CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 34996/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di sorveglianza di Cagliari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'accoglimento del ricorso, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 10 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianzadi Cagliari ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al serviziosociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di tre annidi reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta commesso nel 2012,aggravato dalla recidiva reiterata e infraquinquennale, concedendogli però ladetenzione domiciliare.Il Tribunale ha ritenuto sussistente la causa ostativa prevista dall'art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen., secondo cui l'affidamento in prova e le altremisure alternative non possono essere concesse più di una volta al condannatoal quale sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.Ha infatti rilevato che al [OSCURATO:PERSONA] è stato già concesso l'affidamento in prova in data04/07/2017, conclusosi con esito positivo, in relazione ad una condanna nellaquale era stata già applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod.pen., nuovamente applicata con la sentenza attualmente in esecuzione.Ha concesso, però, la detenzione domiciliare, trattandosi di detenutoultrasettantenne, e dovendosi in tal caso escludere l'ostatività della recidiva,come stabilito dalla sentenza n. 56/2021 della Corte costituzionale.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, per non avere ilTribunale adottato una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen.Il Tribunale di sorveglianza ha applicato in modo formalistico la preclusionestabilita dalll'art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen. La sentenza n. 291/2010della Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione dilegittimità costituzionale, ha però indicato la strada per una interpretazioneadeguatrice della norma, che ne eviti un'applicazione irragionevole. Lapreclusione non è irragionevole se vieta la nuova concessione della misuraalternativa al soggetto che, dopo averne beneficiato pur essendo già un recidivoreiterato, commette un nuovo delitto, essendo tale condotta idonea a dimostrareche tale misura è risultata inefficace per evitare la recidivanza del soggetto.Nel presente caso, invece, il delitto la cui condanna è attualmente inespiazione è stato commesso prima di quello la cui condanna è stata già espiatain regime di affidamento in prova al servizio sociale, per cui la motivazione cherende la preclusione ragionevole non opera in questo caso, non potendo trarsi,dalla precedente ammissione alla misura alternativa, una valutazione della suaincapacità di impedire la commissione di nuovi reati. L'ordinanza non ha affattovalutato tale circostanza, ed ha omesso di applicare l'interpretazione adeguatricesuggerita dalla Corte costituzionale.2.2. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione, per avere il Tribunale concesso la detenzione domiciliareformulando una prognosi pienamente positiva.L'ordinanza ha concesso la misura della detenzione domiciliare, richiesta invia subordinata, formulando una prognosi ampiamente favorevole circa ilpercorso di risocializzazione già compiuto dall'istante, ma non ha tenuto conto ditali elementi per valutare la concedibilità dell'affidamento in prova al serviziosociale, fermandosi davanti ad una preclusione meramente formale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnatoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. La sentenza n. 291 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte costituzionale, citata dalricorrente, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale sollevata in relazione all'art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen.,pur rilevando criticità della norma, solamente per la «omessa ricerca di unainterpretazione adeguatrice». Al par. 4 di tale sentenza, infatti, il giudice delleleggi ha argomentato che «il giudice rimettente non ha preso in considerazionela possibilità di dare alla disposizione censurata un'interpretazione restrittiva, nelsenso che l'esclusione dal beneficio operi in modo assoluto solo quando il reatoespressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazionedella misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena, a sua voltairrogata con applicazione della medesima aggravante. Una conforme indicazioneermeneutica, per quanto in particolare concerne la pertinenza del divieto ad unaseconda sperimentazione del beneficio nella specifica condizione di recidivoreiterato, proviene dai lavori parlamentari propedeutici all'approvazione dellalegge di riforma. L'interpretazione prospettata farebbe venir meno il rischio diuna irragionevole preclusione in danno del soggetto che, pur essendo statocondannato con applicazione della predetta aggravante, si trovi nelle condizionidi poter essere valutato dal giudice come meritevole della sperimentazione di unpercorso rieducativo, che non può ritenersi escluso a priori, per effetto di unaastratta previsione normativa».Alla luce di tale pronuncia, questa Corte ha affermato che «In tema dimisure alternative alla detenzione, la preclusione prevista dall'art. 58-quater,comma 7-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 7 legge 7dicembre 2005, n. 251, opera in modo assoluto solo quando il reato espressivodella recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misuraalternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena a sua volta irrogata conapplicazione della medesima aggravante» (Sez.1, n. 22791 del 16/04/2026, Rv.290152; vedi anche Sez. 1, n. 47324/2011, Rv. 251418).Tale interpretazione della norma deve essere ribadita, in quanto rispettosadei principi costituzionali, secondo l'autorevole pronuncia sopra richiamata, cheha escluso dubbi di costituzionalità della norma qualora essa non venga applicataautomaticamente e formalisticamente in ogni ipotesi in cui il soggetto dichiaratorecidivo abbia già beneficiato della misura alternativa, ma solo se taleassolutezza riguardi il soggetto, già dichiarato recidivo, che delinquanuovamente, venendo ancora condannato per la medesima aggravante, dopoavere sperimentato detta misura, risultando in tal caso ragionevole lavalutazione, da parte del legislatore, di una non meritevolezza del beneficio peravere il soggetto dimostrato una totale mancanza di revisione del proprio stile divita, e una incapacità di astenersi dal commettere nuovi reati.3. L'ordinanza impugnata non si è conformata a tale interpretazione, inquanto ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione dell'affidamento inprova al servizio sociale proposta dal ricorrente, senza effettuare alcunavalutazione circa la sua eventuale meritevolezza di tale beneficio, ma applicandoin modo automatico e formalistico l'ostatività prevista dall'58-quater, comma 7-bis, Ord. pen.Il ricorrente, però, risulta trovarsi nella condizione in cui un'applicazioneautomatica della norma risulterebbe irragionevole e potenzialmente contraria aiprincipi costituzionali. Egli, infatti, dichiarato recidivo reiterato con la condannaprecedenza, fu ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova alservizio sociale in data 04 luglio 2017, misura conclusasi con esito positivo, maha commesso nel 2012 il reato per il quale è stato condannato con la sentenzaoggi in esecuzione. Non è legittima, quindi, una automatica valutazione dellainefficacia di detta misura alternativa, in quanto essa è stata concessa edeseguita dopo che tale reato era stato già commesso. Detto reato, inoltre,proprio perché commesso antecedentemente all'applicazione del beneficio, nondimostra neppure una mancanza di resipiscenza o una incapacità di astenersi dalcommettere altri delitti, manifestate dopo la sua concessione. Il ricorrente puòugualmente essere ritenuto non meritevole di una nuova applicazione di talemisura alternativa, ma questa valutazione deve essere effettuata nel merito, etenendo conto della natura ed epoca del reato la cui condanna deve essere oggieseguita, non potendo ritenersi sussistente l'automatica ostatività previstadall'art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen.4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alTribunale di sorveglianza di Cagliari per un nuovo giudizio, da svolgersi con pienalibertà valutativa, ma nel rispetto del principio sopra puntualizzato. La necessitàdi una nuova valutazione, nel merito, della concedibilità della misura alternativarichiesta in via principale impone di dichiarare assorbito il secondo motivo delricorso. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di CagliariCosì deciso il 09 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]