CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 novembre 1979
Cassazione n. 26978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale del tribunale di Novara nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1979; avverso la ordinanza del 18/11/2021 del tribunale di Novara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Novara adito ex art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso l'otto ottobre 2021 dal gip del tribunale di Novara, annullava con ordinanza il provvedimento impugnato. 2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero del tribunale di Novara, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge per essere stato disposto l'annullamento in assenza del fumus commissi delicti sebbene tale requisito non fosse richiesto ai fini del disposto sequestro, trattandosi di misura reale adottata in funzione della confisca cd. "allargata", ai sensi dell'art. 85 bis del DPR 309/90 e 240 cod. pen., sul presupposto della intervenuta condanna definitiva. 4. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che rientra nella sfera di attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di disporre il sequestro preventivo dei beni ai sensi dell'art. 321 c.p.p., posto che egli è competente ad adottare il provvedimento di confisca in virtù del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies (convertito nella L. 8 agosto 1992, n. 356) e pertanto si può ben ricorrere in fase esecutiva al sequestro preventivo per salvaguardare la conservazione dei medesimi beni (Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011 (dep. 09/02/2012) Rv. 251792 - 01; sez. 6 n. 33964 del 02/05/2005, Rv. 232575, Morabito). Nel contempo, va altresì osservato che esaurita la fase di merito, come nel caso di specie, a fronte della intervenuta irrevocabilità della sentenza cui si vorrebbe raccordare, secondo l'istante, la misura reale in questione, rimane preclusa al Pubblico Ministero ogni iniziativa diretta in termini di sequestro, che, come tale, dunque, può solo essere richiesto al giudice dell'esecuzione (e ancor prima al giudice che procede una volta esercitata l'azione penale) per le finalità di conservazione sopra indicate. Invero, in tal senso è esplicito oltre che chiaro il disposto di cui all'art. 321 comma 3 bis cod. proc. pen., che circoscrive alla sola fase di indagine il sequestro disposto direttamente dal Pubblico ministero (con successiva convalida del giudice) ovvero quello effettuato dalla polizia giudiziaria, per la successiva eventuale richiesta da parte del pubblico ministero, di convalida della misura reale così effettuata. Nel caso in esame si riscontra, anche alla luce del contenuto del ricorso, l'irrituale sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, con successiva istanza di convalida del p.m. al gip (individuato come tale e non come giudice dell'esecuzione che ebbe ad emettere il titolo esecutivo), siccome la misura reale appare in rapporto non già ad una emergente ipotesi di reato bensì ad una sentenza ormai irrevocabile, assunta come giustificativa della prospettata confiscabilità "allargata" dei beni in vinculís, Consegue che corretta appare la decisione di annullamento del tribunale, a fronte dell'esercizio di poteri del tutto avulsi dalla struttura normativa di sistema disciplinante il sequestro finalizzato alla confisca "allargata", a fronte di un titolo di riferimento irrevocabile, seppur erronea nelle ragioni giustificative, da identificarsi piuttosto in quelle immediatamente sopra indicate, le quali devono in questa sede integrare la motivazione medesima elaborata dal tribunale, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. Come noto infatti, i (quattro) casi di rettificazione (scilicet: degli errori dei diritto nella motivazione, delle erronee indicazioni dei testi di legge e degli errori di denominazione o di computo in relazione alla specie ovvero alla quantità della pena), contemplati dall'art. 619 c.p.p., commi 1 e 2, non hanno carattere tassativo. Deve, infatti, reputarsi che ogni altro erroneo enunciato contenuto nella decisione impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento del provvedimento, sia suscettibile di rettificazione. La conclusione è accreditata dalla considerazione dei principi della economia, della efficienza processuale e della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto e attività non essenziale eletto dal legislatore delegante (L. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma 1, n. 1) e costituente canone ermeneutico per l'interprete (in motivazione, Sez. 1, n. 35423 del 18/06/2014 Ud. (dep. 11/08/2014) Rv. 260279 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile. P.Q.