CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 17706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE di APPELLO di TORINO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del rico [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna in ordine a due rapine alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale) deducendo vizi di motivazione quanto al conclusivo trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile. 1. Deve premettersi che l'errore materiale sull'entità della pena irrogata, evidenziato dall'appellante ed esistente nella motivazione della sentenza impugnata, è completamente privo di giuridica rilevanza, atteso che il dispositivo (e la inequivoca manifestazione di volontà presente a f. 4) evidenziano inequivocabilmente l'intervenuta conferma della pena irrogata dal Tribunale. 2. Le doglianze riguardanti l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che andrebbe secondo la ricorrente qualificato come tentativo), l'entità dell'aumento di pena operato per la continuazione ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., ed il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non sono consentite, perché dedotte per la prima volta nell'odierno ricorso, in difetto di un corrispondente motivo di appello, pur essendo già in precedenza in ipotesi deducibili. 3. Il motivo riguardante l'entità della pena base non considera che la Corte di appello è partita dalla pena edittale detentiva minima, discostandosene in modo inapprezzabile quanto a quella pecuniaria. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, z tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] eltr