Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 1968

Cassazione n. 37308/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/04/1968 a Larino avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 6/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dl 6/12/2022, la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Larino del 22/10/2021, appellata dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso, ha dichiarato il ricorrente colpevole dei rati a lui ascritti e, operato l'aumento per il riconoscimento della continuazione, lo ha condannato alla pena di mesi tre di reclusione, quindici giorni di arresto ed euro sedicimila di ammenda.

In particolare, l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.

R.D. n. 327 del 1942, per aver installato sulla spiaggia libera a sud del lido denominato "[OSCURATO:PERSONA]" nel comune di Campomarino, un manufatto in legno, occupando arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo e del reato di cui all'art. 181 co. 1 D.Igs n. 42 del 2004, per aver realizzato l'opera citata senza autorizzazione in una zona sottoposta a vincolo ambientale. 2.Avverso il provvedimento l'imputato, tramite difensore, propone ricorso in Cassazione articolato nelle seguenti censure. 3.Nel primo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione all'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che, ad avviso della difesa, l'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. sarebbe stata erroneamente esclusa per mancata cessazione del reato avente carattere permanente ignorando che detta permanenza era, invece, da considerarsi cessata in seguito all'intervenuto sequestro penale del manufatto. 4.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge in punto di omessa motivazione in ordine alle deduzioni offerte con la difesa nelle note conclusionali ex art. 16 del d.l. 228/2021 del 24/11/2022.

Nella documentazione citata si evidenziava che la struttura di cui al capo d'imputazione era stata realizzata in virtù di quanto desumibile da pag. 7 del "Piano di sicurezza delle spiagge 2018" documento nel quale era previsto che il Comune di Campomarino aveva comunicato di attivare 5 postazioni di salvataggio tra cui "n. 1 postazione a sud della concessione stagionale rilasciata ad [OSCURATO:PERSONA]".

Oltre a ciò si evidenziava che, con nota del 13/06/2018, il Comune di Campomarino precisava alla Regione Molise, Servizio demanio marittimo, che il soggetto deputato al collocamento della torretta di salvataggio ed unico referente, in base all'ordinanza di sicurezza balneare della capitaneria di porto di Termoli ed alla normativa regionale sarebbe stato il Comune, il quale si sarebbe avvalso di soggetti terzi privati per la realizzazione ed il presidio della stessa.

Alla luce della memoria depositata, la Corte d'appello avrebbe dovuto tenere di conto che la "paternità" dell'opera era del Comune di Campomarino e che solo quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere alla rimozione della struttura con conseguente esclusione della responsabilità penale dell'imputato per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato.i/C [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La doglianza in esso contenuta muove dall'assunto che la Corte d'appello non abbia applicato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. alla luce della natura permanente del reato.

In realtà, la motivazione dei giudici di Campobasso, nega l'applicazione della causa di non punibilità non in base alla a natura permanente del reato, bensì alla luce della condotta tenuta dall'imputato.

Si sottolinea, infatti, che l'imputato non ha provveduto alla rimozione dell'opera realizzata in data 20.06.2019 né dopo la sua realizzazione, né dopo il sequestro, avvenuto in data 16/07/2019.

La mancata concessione della causa di non punibilità è stata, inoltre giustificata anche in considerazione del comportamento abituale del prevenuto risultante gravato da precedenti penali, anche specifici, e non risalenti nel tempo.

I giudici d'appello, contrariamente a quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, hanno correttamente motivato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto facendo riferimento ai parametri previsti dalla disposizione evocata, con ragionamento immune da vizi logici e pertanto sottratto al sindacato del giudizio di legittimità.

Sul punto, infatti vale solo la pena ricordare che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (così Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).

3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità di un motivo implica anche che lo stesso abbia un ben definito carattere di decisività, nel senso che il ricorrente ha l'onere di dimostrare che la questione formulata, se giudicata fondata, sarebbe stata tale da determinare una diversa decisione: con la conseguenza che non posseggono un carattere di decisività quelle questioni che riguardino, in sostanza, un singolo aspetto dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, senza tenere conto del complesso probatorio entro il quale ciascun elemento deve essere contestualizzato e, dunque, senza considerarne l'ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo dell'intera motivazione (in questa ottica, tra le tante, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a censurare che la corte d'appello avrebbe omesso di valutare che la paternità dell'opera era del Comune e che lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla rimozione, omettendo di confrontarsi con la condotta concretamente contestatagli che è quella della occupazione senza autorizzazione del suolo demaniale e della edificazione, parimenti senza autorizzazione, in zona vincolata contestazione che evidentemente prescinde dalla astratta possibilità di realizzazione delle strutture atte al salvataggio e della titolarità delle stesse atteso che il ricorrente non deduce di essere stato destinatario di una formale autorizzazione da parte del Comune a realizzare la struttura per suo conto e su zona vincolata, e né, tantomeno deduce la corrispondenza dell'opera realizzata a quanto autorizzato.

4. Per questa ragione il ricorso va considerato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/04/1968 a Larino avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 6/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dl 6/12/2022, la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Larino del 22/10/2021, appellata dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso, ha dichiarato il ricorrente colpevole dei rati a lui ascritti e, operato l'aumento per il riconoscimento della continuazione, lo ha condannato alla pena di mesi tre di reclusione, quindici giorni di arresto ed euro sedicimila di ammenda. In particolare, l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. R.D. n. 327 del 1942, per aver installato sulla spiaggia libera a sud del lido denominato "[OSCURATO:PERSONA]" nel comune di Campomarino, un manufatto in legno, occupando arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo e del reato di cui all'art. 181 co. 1 D.Igs n. 42 del 2004, per aver realizzato l'opera citata senza autorizzazione in una zona sottoposta a vincolo ambientale. 2.Avverso il provvedimento l'imputato, tramite difensore, propone ricorso in Cassazione articolato nelle seguenti censure. 3.Nel primo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione all'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che, ad avviso della difesa, l'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. sarebbe stata erroneamente esclusa per mancata cessazione del reato avente carattere permanente ignorando che detta permanenza era, invece, da considerarsi cessata in seguito all'intervenuto sequestro penale del manufatto. 4.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge in punto di omessa motivazione in ordine alle deduzioni offerte con la difesa nelle note conclusionali ex art. 16 del d.l. 228/2021 del 24/11/2022. Nella documentazione citata si evidenziava che la struttura di cui al capo d'imputazione era stata realizzata in virtù di quanto desumibile da pag. 7 del "Piano di sicurezza delle spiagge 2018" documento nel quale era previsto che il Comune di Campomarino aveva comunicato di attivare 5 postazioni di salvataggio tra cui "n. 1 postazione a sud della concessione stagionale rilasciata ad [OSCURATO:PERSONA]". Oltre a ciò si evidenziava che, con nota del 13/06/2018, il Comune di Campomarino precisava alla Regione Molise, Servizio demanio marittimo, che il soggetto deputato al collocamento della torretta di salvataggio ed unico referente, in base all'ordinanza di sicurezza balneare della capitaneria di porto di Termoli ed alla normativa regionale sarebbe stato il Comune, il quale si sarebbe avvalso di soggetti terzi privati per la realizzazione ed il presidio della stessa. Alla luce della memoria depositata, la Corte d'appello avrebbe dovuto tenere di conto che la "paternità" dell'opera era del Comune di Campomarino e che solo quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere alla rimozione della struttura con conseguente esclusione della responsabilità penale dell'imputato per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato.i/C [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La doglianza in esso contenuta muove dall'assunto che la Corte d'appello non abbia applicato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. alla luce della natura permanente del reato. In realtà, la motivazione dei giudici di Campobasso, nega l'applicazione della causa di non punibilità non in base alla a natura permanente del reato, bensì alla luce della condotta tenuta dall'imputato. Si sottolinea, infatti, che l'imputato non ha provveduto alla rimozione dell'opera realizzata in data 20.06.2019 né dopo la sua realizzazione, né dopo il sequestro, avvenuto in data 16/07/2019. La mancata concessione della causa di non punibilità è stata, inoltre giustificata anche in considerazione del comportamento abituale del prevenuto risultante gravato da precedenti penali, anche specifici, e non risalenti nel tempo. I giudici d'appello, contrariamente a quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, hanno correttamente motivato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto facendo riferimento ai parametri previsti dalla disposizione evocata, con ragionamento immune da vizi logici e pertanto sottratto al sindacato del giudizio di legittimità. Sul punto, infatti vale solo la pena ricordare che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (così Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità di un motivo implica anche che lo stesso abbia un ben definito carattere di decisività, nel senso che il ricorrente ha l'onere di dimostrare che la questione formulata, se giudicata fondata, sarebbe stata tale da determinare una diversa decisione: con la conseguenza che non posseggono un carattere di decisività quelle questioni che riguardino, in sostanza, un singolo aspetto dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, senza tenere conto del complesso probatorio entro il quale ciascun elemento deve essere contestualizzato e, dunque, senza considerarne l'ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo dell'intera motivazione (in questa ottica, tra le tante, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a censurare che la corte d'appello avrebbe omesso di valutare che la paternità dell'opera era del Comune e che lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla rimozione, omettendo di confrontarsi con la condotta concretamente contestatagli che è quella della occupazione senza autorizzazione del suolo demaniale e della edificazione, parimenti senza autorizzazione, in zona vincolata contestazione che evidentemente prescinde dalla astratta possibilità di realizzazione delle strutture atte al salvataggio e della titolarità delle stesse atteso che il ricorrente non deduce di essere stato destinatario di una formale autorizzazione da parte del Comune a realizzare la struttura per suo conto e su zona vincolata, e né, tantomeno deduce la corrispondenza dell'opera realizzata a quanto autorizzato. 4. Per questa ragione il ricorso va considerato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Sentenza Cassazione n. 37308/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris