CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 maggio 2021 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza dell'Il giugno 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato - sull'accordo delle parti a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - in anni quattro mesi sei di reclusione ed euro diciottomila di- multa la pena inflitta ad Hassanatu ACIaMs per' il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con interdizione temporanea dai pubblici uffici (capo N). Con la medesima decisione è stata altresì ridotta ad anni sei di reclusione ed euro sessantamila di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), con la conferma delle ulteriori statuizioni. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi 'per cassazione, rispettivamente articolati su uno (Adams) e tre ([OSCURATO:PERSONA]) motivi di impugnazione. 3. Ricorso Adams 3.1. La ricorrente ha lamentalo la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché vizi attinenti alla determinazione della pena. 4. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Col primo motivo è stata invocata la nullità della sentenza per.assenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, nonché l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione delle comunicazioni. In particolare, quanto alla dedotta inutilizzabilità (sub A), i Giudici del merito avevano assunto la presenza in atti dei processi verbali di inizio e di fine delle attività di captazione, quanto ai r.i.t. 91/07 e r.i.t. 4196/06, ossia quelle la cui intercettazione ha prodotto gli elementi probatori utilizzati ai fini della decisione. In ogni caso, quanto al r.i.t. 831/07, era stata ancorché 'implicitamente constatata l'assenza di qualsivoglia forma di documentazione, con la conseguente inutilizzabilità della conversazione progr. n. 993 del 24 febbraio' 2007, enfatizzata da entrambe le sentenze. In ordine poi al r.i.t. 91/07, vi era il processo verbale di inizio e fine delle operazioni relativamente ad una sola delle utenze nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (3282075629), con conseguente inutilizzabilità delle captazioni eseguite sull'altra (3494152315). Al riguardo, senza specificare l'utenza mobile intercettata, erano state valorizzate quattro conversazioni (nn. 870, 872, 1101 e 1102). Vi era poi stata attestazione, non vera, che le operazioni di captazione erano state svolte negli uffici della Questura di Frosinone, laddove al contrario ciò era avvenuto nei locali della Procura della Repubblica di Frosinone. I processi verbali, quindi, dovevano intendersi ideologicamente falsi, con la conseguente inutilizzabilità delle operazioni di captazione così compiute. 4.1.1. E' stata invero eccepita (sub B) l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione stante l'omessa redazione dei processi verbali delle operazioni di registrazione. quanto ai r.i.t. 4196/06, 91/07 e 831/07, atteso che la verbalizzazione aveva appunto la funzione di rappresentare le attività svolte dalla p.g., ovvero quelle cui la stessa p.g. aveva assistito. In proposito il ricorrente ha rilevato l'omessa motivazione sul punto da parte della Corte territoriale. 4.1.2. In relazione (sub C) poi alle pretese acquisizioni, avanti al Tribunale, delle informative di p.g. del 10 luglio e del 31 ottobre 2007, non vi era stato il consenso della difesa del ricorrente. Il consenso infine prestato dalla difesa, rispetto al materiale depositato dal Pubblico ministero tra l'altro nell'immediata contiguità temporale del dilagare dell'emergenza sanitaria, si riferiva infatti all'acquisizione delle sole prove formate nel contraddittorio delle parti avanti al Tribunale di Napoli, con esplicita esclusione di tutte le altre e quindi anche delle informative di p.g.. Né, al riguardo, vi era stata formale richiesta di acquisizione al fascicolo dibattimentale, anche con riguardo all'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 2007. In proposito erano state utilizzati per la decisione atti altri e diversi rispetto alle trascrizioni delle' conversazioni intercettate, con riferimento alle due informative di p.g., all'interrogatorio Omorogbe e all'annotazione di p.g. del 10 luglio 2007, oggetto di inutilizzabilità sollevata in primo e in secondo grado. In definitiva le prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza dovevano considerarsi solamente quelle da ritenere, invece, inutilizzabili. 4.2. Col secondo motivo, quanto alla pretesa chiamata in correità della Omoregbe, essa doveva considerarsi insanabilmente generica stante il riferimento, quale proprietario dello stupefacente, ad un indefinito "Ali", mentre in ogni caso nell'agendina della chiamante in correità non vi era il numero telefonico riferibile al ricorrente. 4.3. Col terzo motivo infine, quanto alla disposta confisca della somma di danaro, l'invocato annullamento della decisione avrebbe comportato il venir meno anche della misura di sicurezza. 5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. 6. Sono state dimesse ulteriori memorie, in relazione al mancato deposito del processo verbale della chiamante in correità, al mancato rinvenimento della perizia trascrittiva nOnché all'assenza del numero telefonico del ricorrente nell'agendina della donna, che lo aveva invero coinvolto nella responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 7. 1 ricorsi sono inammissibili. 8. Ricorso Adams 8.1. Per quanto concerne i profili di pretesa censura, ,è stato già osservato da questa Corte che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). 8.1.1. In relazione poi alla doglianza concernente pretesi "vizi attinenti alla rideterminazione della pena", ed a prescindere dalla palese genericità di una censura siffatta, è in ogni caso inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). 9. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 10. [OSCURATO:PERSONA] 10.1. In via del tutto preliminare osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni; la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5„ n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303), cui occorre far ri ferimento pe- giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250).10.2. Ciò posto, e quanto al primo articolato motivo di censura, si presenta del tutto condivisibile il rilievo, formulato in requisitoria dal Procuratore generale, circa l'inammissibilità della questione legata alla pretesa mancata indicazione dei verbali di inizio e fine delle captaziore relative alrutenza 3494152315: "invero, in primo luogo le difesa non dimostra in questa che le captazioni su tale utenza siano state utilizzate ai fini della decisione; in secondo luogo, mostra di ignorare che la sanzione processuale dell'inutilizzabilità è prevista, come codesta Corte ha anche di recente ribadito, solo con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 268, commi 1 e 3, c.p.p. e non opera dunque per i casi di irregolare indicazione di inizio e fine delle operazioni nei verbali cui fa riferimento l'art. 267, comma 5, dello stesso codice, e che attiene alla durata complessiva dell'attività di intercettazione autorizzata per le singole utenze o i singoli ambienti privati (Sez. 4 -, Sentenza n. 27877 del 18/04/2019 Ud. (dep, 25/06/2019) Rv. 276791 - 01)"(in proposito, cfr. anche Sez. 6, r. 33231 dei 21/07/2015, Murianni, Rv. 264462). Al riguardo, infatti, è anzitutto lo stesso ricorrente a dare appunto atto che le captazioni rilevanti sono state eseguite su altri numeri e non su quello (3494152315) indicato, tra l'altro per la prima volta, in sede di ricorso. Tanto più che lo stesso capo d'imputazione contesta all'odierno ricorrente le conversazioni intercettate appunto sul numero 3282075629, e non su quello infine evidenziato dal ricorrente. Per quanto concerne poi l'intercettazione di cui al r.i.t. 831/07, ed anche a tacere che in precedenza mai era stata sollevata questione al riguardo, si osserva in via assorbente che la dedotta "enfatizzazione" che sarebbe stata all'uopo utilizzata dal Tribunale e dalla Corte territoriali non è in grado di illustrare - ed in proposito lo specifico onere incombeva senz'altro sul ricorrente - l'incidenza dell'eventuale eliminazione della captazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta prova di resistenza (cfr. ad es. Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829). In relazione altresì al luogo dì registrazione delle intercettazioni, è risultato pacifico che tale attività sia avvenuta nei locali della Procura della Repubblica di Frosinone. A questo proposito, condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante 'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche la ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (è stato così precisato, con riguardo all'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto reoistrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario -, che trattasi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali)(Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395). La "remotizzazione" delle intercettazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria non esclude infatti la piena utilizzabilità di risultati di tale mezzo di ricerca della prova, essendo sufficiente che la "registrazione" sia avvenuta per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica, anche se le operazioni di "ascolto", verbalizzazione e riproduzione dei dati così registrati siano eseguite negli uffici della polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 35643 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240988). Pertanto la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle captazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto delle conversazioni captate può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, anche se in un luogo diverso da quello indicato nel decreto del Pubblico ministero, senza che, in tal caso. sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non prevedendo l'ari:, 271, comma 1, cod. proc. pen. alcuna sanzione di inutilizzabilità (Sez. 5, n.,1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282427), e in quanto le intercettazioni non possorio essere considerate come eseguite per mezzo di impianti esterni all'ufficio requirente (cfr. Sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015, Biondo, Rv. 263430). In realtà non vi è quindi specifica questione in ordine al fatto storico che le operazioni di captazione siano avvenute nei locali della Procura della Repubblica di Frosinone e non in quelli della Questura, né in relazione alla circostanza che l'erronea intestazione sia stata considerata come errore materiale (anche perché le operazioni non avrebbero potuto svolgersi nei locali della Questura di Frosinone, stante la carenza della strumentazione all'uopo necessaria, siccome attestato anche dal medesimo Ufficio), si che in ogni caso non può discorrersi di falsità documentale, tale da compromettere i contenuti dell'attività siccome svolta. Tant'è che da un lato viene invocata - introducendo un "problema...squisitan-i ente formale e non sostanziale" - la norma di cui ali'art. 89 disp. alt. cod. proc. pen. (ma in proposito è risalente l'insegnamento che l'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. in tema di verbali e nastri registrati delle intercettazioni non determina l'inutilizzabilità degli esiti dell'attività captativa legittimamente disposta ed eseguita, cfr. Sez. 1, n. 8836 del 02/12/2009, dep. 2010, Bragaglio e altri, Rv. , 246377; cfr. altresì ad es. Sez. 5, n. 7030 del 16/01/2020, Polak, Rv. 278659, quanto alla tassatività (.1i casi di inutilizzabilità). E dall'altro anche la sentenza impugnata ha evidenzialn comunque lconsenso pmstato dalle parti alla perizia trascrittiva della registrazione delle intercettazioni. A questo riguardo, ed in ragione delle , contestazioni difensive quanto al preteso mancato deposito della perizia contenente la trascrizione delle intercettazioni, la Corte territoriale (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata, ed anche il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si è espresso con termini analoghi) ha dato conto che era stata a suo tempo disposta l'acquisizione - su consenso di tutte le parti - della perizia trascrittiva "sin dalla udienza del 28.02.2019", e che il consenso doveva "ritenersi validamente espresso posto' che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata la perizia con la trascrizione delle intercettazioni telefoniche, è stato concesso un termine alle difese per, l'eventuale dissenso almeno dieei giorni prima dell'udienza dell'il giugno 2020...". In tal senso, fermo il consenso già prestato, vi era semmai questione della eventuale materiale apprensione e dell'effettivo deposito dell'ulteriore materiale cosi indicato. Invero, nel processo verbale dell'udienza del 5 marzo 2020, depositato dall'odierno ricorrente, anche il Tribunale aveva dato atto che "sono stati depositati supporti ed atti d'indagine con trascrizioni intercettazioni disposte dal Tribunale di Napoli e faldoni contenenti atti d'indagine ove dovrebbero rinvenirsi esclusivamente oltre alla perizia con la trascrizione delle intercettazioni anche cartacea degli atti acquisiti su consenso delle parti alla scorsa udienza inseriti in un supporto informatico". Ciò posto, il primo Giudice aveva senz'altro dato conto del deposito della perizia trascrittiva, ed in proposito appariva semmai esservi stata perplessità circa l'avvenuto deposito di ulteriore e diversa documentazione. Ed al riguardo la stessa difesa, nella memoria successivamente depOsitata nel termine concesso, aveva palesato dubbi, ma non specifiche contestazioni, sul materiale deposito di detta documentazione, la cui acquisizione agli atti di causa era già stata in ogni caso assentita. Laddove, quanto alla trascrizione, essa deve ritenersi solo come un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica (cfr. Sez. 5, n. 12737 del 17/02/2020, Colugno, Rv. 278863; cfr. Sez. 3. n. 2507 del 28/10/2021, dep. 2022, Schiariti, Rv. 282696), ed in proposito l'acquisizione in giudizio di detta perizia e quindi del suo richiamato contenuto, per le ragioni adeguatamente rappresentate, non poteva che ovviare all'oggettivo disordine creatosi in esito all'accidentato percorso processuale siccome a suo tempo intrapreso, e che aveva condotto - come hanno ricordato i Giudici di merito - alla trasmissione non ordinata di atti a seguito dell'intervenuta pronuncia di incompetenza da parte della Corte di Appello di Napoli, e della trasmissione del fascicolo al Giudice lombardo. Rimane il fatto che, a questo riguardo, non è stata sollevata questione nel corso del giudizio di merito, e che - ,-..cq-ne osservato dal Procuratore generale - le violazioni denunciate (in sostanz le decisioni sarebbero state assunte, secondo i! ricorrente, leggendo altre carte e altri atti) si sarebbero verificate nel primo grado. D'altronde - a quanto sembra - la doglianza aveva ad oggetto al più l'assenza di documentazione cartacea e non digitale, circostanza di per sé irrilevante (cfr. ad es. Sez. 2, n. 27112 del 07/07/2020, Bouassab, Rv. 279654; cfr. Sez. 5, n. 8442, del 04/12/2013, dep. 2014, Gullo e altro, Rv. 258294), 'mentre in ogni caso non vi è notizia di questioni sollevate a suo tempo nella redazione della perizia trascrittiva, eseguita dai periti nominati dal Tribunale di Napoli nel corso del giudizio infine conclusosi con la declaratoria di incompetenza (declaratoria relativa quantomeno - per quanto interessa - agli odierni ricorrenti) (cfr. Sez. 3, n. 4759 del 01/10/2020, dep. 2021, Addarniano, Rv. 280374). 10.3. in relazione al secondo motivo di impugnazione, e tenuto conto del principio d'integrazione reciproca delle conformi sentenze di merito, va rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva puntualmente ed espressamente dato conto che alcun dubbio sussisteva sulla identificazione, negli imputati e negli altri soggetti coinvolti, degli utilizzatori delle utenze intercettate, e che nessuna delle difese aveva mai rilevato alcunché al riguardo. Oltre a ciò, il primo Giudice ebbe ad aggiungere invero che risultavano esaustive in proposito le schede di ciascuno degli imputati con i dati anagrafici, gli pseudonimi, le utenze intestate, le attività d'indagine che avevano consentito l'associazione di utenze e nomi alle persone fisiche, il riscontro derivante dall'ascolto diretto delle intercettazioni e il riconoscimento delle voci da parte degli operanti, nonché - in molte telefonate - l'utilizzo delle generalità corrette del singolo interlocutore, sì. da renderne nota l'identificazione. 10.3.1. Su detti puntuali aspetti ranp,..›.110 non ha assunto specifica posizione, ed ancor meno avuto riguardo all'affermato riconoscimento vocale effettuato dagli operanti, questione che è stata affrontata per la prima volta solamente nel ricorso, ossia nell'atto che disegna il perimetro della valutazione di legittimità. Ed in proposito la Corte territoriale, all'evidenza preso atto di detta mancata doglianza in sede di gravame, ha invero sottolineato il riscontro siccome fornito dall'ascolto diretto e dal riconoscimento vocale da parte degli operanti. Anche a questo riguardo si presenta pertanto complessivamente condivisibile il rilievo del Procuratore generale, secondo il quale appunto "le censure sono inammissibili per genericità„ non essendo ricavabile dalle stesse né la soeci5ca impuonazione della sentenza di prime cure che con quella d'appello si salda, vertendosi in fattispecie di "do.nnia conforme'', né la deduzione puntuale di un travisamento probatorio, non essendo state prospettate dalla difesa circostanze dotate di sicura valenza dimostrativa contraria emerse dal processo ed eventualmente disattese, deponenti per una diversa ricostruzione dei fatti incompatibile con quella accertata". I Giudici del merito hanno così ricavato la responsabilità dell'odierno ricorrente dalla deposizione testimoniale. Patrizi, che ha appunto dato conto dell'arresto all'aeroporto di Malpensa della Omorogbe proveniente da Accra, trovata in possesso di circa quattro chilogrammi e mezzo lordi di cocaina, e dei suoi rapporti col ricorrente. Al riguardo la Corte territoriale ha appunto precisato che, al di là delle stesse dichiarazioni del corriere, il contenuto delle captazioni era chiaro e provava il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti. Quanto alla deposizione del teste, questa Corte ha già osservato che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove . dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, SavaSta e altri, Rv. 263601). Ed invero la deposizione di detto teste è stata posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità unitamente al congruente contenuto delle intercettazioni telefoniche, mentre risulta depositata già in sede di appello il solo stralcio di dette dichiarazioni che - in tesi - avrebbero attestato la mandata coincidenza tra un -.numerò telefonico, che Sarebbe stato rinvenuto nella disponibilità della donna, e una carta sim sequestrata all'imputato. Vero è che parte ricorrente (v. supra, in relazione al punto sub C del primo motivo di ricorso) si è lungamente spesa per attestare il mancato consenso - nel corso del primo giudizio - all'acquisizione di materiale istruttorio quale le annotazioni di servizio e le informative di p.g. ovvero le dichiarazioni della Omorogbe, assumendo - ai fini della prova di resistenza - che le prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza erano esclusivamente quelle inutilizzabili. Ma detta circostanza è peraltro non correttamente riportata, atteso che -in proposito i Giudici del merito - al fine di ritenere la responsabilità dell'imputato -- si sono in realtà riferiti alla deposizione testimoniale Patrizi (riprodotta, con i richiamati non irrilevanti limiti, in sede di appello) e al contenuto delle intercettazioni telefoniche, anche v•al di là" delle dichiarazioni della donna utilizzata come corriere dello stupefacente. Sì che, in via del tutto assorbente, incombeva al ricorrente dare specifico conto, in ogni caso e a pena d'inammissibilità, dell'incidenza dell'eventuale eliminazione del residuo materiale istruttorio, che appunto non era certamente l'unico a disposizione di Tribunale e di Corte d'Appello al fine della decisione. 10.4. Entrambi i motivi d'impugnazione, pertanto, si presentano manifestamente infondati'. 10.5. In conseguenza della decisione sugli altri profili di censura, rimane assorbito il terzo motivo di impugnazione, già formulato in via subordinata all'accoglimento delle pregresse doglianze. 11. Non può quindi che concludersi, data la ricordata manifesta infondatezza anche delle censure formulate dal primo ricorrente, nel senso della complessiva, inammissibilità di entrambi i ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue ; a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e a carico dei ricorrenti, Onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore del