acquistare al sopravvitto il lievito e la farina, non consentito per ragioni di sicurezza da parte dell' Amministrazione penitenziaria. Il Tribunale ha ritenuto tale limitazione illegittima, non essa trovando alcuna giustificazione funzionale al perseguimento di esigenze di sicurezza (non era dimostrato che l'uso e la cottura dei citati alimenti potessero dar luogo ad una situazione di pericolo) e risolvendosi, sostanzialmente, in un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla regolamentazione stabilita per i detenuti comuni delle carceri continentali. 2. Avverso detta ordinanza, notificata il giorno 4 marzo 2026, il Ministero della Giustizia (unitamente al D.A.P. ed alla Casa circondariale di Sassari), per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, in data 12 marzo 2026 - mediante p.e.c. trasmessa alla casella di posta elettronica prot.tribsorv.sassari©giustiziacert.it - ha proposto ricorso per cassazione, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1.Con il primo motivo il ricorrente assume che il Tribunale di sorveglianza avrebbe esercitato potestà non spettanti alla giurisdizione, non essendo stata fatta valere alcuna lesione attuale e grave di diritti soggettivi (non sarebbe in contestazione, infatti, il diritto alla salute o ad una sana alimentazione) e avendo il detenuto avanzato mere lamentele attinenti alla regolamentazione dell'istituto di pena dettata dalla Direzione. 2.2. Con il secondo motivo deduce la falsa applicazione del principio di non discriminazione, che presupporrebbe l'omogeneità delle situazioni a raffronto, predicabile solo per la popolazione detenuta all'interno del medesimo istituto di pena, nella specie assoggettata alla medesima disciplina. 2.3. Con il terzo motivo il Ministero censura la decisione impugnata, per violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ord. pen., per avere illogicamente disconosciuto la ratio sottesa al divieto di introduzione in istituto del lievito e della farina, sostanze pericolose perché potenzialmente infiammabili. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 24. Il procedimento, originariamente fissato alla udienza dell'Il giugno 2026, è stato rinviato alla data odierna per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza all'Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto trasmesso ad una casella di posta elettronica errata. 2. Invero, come stabilito dal più alto consesso di questa Corte, nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la precisata disciplina, desumibile dall'art. 87-bis d.lgs. cit. sulla base del criterio dell'interpretazione letterale della legge, non contrasta con l'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, in quanto stabilisce una "restrizione" alla facoltà di impugnazione che è prevedibile "ex ante" per l'interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessivo formalismo).(Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Rv. 289326 - 01). 3. Ciò posto, nel caso in esame (come risulta dalla documentazione in atti che questa Corte è autorizzata a compulsare, anche di ufficio, al fine di accertare la rituale proposizione della impugnazione) il ricorso per cassazione è stato inoltrato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, alle ore 15:51 del 12 marzo 2026, alla casella di posta elettronica tribsorv.sassari(Igiustiziacert.it , anziché a quella compresa nel sopra richiamato decreto del 9 novembre 2020 che è, invece, depositoattipenali.tribsorv.sassari@giustiziacert. it. A quanto sopra deve aggiungersi che la medesima impugnazione non risulta essere stata nemmeno successivamente inoltrata alla corretta casella di posta elettronica, come previsto dalla sopra indicata decisione delle Sezioni Unite per ritenere ammissibile la impugnazione; invero, sul frontespizio del ricorso è stato unicamente apposto a mano un timbro del Tribunale di sorveglianza di Sassari riportante la data 16 marzo 2026. 4. Alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione non segue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e di alcuna 3somma in favore della Cassa delle ammende trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650). P.Q.[OSCURATO:PERSONA] PrIrn.Ft epoit. C; i 0 SET. 2026 iì F9NZIONiii- 'O GYJDIZIARIO -!\PTn ' •PITN7I05) l'r 4
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