Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 20228/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 16/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in datal[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto rapina impropria tentata e di lesioni, su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena in anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, essendosi la Corte limitata ad un generico richiamo ai parametri di cui all'art. 133 c.p.

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla determinazione della pena che è stata indicata nella misura concordata dalle parti .

Da quanto premesso discende l'inammissibilità del ricorso in esame.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Così deciso in Roma, 22/3/2023 Il consigliere r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 16/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in datal[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto rapina impropria tentata e di lesioni, su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena in anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 500,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, essendosi la Corte limitata ad un generico richiamo ai parametri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorso è inammissibile. L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla determinazione della pena che è stata indicata nella misura concordata dalle parti . Da quanto premesso discende l'inammissibilità del ricorso in esame. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma, 22/3/2023 Il consigliere r
Sentenza Cassazione n. 20228/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris