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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37413/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 del TRIBUNALE di BELLUNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, con rinvio per la determinazione della pena pecuniaria.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Belluno, a seguito di giudizio ordinario, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di furto aggravato dalla destrezza ai sensi degli artt. 624,625, primo comma, n. 4 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi dodici di reclusione.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dolendosi di erronea applicazione della legge penale, con riguardo agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod pen., per avere il Tribunale determinato la pena infliggendo la sola pena detentiva.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, con rinvio per la determinazione della pena pecuniaria.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato, dal momento che, come osservato dal ricorrente, la cornice edittale per il reato del quale si tratta prevede la pena pecuniaria come necessariamente congiunta a quella detentiva: di essa la sentenza impugnata non ha tenuto conto.

La sentenza va, pertanto, annullata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con riguardo alla pena della multa, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Belluno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Belluno.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 del TRIBUNALE di BELLUNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, con rinvio per la determinazione della pena pecuniaria. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Belluno, a seguito di giudizio ordinario, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di furto aggravato dalla destrezza ai sensi degli artt. 624,625, primo comma, n. 4 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi dodici di reclusione. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dolendosi di erronea applicazione della legge penale, con riguardo agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod pen., per avere il Tribunale determinato la pena infliggendo la sola pena detentiva. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, con rinvio per la determinazione della pena pecuniaria. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, dal momento che, come osservato dal ricorrente, la cornice edittale per il reato del quale si tratta prevede la pena pecuniaria come necessariamente congiunta a quella detentiva: di essa la sentenza impugnata non ha tenuto conto. La sentenza va, pertanto, annullata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con riguardo alla pena della multa, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Belluno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Belluno. Così
Sentenza Cassazione n. 37413/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris