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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 49184/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado che l'aveva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova della sussistenza degli elementi costituivi del reato, oltre ad essere manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito logica ed esauriente motivazione (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), risulta del tutto generico, non essendo scandito da una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, peraltro, il motivo, per quanto attiene alla doglianza relativa all'elemento soggettivo, risulta anche inedito; - che il secondo motivo è privo della necessaria specificità intrinseca, risolvendosi in una generica affermazione di incompatibilità della pena con <<i principi di proporzionalità e individuazione del trattamento sanzionatorio»; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado che l'aveva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova della sussistenza degli elementi costituivi del reato, oltre ad essere manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito logica ed esauriente motivazione (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), risulta del tutto generico, non essendo scandito da una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, peraltro, il motivo, per quanto attiene alla doglianza relativa all'elemento soggettivo, risulta anche inedito; - che il secondo motivo è privo della necessaria specificità intrinseca, risolvendosi in una generica affermazione di incompatibilità della pena con <<i principi di proporzionalità e individuazione del trattamento sanzionatorio»; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49184/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris