CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione degli atti. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Taranto, con decreto del 21 aprile 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova e quella di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA], perché nell'istanza stessa non era stata perfezionata l'elezione di domicilio. 2. La difesa, con il ricorso, articola un unico motivo di doglianza con cui lamenta la violazione degli artt. 677, comma 2-bis, e 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. In primo luogo, fa notare che, al momento della presentazione della richiesta, Accattatis era in detenzione presso il domicilio per altro titolo, in Crispiano, alla via [OSCURATO:PERSONA], 55, come da ordinanza di cessazione di tale detenzione, emessa in data successiva al provvedimento impugnato, con la conseguenza che al detenuto non si applicava l'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. Inoltre, il ricorrente sottolinea che il difensore, presentatore dell'istanza, ne aveva titolo ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e che in essa l'indicazione del luogo di residenza, coincidendo con quello di espiazione della pena, designava anche il domicilio eletto. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Secondo l'insegnamento di questa Corte di cassazione ne/ procedimento di sorveglianza, la persona detenuta per altro titolo al momento della presentazione della istanza di applicazione di una misura alternativa non è tenuta ad effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, prescritta dall'art. 677, comma secondo-bis, cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della domanda. (Sez. 1, Sentenza n. 24 del 19/11/2014 (dep. 2015), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261704). In particolare, la disposizione dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., che subordina l'ammissibilità dell'istanza di misura alternativa proposta dal condannato alla contestuale effettuazione della dichiarazione o elezione di domicilio, si applica - testualmente - al (solo) condannato non detenuto (che non sia irreperibile o latitante). Ciò risulta conforme alla funzione di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, onerando l'interessato di indicare un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche (Sez. Un. n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720), rendendo concreta un'esigenza di immediata reperibilità che per definizione non ricorre, allorché il soggetto sia detenuto in carcere. La norma non è, dunque, destinata a trovare applicazione nel caso, come quello in esame, in cui il soggetto si trovi in vinculis, sia pure per altro titolo (Sez. 1 n. 43462 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 230344), alla data di presentazione dell'istanza. E' del tutto irrilevante, come nel caso di specie, che l'interessato sia stato successivamente scarcerato così da risultare "libero" al momento dell'emissione (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) del decreto impugnato. Non era, invero, imputabile al ristretto il diverso stato giuridico esistente nel momento in cui la sua istanza è stata presa in esame, rispetto all'epoca di presentazione. Nella specie, come anticipato, Accattatis era in regime di detenzione domiciliare, per altro titolo, presso l'abitazione di Crispano, alla via [OSCURATO:PERSONA], 55, come, tra l'altro confermato, dall'ordinanza di cessazione di tale detenzione emessa in data successiva al provvedimento impugnato. Al detenuto, pertanto, non si applicava l'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3. Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Taranto perché proceda nelle forme di rito e provveda sull'istanza di misura alternativa proposta dal ricorrente. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 107 D.P.R. 30 Giugno 2000, n. 230. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 107 D.P.R. 30 Giugno 2000, n. 230. Così deciso in Roma il 25 novembre 204.1. Il consi