CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26745/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello ha posto a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche, oltre che la personalità fortemente negativa dell'imputato, gravato da più condanne per delitti contro il patrimonio, l'assenza di elementi positivamente valutabili, tale non potendo ritenersi le ammissioni in sede di interrogatorio perché limitate ai fatti già accertati. Trattasi di argomentazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile sul piano giuridico alla luce del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale non costituendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, il mancato riconoscimento di tale beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01). 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 20 g