CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 27281/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di Catania; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Catania, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche e all’applicazione della disciplina della recidiva, non è deducibile in questa sede in quanto affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato aspecifiche, poiché sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (che ha dato conto delle ragioni della sua decisione: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere est