CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 39101/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria pervenuta il 5 ottobre 2025; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché deve rilevarsi come la Corte territoriale facendo riferimento all’arco temporale prolungato in cui sono state poste in essere le gravi condotte di maltrattamenti, poste in essere anche alla presenza di figli minori abbia esposto una motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, dovendosi sul punto ribadire che: «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che ancheil secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessività della pena, risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, dichiarando estinto il reato ex art. 612-bis cod. pen. di cui al capo b) di imputazione, hanno rideterminato la pena motivando adeguatamente lo scostamento dal minimo edittale sulla base della natura e del lungo protrarsi delle condotte di maltrattamenti; che sul punto, giova ribadire come secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché in questa sede non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; considerato che i medesimi rilievi valgono anche per le memorie pervenute il 5 ottobre 2025, reiterative delle questioni sollevate con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento concernente reati contro la famiglia, va disposto - ai sensi dell’art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.