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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 999/2020

ECLI:EU:C:2020:833
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0117 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 15 ottobre 2020 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 – Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso – Definizione – Regolamento (CE) n. 945/2005 – Determinazione del titolo di nitrato di ammonio – Presunzione secondo cui un prodotto con un titolo di azoto superiore al 28% in peso abbia un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso» Nella causa C‑117/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania), con decisione dell’8 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2019, nel procedimento

«[OSCURATO:PERSONA]» AB

contro [OSCURATO:PERSONA]ės departamentą prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Piçarra, presidente di sezione, S. Rodin e K. Jürimäe (relatrice), giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la «[OSCURATO:PERSONA]» AB, da M. Juozaitis, E. Lenkauskas e

V. Mitrauskas, advokatai; – per il governo lituano, da K. Dieninis, G. Taluntytė, e R. Butvydytė, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da S.L.

Kalėda e N. Kuplewatzky, in qualità di agenti; vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 ( GU 2005, L 160, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA]» AB e il Muitinės departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos (dipartimento doganale presso il Ministero delle Finanze, Lituania) (in prosieguo: l’«autorità tributaria centrale») relativamente al pagamento di dazi antidumping definitivi riguardanti importazioni di concimi a base di nitrato di ammonio.

Contesto normativo [OSCURATO:PERSONA] di base 3 Poiché le importazioni di cui trattasi nel procedimento principale hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, esse sono state assoggettate, nell’ordine, al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 2009, L 343, pag. 51 ), e poi al regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU 2016, L 176, pag. 21 ) (in prosieguo: i «regolamenti di base»).

Tuttavia, dal momento che le disposizioni pertinenti di tali regolamenti non hanno subito modifiche sostanziali, saranno riprodotte solo le disposizioni pertinenti del regolamento n. 2016/1036. 4 L’articolo 11 del regolamento 2016/1036, intitolato «Durata, riesami e restituzioni», ai suoi paragrafi da 1 a 3 dispone quanto segue: «1.

Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio.

2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Il riesame in previsione della scadenza è avviato su iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori dell’Unione o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito di tale riesame.

Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure.

Tali elementi di prova possono riguardare, tra l’altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l’eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all’applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le circostanze esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.

Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a una data appropriata nel corso dell’ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo.

I produttori dell’Unione, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame a norma del secondo comma.

È inoltre pubblicato l’avviso relativo all’effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.

3. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori dell’Unione, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di tale riesame intermedio.

Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l’altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti abbiano raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo

3. A tale riguardo, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati». 5 L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Elusione», al suo paragrafo 1, commi dal primo al terzo, enuncia quanto segue: «L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore sono eluse.

Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 5 possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore sono eluse.

Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l’Unione che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili». 6 L’articolo 14 di detto regolamento 2016/1036, intitolato «Disposizioni generali», al suo paragrafo 1, primo comma, prima frase, prevede quanto segue: «I dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo».

Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 7 I considerando 1, 2, e da 44 a 48 del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009 ( GU 2014, L 280, pag. 19 ) sono così formulati: «(1) Il regolamento (CE) n. 2022/95 [del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia ( GU 1995, L 198, pag. 1 )] istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia di cui attualmente ai codici NC 31023090 e 31024090.

Dal momento che un’inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con il regolamento (CE) n. 663/98 [del Consiglio, del 23 marzo 1998, che modifica il regolamento n. 2022/95 ( GU 1998, L 93, pag. 1 )].

In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza e a un primo riesame intermedio condotti a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del [regolamento (CE) n. 1225/2009], il Consiglio, con regolamento (CE) n. 658/2002 [, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia ( GU 2002, L 102, pag. 1 )], ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 31023090 e 31024090 originario della Russia.

Successivamente la definizione del prodotto è stata oggetto di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento [n. 1225/2009] e, con il regolamento [n. 945/2005], è stato istituito un dazio antidumping definitivo per un importo compreso tra 41,42 EUR e 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di concimi solidi originari della Russia con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, di cui attualmente ai codici NC 31023090, 31024090, ex31022900, ex31026000, ex31029000, ex31051000, ex31052010, ex31055100, ex31055900 ed ex31059020. (2) In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza e un secondo riesame parziale intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento [n. 1225/2009], il regolamento (CE) n. 661/2008 [dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 ( GU 2008, L 185, pag. 1 )] ha mantenute le misure in vigore. (...) (...) (44) Il prodotto in esame oggetto del presente riesame è il medesimo di quello definito al regolamento [n. 661/2008], vale a dire i concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, attualmente classificati ai codici NC 31023090, 31024090, ex31022900, ex31026000, ex31029000, ex31051000, ex31052010, ex31055100, ex31055900 ed ex31059020, originari della Russia (nel seguito «NA» oppure «il prodotto in esame»). (...) (45) La principale materia prima utilizzata per la produzione di NA è il gas, che rappresenta tra il 70% e l’80% dei costi totali di produzione.

L’ampliamento della definizione del prodotto introdotta nel 2005 mirava a includere anche il nitrato di ammonio addizionato con elementi nutritivi fosfatici e/o potassici, poiché era stato constatato che tali miscugli presentavano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse proprietà agronomiche. (46) Va osservato che i codici NC 31023090 e 31024090 (rispettivamente, nitrato di ammonio non in soluzione acquosa e miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore a 28% in peso) possono comprendere un NA utilizzato per scopi industriali (come la produzione di esplosivi) nonché quello utilizzato in agricoltura.

Entrambi i tipi hanno le medesime caratteristiche chimiche e tecniche, possono essere facilmente intercambiabili e sono considerati come prodotto in esame. (47) In seguito alla comunicazione delle informazioni i rappresentanti delle autorità russe hanno sostenuto che l’ampliamento della definizione del prodotto introdotta nel 2005 è in contraddizione con l’accordo antidumping dell’[Organizzazione mondiale del commercio (OMC)] in quanto non sarebbero stati determinati né dumping, né pregiudizio, né nesso di causalità riguardo ai prodotti oggetto dell’ampliamento del 2005. (48) La presente obiezione è infondata per le ragioni già menzionate al considerando 22 ed è quindi respinta». 8 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, «[è] istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, attualmente classificati ai codici NC (...) ex31052010 (...) originari della Russia». 9 In forza dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento di esecuzione, l’importo fisso del dazio (in euro per tonnellata) per tutti i beni prodotti dalle società diverse da quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) (codice addizionale TARIC A999) ammonta a EUR 42,83 per tonnellata per i concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P 2 O 5 e/o un titolo di potassio valutato come K 2 O pari o superiore al 6% in peso ma inferiore al 9% in peso (codice NC 31052010, codice TARIC 50).

Regolamento n. 945/2005 10 I considerando 4, 6, 7, 16, da 20 a 23, 28, 35 e 37 del regolamento n. 945/2005 enunciano quanto segue: «(4) Il 15 marzo 2004 la Commissione ha ricevuto una richiesta, presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 1996, L 56, pag. 1 )], affinché esaminasse la portata delle misure in vigore allo scopo di farvi rientrare nuovi tipi di prodotto. (...) (6) La domanda si riferiva a nuovi tipi di prodotto definiti concimi (fertilizzanti) di nitrato di ammonio con tenore (o titolo) di azoto (“N”) superiore al 28% ma non superiore al 33% in peso, al quale è stata aggiunta — miscelata o mediante processo di trasformazione — una percentuale pari o inferiore al 5% di equivalente P 2 O 5 (elemento nutritivo fosfatico, “P”) e/o una percentuale pari o inferiore al 5% di equivalente K 2 O (elemento nutritivo potassico, “K”).

Tali prodotti sono denominati in seguito: “nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda”. (7) Nella domanda si sosteneva che i nuovi tipi di prodotto ivi menzionati non solo presentavano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base del prodotto in esame, ma venivano anche venduti tramite lo stesso canale di vendita ai medesimi utilizzatori finali per le stesse applicazioni.

Nella domanda si aggiungeva poi che, quando venivano importati nella Comunità, questi nuovi tipi di prodotto erano classificati nei seguenti codici NC: 31051000, 31052010, 31052090, 31055100, 31055900 e 31059091. (...)

B. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

(16) Il prodotto in esame è il nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina, classificato nei codici NC 31023090 (nitrato di ammonio non in soluzione acquosa) e 31024090 (miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo (tenore) di N superiore al 28% in peso).

Il nitrato di ammonio è un concime (fertilizzante) azotato solido comunemente usato in agricoltura.

È fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico e ha un titolo (tenore) di N superiore al 28% in peso, in forma perlata (prills) o granulare. (...)

C. RISULTATI DELL’INCHIESTA

(...)

1. Caratteristiche fisiche e chimiche e applicazioni finali del prodotto in esame e dei nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda (20) Il prodotto in esame viene fabbricato a partire da ammoniaca (NH 3 ) e acido nitrico (HNO 3 ), dalla cui combinazione si produce per l’appunto nitrato di ammonio (NH 4 NO 3 , di seguito denominato con la sigla “AN”).

Il titolo (tenore) di N del prodotto in esame è superiore al 28% in peso (di norma è compreso tra 33% e 34%).

Il rapporto tra il titolo (tenore) di AN e quello di N, rapporto che dipende dal peso atomico degli elementi, è 2,86.

Di conseguenza, dato che il prodotto in esame ha un titolo superiore al 28% in peso di N, esso contiene automaticamente oltre l’80% in peso di AN (di norma in percentuale compresa tra 94% e 97%).

Come si è già ricordato al considerando (17), nel prodotto in esame sono incorporate anche sostanze e/o elementi nutritivi marginali, la cui percentuale complessiva non può mai essere superiore al 20% in peso, dato che l’AN rappresenta una percentuale pari almeno all’80% del medesimo prodotto in esame. (21) Due sono le caratteristiche essenziali della composizione chimica del prodotto in esame: l’espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo del titolo (tenore) di N e di AN.

Il N è espresso in forma di azoto nitrico (ione nitrato NO 3 -) e di azoto ammoniacale (ione ammonio NH 4+ ), e il rapporto tra i due è di 1:1.

Il livello del tenore di N è sempre superiore al 28% in peso e, di conseguenza, come spiegato precedentemente, il livello di AN è sempre superiore all’80% in peso. (22) Si è accertato che anche i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda venivano fabbricati a partire da ammoniaca e acido nitrico, avevano un titolo (tenore) di N superiore al 28% in peso e, pertanto, un titolo (tenore) di AN superiore all’80% in peso.

Oltre all’AN, in questi nuovi tipi di prodotto potevano essere incorporate anche sostanze e/o elementi nutritivi marginali.

Non solo, ma anche in questi prodotti il N veniva espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale, e anche in questo caso il rapporto tra i due era all’incirca di 1:1. (23) Tuttavia, i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda venivano sottoposti a un ulteriore processo per aggiungervi elementi nutritivi principali (...) diversi dal N, ossia P e/o K, la cui presenza trasformava il prodotto in un fertilizzante o concime composto (...).

Tale concime composto poteva essere ottenuto per via chimica o per miscelazione.

Nonostante l’aggiunta di altri elementi nutritivi principali e a prescindere dal tipo di processo di trasformazione subito (per via chimica o per miscelazione), si è accertato che tutto ciò non aveva alterato nessuna delle caratteristiche chimiche essenziali dell’AN contenuto in questi nuovi tipi di prodotto, vale a dire l’espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo del titolo (tenore) di N e di AN, i quali risultavano superiori, rispettivamente, al 28% e all’80% in peso. (...) (28) Si è quindi giunti alla conclusione che, dal punto di vista chimico e fisico/agronomico, i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda non potevano ritenersi identici al prodotto in esame, dal momento che contenevano altri elementi nutritivi principali oltre al N, segnatamente P e/o K. Ciononostante, il prodotto in esame e i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda risultavano identici per quanto riguardava il contenuto di AN (a condizione che fosse superiore all’80% in peso), l’eventuale contenuto di sostanze ed elementi nutritivi marginali, nonché le applicazioni finali di base.

Di conseguenza, il contenuto di AN e le sostanze ed elementi nutritivi marginali dei nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda devono essere considerati anch’essi come il prodotto in esame. (...)

3. Conclusioni (35) Alla luce delle risultanze suesposte, si è concluso che tutti i nuovi tipi di prodotto dovrebbero essere considerati come il prodotto in esame esclusivamente per quanto riguarda il loro titolo (tenore) di AN — a condizione che quest’ultimo sia superiore all’80% in peso — nonché le sostanze ed elementi nutritivi marginali, ma non per quanto riguarda gli elementi nutritivi principali P e K. Di conseguenza, appare giustificata l’applicazione proporzionale delle misure in vigore affinché queste ultime possano essere applicate solamente al prodotto in esame incorporato in tutti i nuovi tipi di prodotto. (...) (37) Infine, si è concluso che occorre chiarire e precisare la descrizione del prodotto in esame di cui al dispositivo dei regolamenti iniziali: i termini “nitrato di ammonio” devono essere sostituiti dai termini “concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso”; tale nuova formulazione tiene conto del fatto che parecchi concimi o fertilizzanti hanno un titolo (tenore) di AN superiore all’80% in peso e un titolo (tenore) di N espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale superiore al 28% in peso, e permette di evitare qualsiasi confusione tra il prodotto in esame e il suo principale componente (vale a dire AN)». 11 Al considerando 20 di tale regolamento figura la seguente nota a piè di pagina: «Il peso atomico del N è 14,0067, quello dell’H (idrogeno) è 1,00794 e quello dell’O (ossigeno) è 15,9994.

Il peso complessivo dell’AN è pari, pertanto, a 80,04, di cui 28,01 è la percentuale rappresentata dal N. Il rapporto tra AN e N corrisponde a 2,86». 12 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento in parola dispone quanto segue: «1) L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2002 è sostituito dal seguente: “1.

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, di cui ai codici NC (…) ex31052010, (…) originari della Russia”».

La nomenclatura combinata 13 La nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») figura all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come successivamente modificato, per quanto riguarda il periodo di cui trattasi nel procedimento principale, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015 ( GU 2015, L 285, pag. 1 ), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 ( GU 2016, L 294, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»). 14 La sezione VI, intitolata «Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse», della parte seconda della NC, relativa alla «[t]abella dei dazi», contiene, in particolare, il capitolo 31 della NC, a sua volta intitolato «Concimi», e nel quale figura una tabella redatta, per quanto riguarda più specificamente la voce 3105 e le sue sottovoci, nel seguente modo: 3105 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg: (...) (...) 3105 20 ‐ Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio 3105 20 10 ‐ ‐ con tenore in azoto superiore a 10%, in peso, del prodotto anidro allo stato secco 3105 20 90 ‐ ‐ altri (...) (...) La tariffa integrata delle Comunità europee 15 L’articolo 2 del regolamento n. 2658/87, come modificato, citato al punto 13 della presente sentenza, prevede quanto segue: «È istituita dalla Commissione una tariffa integrata [dell’Unione europea], denominata in prosieguo “Taric”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche [dell’Unione] relative all’importazione o all’esportazione di merci.

Essa si basa sulla [NC] e comprende a) le misure previste dal presente regolamento; b) le suddivisioni [dell’Unione] complementari, denominate “sottovoci Taric”, necessarie per l’attuazione delle misure [dell’Unione] specifiche elencate nell’allegato II; (...)». 16 Il codice TARIC 3105201050 è così formulato: «Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K 2 O pari o superiore al 6% in peso ma inferiore al 9% in peso». 17 Il codice TARIC 3105201090 è così definito: «altri».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 18 Nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA], società con sede in Lituania, ha importato nel territorio lituano concimi NPK 30-4-4, a base di nitrato di ammonio, con un tenore in peso pari al 30% di azoto, al 4% di fosforo e al 4% di potassio, prodotti dall’impresa russa PAO «Dorogobuzh».

Nelle sue dichiarazioni d’importazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le merci importate corrispondevano al codice TARIC 3105209000 («altri concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio») oppure al codice TARIC 3105201090 («altri concimi minerali o chimici con tenore in azoto superiore a 10%, in peso, del prodotto anidro allo stato secco»). 19 In occasione di un controllo, il Kauno teritorinė muitinė (Ufficio doganale di Kaunas, Lituania) (in prosieguo: l’«Ufficio doganale») ha constatato, sulla base dei certificati di qualità emessi dal produttore, che il titolo di azoto del concime di cui trattasi nel procedimento principale era pari al 30% in peso, vale a dire superiore al 28%, e che il tenore di fosforo e di potassio era a pari al 4% in peso per ciascuno di tali elementi.

L’Ufficio doganale ha inoltre richiesto l’effettuazione di test di laboratorio, che hanno confermato che il tenore di azoto del concime superava il 28% in peso. 20 L’Ufficio doganale ne ha dedotto, basandosi sulla presunzione enunciata ai considerando da 21 a 23 del regolamento n. 945/2005, che il concime di cui trattasi nel procedimento principale contenesse necessariamente un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso e che, tenuto conto della presenza degli altri elementi nutritivi principali (fosforo e potassio), esso doveva essere classificato sotto il codice TARIC 3105201050, con codice TARIC addizionale A

999. 21 L’Ufficio doganale di Kaunas ha quindi applicato a detto concime il dazio doganale all’importazione corrispondente del 6,5% e un dazio antidumping definitivo di EUR 42,83 per tonnellata e ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] era debitrice di una somma pari a EUR 496302 a titolo di dazi antidumping definitivi nonché di somme a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA), interessi di mora e un’ammenda. 22 Il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’autorità tributaria centrale è stato respinto con decisione del 16 novembre 2018. 23 In tale decisione, l’autorità tributaria centrale ha confermato la posizione dell’Ufficio doganale.

Essa ha sottolineato che, in forza della presunzione di cui ai considerando da 21 a 23 del regolamento n. 945/2005, non era necessario determinare l’esatto titolo di nitrato di ammonio mediante test di laboratorio in quanto detto titolo era presunto.

I documenti forniti dal produttore del concime di cui trattasi nel procedimento principale, indicanti gli elementi nutritivi principali contenuti nella sua composizione e i rispettivi titoli, erano sufficienti ai fini della classificazione doganale di tale concime e dell’applicazione del dazio antidumping corrispondente. 24 Il 12 dicembre 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania).

Sebbene, a sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non contesti il fatto che l’elemento nutritivo principale, ossia l’azoto, rappresenti il 30% del peso del concime di cui trattasi nel procedimento principale, essa sostiene che il solo fatto che il tenore di azoto superi il 28% non implica necessariamente che il suo titolo di nitrato di ammonio sia superiore all’80% in peso, e che tale concime è stato correttamente classificato sotto il codice TARIC 3105201050.

La percentuale di nitrato di ammonio nel concime non potrebbe, infatti, essere stabilita unicamente riferendosi al rapporto tra il tenore di nitrato di ammonio e il tenore di azoto, come indicato nei considerando del regolamento n. 945/2005. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che questi ultimi sono privi di efficacia giuridica vincolante, cosicché l’autorità tributaria centrale ha deciso in assenza di una base giuridica, fondandosi non già su dati fattuali ricavati da test di laboratorio, ma sulle presunzioni contenute nei suddetti considerando relativi al tenore di nitrato di ammonio dei concimi composti come quello di cui trattasi nel procedimento principale. 25 [OSCURATO:PERSONA] contesta altresì l’interpretazione dei considerando del regolamento n. 945/2005 difesa dall’autorità tributaria centrale, osservando che la nozione di «prodotto in esame» di cui al considerando 17 non designa un concime composto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, bensì il nitrato di ammonio.

Ne consegue che la quantità di azoto dovrebbe essere misurata non con riferimento alla massa totale del concime composto, ma solo rispetto a quella del nitrato di ammonio che quest’ultimo contiene. 26 In tale contesto, la Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le dichiarazioni contenute nel preambolo del regolamento n. 945/2005, in particolare nei considerando da 20 a 23, secondo cui, “se il prodotto in esame ha un titolo superiore al 28% in peso di azoto (N), esso contiene automaticamente oltre l’80% in peso di nitrato di ammonio (AN)”, debbano essere considerate come una presunzione consolidata che consente di concludere che, se il prodotto di cui trattasi (concime al nitrato di ammonio) contiene almeno il 28% di azoto (N), allora il suo tenore di nitrato di ammonio (AN) è sempre superiore all’80%. 2) Se tale presunzione si applichi ai nuovi tipi di prodotti interessati indicati nel regolamento n. 945/2005, vale a dire ai concimi NPK con un tenore di azoto (N) pari o superiore al 28% in peso, un rapporto tra azoto ammoniacale e azoto nitrico all’incirca di 1:1 e un tenore di fosforo (P) e/o potassio (K) non superiore al 12% in peso, ad esempio il concime NPK 30-4-4 oggetto della presente controversia. 3) In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, se la succitata presunzione prevista nel regolamento n. 945/2005 sia giuridicamente vincolante, nel senso che è possibile fondarsi su di essa per classificare nei codici TARIC i concimi NPK menzionati [alla seconda questione] e ai fini dell’applicazione delle vigenti misure (dazio antidumping), benché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 945/2005 [e, parimenti, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera c), del regolamento n. 999/2014 in vigore all’epoca dell’espletamento delle procedure di importazione controverse] colleghi l’imposizione del dazio antidumping definitivo non al tenore dell’elemento chimico azoto (N) in un prodotto, ma al tenore del composto chimico nitrato di ammonio (AN) e al tenore di fosforo e potassio in un prodotto. 4) Se, ai fini della classificazione nei codici TARIC dei concimi NPK menzionati [alla seconda questione] e ai fini dell’applicazione delle misure in vigore (dazio antidumping) – tenuto conto degli obiettivi indicati nei considerando 35 e 36 del regolamento n. 945/2005 di applicare le misure in vigore ai nuovi tipi di prodotti sulla base del principio proporzionalità e di semplificare il regime doganale e l’applicazione delle aliquote di dazio adeguate corrispondenti al quantitativo di prodotto di cui trattasi incorporato nel composto –, se si possa calcolare (determinare) il tenore di nitrato di ammonio di tali concimi basandosi sulla presunzione menzionata [alla prima questione].

In altri termini, una volta determinato il tenore di azoto (N) nei concimi NPK cui fa riferimento [la seconda questione] (sulla base dei documenti forniti dall’importatore in sede di sdoganamento o durante i test di laboratorio), se il tenore di nitrato di ammonio sia calcolato (determinato) in ragione del rapporto tra tenore di nitrato di ammonio (AN) e tenore di azoto (N) indicato nel considerando 20 del regolamento n. 945/2005, che dipende dal peso atomico degli elementi ed è di 2,86, senza effettuare alcun ulteriore test di laboratorio per determinare l’esatto tenore di nitrato di ammonio».

Sulle questioni pregiudiziali 27 In via preliminare, occorre, in primo luogo, constatare che il regolamento n. 945/2005, sulla cui interpretazione la Corte è interpellata dal giudice del rinvio, ha modificato il regolamento n. 658/2002 (in prosieguo: il «regolamento iniziale») e ha fornito precisazioni sulla definizione del prodotto interessato dalle misure istituite dal regolamento iniziale.

Tali misure sono state successivamente mantenute in vigore dal regolamento n. 661/2008 e dal regolamento di esecuzione n. 999/2014, i quali hanno ripreso senza variazioni la definizione del prodotto in esame come precisata dal regolamento n. 945/2005.

Ne consegue che, se il regolamento di esecuzione n. 999/2014 è il regolamento antidumping applicabile ratione temporis alla controversia principale, il regolamento n. 945/2005 rimane pertinente ai fini dell’interpretazione di quest’ultimo. 28 In secondo luogo, con la sentenza del 10 settembre 2008, JSC Kirovo-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑348/05 , non pubblicata, EU:T:2008:327 ), come interpretata dalla sentenza del Tribunale del 9 luglio 2009, JSC Kirovo-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, (

T‑348/05 INTP

, non pubblicata, EU:T:2009:261 ), il Tribunale ha annullato il regolamento n. 945/2005 nella parte in cui riguarda la JSC Kirovo-[OSCURATO:PERSONA], per violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 384/96.

Tale regolamento è divenuto definitivo nei confronti degli altri produttori ed esportatori del prodotto in esame, come la Dorogobuzh, non avendone questi ultimi chiesto l’annullamento nel termine previsto all’articolo 230, paragrafo 5, CE. 29 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le questioni pregiudiziali. 30 Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 999/2014, letto alla luce dei considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005, debba essere interpretato nel senso che si presume che un concime a base di nitrato di ammonio con un tenore di azoto superiore al 28% in peso, un rapporto tra azoto nitrico e azoto di ammoniaca di circa 1:1, e un tenore complessivo di fosforo e potassio non superiore al 12% in peso, abbia un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso ai fini dell’imposizione del dazio antidumping definitivo da esso istituito, senza che sia necessario procedere a un test di laboratorio per determinare l’esatto titolo di nitrato di ammonio. 31 L’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 999/2014 ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi originari della Russia, contenenti un tenore di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso e classificati nei diversi codici NC ivi contemplati. 32 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che tale regolamento non è applicabile al concime di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto, nonostante tale concime abbia un tenore di azoto superiore al 28% in peso, il suo tenore di nitrato di ammonio non supererebbe l’80% in peso. 33 Al riguardo, occorre, in primo luogo, esaminare se si possa presumere che il tenore di nitrato di ammonio di un concime come quello di cui trattasi nel procedimento principale sia superiore all’80% quando il suo tenore di azoto supera il 28% in peso. 34 Come emerge dal considerando 1 del regolamento di esecuzione n. 999/2014, la definizione dei prodotti ai quali tale regolamento si applica risulta in particolare dalle precisazioni fornite al riguardo dal regolamento n. 945/2005.

Come risulta dal considerando 16 di quest’ultimo regolamento, infatti, il prodotto interessato dal regolamento iniziale era il nitrato di ammonio, un concime azotato solido comunemente usato in agricoltura, fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico e con un tenore di azoto superiore al 28% in peso.

I considerando 4 e 6 di detto regolamento illustrano altresì che la Commissione ha ricevuto una richiesta, presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 384/96, affinché esaminasse la portata delle misure in vigore allo scopo di farvi rientrare nuovi tipi di prodotto.

Questi nuovi tipi di prodotti erano definiti concimi di nitrato di ammonio con tenore di azoto superiore al 28% ma non superiore al 33% in peso, al quale è stata aggiunta – miscelata o mediante processo di trasformazione – una percentuale pari o inferiore al 5% di equivalente P 2 O 5 e/o una percentuale pari o inferiore al 5% di equivalente K 2 O. 35 In tal modo i considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005 hanno fornito talune precisazioni sulle caratteristiche chimiche e fisiche nonché sugli usi finali sia del prodotto in esame, ai sensi del regolamento iniziale, sia dei nuovi tipi di prodotti oggetto delle misure antidumping. 36 Tali considerando hanno illustrato che il prodotto in esame, ai sensi del regolamento iniziale, viene fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico, dalla cui combinazione si produce nitrato di ammonio.

Due sono le caratteristiche essenziali della sua composizione chimica: l’espressione del titolo di azoto e il livello complessivo del titolo di azoto e di nitrato di ammonio.

Da un lato, l’azoto è espresso in forma di azoto nitrico (ione nitrato NO 3 -) e di azoto ammoniacale (ione ammonio NH 4+ ), e il rapporto tra i due è all’incirca di 1:1.

Dall’altro lato, il livello del tenore di azoto è sempre superiore al 28% in peso.

Il rapporto tra nitrato di ammonio e azoto è di 2,86 e si spiega mediante il peso atomico.

Il peso atomico dell’azoto ammonta a 14,0067, quello dell’idrogeno a 1,00794, e quello dell’ossigeno a 15,9994.

Il peso complessivo del nitrato di ammonio è pari, pertanto, a 80,04, di cui 28,01 è la percentuale rappresentata dall’azoto.

Di conseguenza, dato che il tenore di azoto nel prodotto in esame è sempre superiore al 28% in peso, il tenore di nitrato di ammonio è sempre superiore all’80% in peso.

Nel prodotto in esame, ai sensi del regolamento iniziale, sono incorporate anche sostanze e/o elementi nutritivi marginali, la cui percentuale complessiva non può mai essere superiore al 20% in peso, dato che il nitrato di ammonio rappresenta una percentuale pari almeno all’80% del medesimo prodotto in esame. 37 In altri termini, il regolamento iniziale si basava sulla premessa secondo cui, se il tenore di azoto del prodotto in esame, ai sensi del suddetto regolamento, supera il 28% in peso, si può presumere che il tenore di nitrato di ammonio superi l’80% in peso, dato che l’azoto in un prodotto di tale natura proviene dal nitrato di ammonio. 38 Come emerge dal considerando 6 del regolamento n. 945/2005, la domanda di riesame si riferiva a nuovi tipi di prodotto definiti concimi di nitrato di ammonio con tenore di azoto superiore al 28% ma non superiore al 33% in peso, al quale è stata aggiunta – miscelata o mediante processo di trasformazione – una percentuale pari o inferiore al 5% di equivalente P 2 O 5 (elemento nutritivo fosfatico, «P») e/o una percentuale pari o inferiore al 5% di equivalente K 2 O (elemento nutritivo potassico, «K»). 39 Orbene, la presunzione menzionata al punto 37 della presente sentenza vale anche per questi nuovi tipi di prodotto.

È stato infatti constatato che il tenore di azoto dei suddetti nuovi tipi di prodotti era superiore al 28% in peso e che, di conseguenza, il loro tenore di nitrato di ammonio era superiore all’80% in peso.

Anche in questi prodotti l’azoto veniva espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale, e anche in questo caso il rapporto tra i due era all’incirca di 1:1. 40 Nonostante l’aggiunta di altri elementi nutritivi principali e a prescindere dal tipo di processo di trasformazione subito (per via chimica o per miscelazione), si è accertato che la lavorazione cui sono stati sottoposti i nuovi tipi di prodotto non ha alterato nessuna delle caratteristiche chimiche essenziali del nitrito di ammonio contenuto in tali prodotti, vale a dire l’espressione del titolo di azoto e il livello complessivo del titolo di azoto e di nitrito di ammonio, i quali risultavano superiori, rispettivamente, al 28% e all’80% in peso. 41 Pertanto, nel considerando 35 del regolamento n. 945/2005 si perviene alla conclusione che tutti i nuovi tipi di prodotto dovrebbero essere considerati come il prodotto in esame, ai sensi del regolamento iniziale, esclusivamente per quanto riguarda il loro titolo di nitrato di ammonio, a condizione che quest’ultimo sia superiore all’80% in peso, e, nel considerando 37 di tale regolamento, che occorre chiarire e precisare la descrizione del prodotto di cui al dispositivo del regolamento iniziale; tale nuova formulazione tiene conto del fatto che parecchi concimi o fertilizzanti hanno un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso e un titolo di azoto espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale superiore al 28% in peso, e permette di evitare qualsiasi confusione tra il prodotto in esame e il suo principale componente, vale a dire il nitrato di ammonio.

Pertanto, in forza dell’articolo 1 del regolamento n. 945/2005, il termine «nitrato di ammonio» che figurava all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento iniziale è stato sostituito dall’espressione «concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso», e tale definizione del prodotto in esame è stata ripresa letteralmente nei regolamenti successivi che istituiscono un dazio antidumping, in particolare dal regolamento di esecuzione n. 999/2014. 42 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la presunzione di cui ai considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005 si applica non soltanto al prodotto in esame, ai sensi del regolamento iniziale, ma anche ai nuovi tipi di prodotto, di modo che l’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 999/2014, letto alla luce dei considerando da 20 a 23 in parola, non può essere interpretato nel senso che osta alla presunzione che il tenore di nitrato di ammonio di un concime di nitrato di ammonio sia superiore all’80% in peso ai fini della sua classificazione doganale e dell’imposizione di un dazio antidumping in forza di tale regolamento di esecuzione nel caso in cui il suo tenore di azoto superi il 28% in peso. 43 In secondo luogo, occorre tuttavia precisare che una simile presunzione è relativa. 44 In tal senso occorre rilevare che, ai termini dell’articolo 14, paragrafo 1, dei regolamenti di base, i dazi antidumping sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo.

Solo se un prodotto viene classificato nella sottovoce NC contemplata da un regolamento antidumping e presenta al contempo tutte le caratteristiche del prodotto interessato, tale prodotto diventa imponibile (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punti 30 e 31 ). 45 Orbene, dalla chiara formulazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 999/2014 nonché dai codici TARIC che vi figurano risulta che il criterio decisivo ai fini, da un lato, della classificazione doganale e, dall’altro, dell’imposizione del dazio antidumping è il tenore effettivo di nitrato di ammonio del concime importato, e non il tenore presunto di nitrato di ammonio sulla base del tenore di azoto.

Pertanto, la presunzione menzionata ai considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005 non può essere mantenuta qualora sia fornita la prova che, nonostante un tenore di azoto superiore al 28% in peso, il concime in esame abbia, in realtà, un titolo di nitrato di ammonio non superiore all’80% in peso. 46 Qualsiasi altra interpretazione del regolamento di esecuzione n. 999/2014, alla luce del regolamento n. 945/2005, avrebbe l’effetto di estendere l’applicazione delle misure antidumping a concimi che non rientrano nella definizione dei prodotti di cui al primo di tali regolamenti.

Orbene, a tal riguardo occorre ricordare che il fatto di estendere l’applicazione dei dazi antidumping a prodotti diversi rispetto a quello interessato da un regolamento antidumping è incompatibile con l’obiettivo e l’impianto generale dei regolamenti di base (v., per analogia, sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punto 43 ). 47 In terzo luogo, al fine di rispondere agli interrogativi del giudice del rinvio vertenti sulle modalità di prova per rovesciare tale presunzione, quali un test di laboratorio, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, in mancanza di una normativa dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2007, Unibet, C‑432/05 , EU:C:2007:163 , punti 39 e 82 ). 48 Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, in forza delle norme processuali nazionali, se le prove fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] siano idonee a rovesciare la presunzione enunciata ai considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005 e, eventualmente, se occorra procedere a un test di laboratorio al fine di determinare il titolo effettivo di nitrato di ammonio del concime di cui trattasi nel procedimento principale. 49 Da quanto precede risulta che l’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 999/2014, letto alla luce dei considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005, deve essere interpretato nel senso che si può presumere che un concime a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto superiore al 28% in peso, un rapporto tra azoto nitrico e azoto ammoniacale all’incirca di 1:1, e un tenore complessivo di fosforo e di potassio non superiore al 12% in peso, abbia, fino a prova contraria, un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso ai fini dell’imposizione del dazio antidumping definitivo da esso istituito, senza che sia necessario procedere a un test di laboratorio per determinare l’esatto titolo di nitrato di ammonio.

Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, letto alla luce dei considerando da 20 a 23 del regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, deve essere interpretato nel senso che si può presumere che un concime a base di nitrato di ammonio (AN) con un titolo di azoto (N) superiore al 28% in peso, un rapporto tra azoto nitrico e azoto ammoniacale all’incirca di 1:1, e un tenore complessivo di fosforo e di potassio non superiore al 12% in peso, abbia, fino a prova contraria, un titolo di nitrato di ammonio (AN) superiore all’80% in peso ai fini dell’imposizione del dazio antidumping definitivo da esso istituito, senza che sia necessario procedere a un test di laboratorio per determinare l’esatto titolo di nitrato di ammonio.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0117 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 15 ottobre 2020 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 – Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso – Definizione – Regolamento (CE) n. 945/2005 – Determinazione del titolo di nitrato di ammonio – Presunzione secondo cui un prodotto con un titolo di azoto superiore al 28% in peso abbia un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso» Nella causa C‑117/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania), con decisione dell’8 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2019, nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA]» AB contro [OSCURATO:PERSONA]ės departamentą prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Piçarra, presidente di sezione, S. Rodin e K. Jürimäe (relatrice), giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la «[OSCURATO:PERSONA]» AB, da M. Juozaitis, E. Lenkauskas e V. Mitrauskas, advokatai; – per il governo lituano, da K. Dieninis, G. Taluntytė, e R. Butvydytė, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da S.L. Kalėda e N. Kuplewatzky, in qualità di agenti; vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 ( GU 2005, L 160, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA]» AB e il Muitinės departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos (dipartimento doganale presso il Ministero delle Finanze, Lituania) (in prosieguo: l’«autorità tributaria centrale») relativamente al pagamento di dazi antidumping definitivi riguardanti importazioni di concimi a base di nitrato di ammonio. Contesto normativo [OSCURATO:PERSONA] di base 3 Poiché le importazioni di cui trattasi nel procedimento principale hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, esse sono state assoggettate, nell’ordine, al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 2009, L 343, pag. 51 ), e poi al regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU 2016, L 176, pag. 21 ) (in prosieguo: i «regolamenti di base»). Tuttavia, dal momento che le disposizioni pertinenti di tali regolamenti non hanno subito modifiche sostanziali, saranno riprodotte solo le disposizioni pertinenti del regolamento n. 2016/1036. 4 L’articolo 11 del regolamento 2016/1036, intitolato «Durata, riesami e restituzioni», ai suoi paragrafi da 1 a 3 dispone quanto segue: «1.   Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio. 2.   Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato su iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori dell’Unione o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito di tale riesame. Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l’altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l’eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all’applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le circostanze esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure. Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a una data appropriata nel corso dell’ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo. I produttori dell’Unione, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame a norma del secondo comma. È inoltre pubblicato l’avviso relativo all’effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo. 3.   Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori dell’Unione, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di tale riesame intermedio. Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l’altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti abbiano raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo 3. A tale riguardo, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati». 5 L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Elusione», al suo paragrafo 1, commi dal primo al terzo, enuncia quanto segue: «L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore sono eluse. Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 5 possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore sono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l’Unione che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili». 6 L’articolo 14 di detto regolamento 2016/1036, intitolato «Disposizioni generali», al suo paragrafo 1, primo comma, prima frase, prevede quanto segue: «I dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo». Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 7 I considerando 1, 2, e da 44 a 48 del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009 ( GU 2014, L 280, pag. 19 ) sono così formulati: «(1) Il regolamento (CE) n. 2022/95 [del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia ( GU 1995, L 198, pag. 1 )] istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia di cui attualmente ai codici NC 31023090 e 31024090. Dal momento che un’inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con il regolamento (CE) n. 663/98 [del Consiglio, del 23 marzo 1998, che modifica il regolamento n. 2022/95 ( GU 1998, L 93, pag. 1 )]. In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza e a un primo riesame intermedio condotti a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del [regolamento (CE) n. 1225/2009], il Consiglio, con regolamento (CE) n. 658/2002 [, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia ( GU 2002, L 102, pag. 1 )], ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 31023090 e 31024090 originario della Russia. Successivamente la definizione del prodotto è stata oggetto di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento [n. 1225/2009] e, con il regolamento [n. 945/2005], è stato istituito un dazio antidumping definitivo per un importo compreso tra 41,42 EUR e 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di concimi solidi originari della Russia con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, di cui attualmente ai codici NC 31023090, 31024090, ex31022900, ex31026000, ex31029000, ex31051000, ex31052010, ex31055100, ex31055900 ed ex31059020. (2) In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza e un secondo riesame parziale intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento [n. 1225/2009], il regolamento (CE) n. 661/2008 [dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 ( GU 2008, L 185, pag. 1 )] ha mantenute le misure in vigore. (...) (...) (44) Il prodotto in esame oggetto del presente riesame è il medesimo di quello definito al regolamento [n. 661/2008], vale a dire i concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, attualmente classificati ai codici NC 31023090, 31024090, ex31022900, ex31026000, ex31029000, ex31051000, ex31052010, ex31055100, ex31055900 ed ex31059020, originari della Russia (nel seguito «NA» oppure «il prodotto in esame»). (...) (45) La principale materia prima utilizzata per la produzione di NA è il gas, che rappresenta tra il 70% e l’80% dei costi totali di produzione. L’ampliamento della definizione del prodotto introdotta nel 2005 mirava a includere anche il nitrato di ammonio addizionato con elementi nutritivi fosfatici e/o potassici, poiché era stato constatato che tali miscugli presentavano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse proprietà agronomiche. (46) Va osservato che i codici NC 31023090 e 31024090 (rispettivamente, nitrato di ammonio non in soluzione acquosa e miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore a 28% in peso) possono comprendere un NA utilizzato per scopi industriali (come la produzione di esplosivi) nonché quello utilizzato in agricoltura. Entrambi i tipi hanno le medesime caratteristiche chimiche e tecniche, possono essere facilmente intercambiabili e sono considerati come prodotto in esame. (47) In seguito alla comunicazione delle informazioni i rappresentanti delle autorità russe hanno sostenuto che l’ampliamento della definizione del prodotto introdotta nel 2005 è in contraddizione con l’accordo antidumping dell’[Organizzazione mondiale del commercio (OMC)] in quanto non sarebbero stati determinati né dumping, né pregiudizio, né nesso di causalità riguardo ai prodotti oggetto dell’ampliamento del 2005. (48) La presente obiezione è infondata per le ragioni già menzionate al considerando 22 ed è quindi respinta». 8 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, «[è] istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, attualmente classificati ai codici NC (...) ex31052010 (...) originari della Russia». 9 In forza dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento di esecuzione, l’importo fisso del dazio (in euro per tonnellata) per tutti i beni prodotti dalle società diverse da quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) (codice addizionale TARIC A999) ammonta a EUR 42,83 per tonnellata per i concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P 2 O 5 e/o un titolo di potassio valutato come K 2 O pari o superiore al 6% in peso ma inferiore al 9% in peso (codice NC 31052010, codice TARIC 50). Regolamento n. 945/2005 10 I considerando 4, 6, 7, 16, da 20 a 23, 28, 35 e 37 del regolamento n. 945/2005 enunciano quanto segue: «(4) Il 15 marzo 2004 la Commissione ha ricevuto una richiesta, presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 1996, L 56, pag. 1 )], affinché esaminasse la portata delle misure in vigore allo scopo di farvi rientrare nuovi tipi di prodotto. (...) (6) La domanda si riferiva a nuovi tipi di prodotto definiti concimi (fertilizzanti) di nitrato di ammonio con tenore (o titolo) di azoto (“N”) superiore al 28% ma non superiore al 33% in peso, al quale è stata aggiunta — miscelata o mediante processo di trasformazione — una percentuale pari o inferiore al 5% di equivalente P 2 O 5 (elemento nutritivo fosfatico, “P”) e/o una percentuale pari o inferiore al 5% di equivalente K 2 O (elemento nutritivo potassico, “K”). Tali prodotti sono denominati in seguito: “nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda”. (7) Nella domanda si sosteneva che i nuovi tipi di prodotto ivi menzionati non solo presentavano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base del prodotto in esame, ma venivano anche venduti tramite lo stesso canale di vendita ai medesimi utilizzatori finali per le stesse applicazioni. Nella domanda si aggiungeva poi che, quando venivano importati nella Comunità, questi nuovi tipi di prodotto erano classificati nei seguenti codici NC: 31051000, 31052010, 31052090, 31055100, 31055900 e 31059091. (...) B. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (16) Il prodotto in esame è il nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina, classificato nei codici NC 31023090 (nitrato di ammonio non in soluzione acquosa) e 31024090 (miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo (tenore) di N superiore al 28% in peso). Il nitrato di ammonio è un concime (fertilizzante) azotato solido comunemente usato in agricoltura. È fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico e ha un titolo (tenore) di N superiore al 28% in peso, in forma perlata (prills) o granulare. (...) C. RISULTATI DELL’INCHIESTA (...) 1. Caratteristiche fisiche e chimiche e applicazioni finali del prodotto in esame e dei nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda (20) Il prodotto in esame viene fabbricato a partire da ammoniaca (NH 3 ) e acido nitrico (HNO 3 ), dalla cui combinazione si produce per l’appunto nitrato di ammonio (NH 4 NO 3 , di seguito denominato con la sigla “AN”). Il titolo (tenore) di N del prodotto in esame è superiore al 28% in peso (di norma è compreso tra 33% e 34%). Il rapporto tra il titolo (tenore) di AN e quello di N, rapporto che dipende dal peso atomico degli elementi, è 2,86. Di conseguenza, dato che il prodotto in esame ha un titolo superiore al 28% in peso di N, esso contiene automaticamente oltre l’80% in peso di AN (di norma in percentuale compresa tra 94% e 97%). Come si è già ricordato al considerando (17), nel prodotto in esame sono incorporate anche sostanze e/o elementi nutritivi marginali, la cui percentuale complessiva non può mai essere superiore al 20% in peso, dato che l’AN rappresenta una percentuale pari almeno all’80% del medesimo prodotto in esame. (21) Due sono le caratteristiche essenziali della composizione chimica del prodotto in esame: l’espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo del titolo (tenore) di N e di AN. Il N è espresso in forma di azoto nitrico (ione nitrato NO 3 -) e di azoto ammoniacale (ione ammonio NH 4+ ), e il rapporto tra i due è di 1:1. Il livello del tenore di N è sempre superiore al 28% in peso e, di conseguenza, come spiegato precedentemente, il livello di AN è sempre superiore all’80% in peso. (22) Si è accertato che anche i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda venivano fabbricati a partire da ammoniaca e acido nitrico, avevano un titolo (tenore) di N superiore al 28% in peso e, pertanto, un titolo (tenore) di AN superiore all’80% in peso. Oltre all’AN, in questi nuovi tipi di prodotto potevano essere incorporate anche sostanze e/o elementi nutritivi marginali. Non solo, ma anche in questi prodotti il N veniva espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale, e anche in questo caso il rapporto tra i due era all’incirca di 1:1. (23) Tuttavia, i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda venivano sottoposti a un ulteriore processo per aggiungervi elementi nutritivi principali (...) diversi dal N, ossia P e/o K, la cui presenza trasformava il prodotto in un fertilizzante o concime composto (...). Tale concime composto poteva essere ottenuto per via chimica o per miscelazione. Nonostante l’aggiunta di altri elementi nutritivi principali e a prescindere dal tipo di processo di trasformazione subito (per via chimica o per miscelazione), si è accertato che tutto ciò non aveva alterato nessuna delle caratteristiche chimiche essenziali dell’AN contenuto in questi nuovi tipi di prodotto, vale a dire l’espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo del titolo (tenore) di N e di AN, i quali risultavano superiori, rispettivamente, al 28% e all’80% in peso. (...) (28) Si è quindi giunti alla conclusione che, dal punto di vista chimico e fisico/agronomico, i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda non potevano ritenersi identici al prodotto in esame, dal momento che contenevano altri elementi nutritivi principali oltre al N, segnatamente P e/o K. Ciononostante, il prodotto in esame e i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda risultavano identici per quanto riguardava il contenuto di AN (a condizione che fosse superiore all’80% in peso), l’eventuale contenuto di sostanze ed elementi nutritivi marginali, nonché le applicazioni finali di base. Di conseguenza, il contenuto di AN e le sostanze ed elementi nutritivi marginali dei nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda devono essere considerati anch’essi come il prodotto in esame. (...) 3. Conclusioni (35) Alla luce delle risultanze suesposte, si è concluso che tutti i nuovi tipi di prodotto dovrebbero essere considerati come il prodotto in esame esclusivamente per quanto riguarda il loro titolo (tenore) di AN — a condizione che quest’ultimo sia superiore all’80% in peso — nonché le sostanze ed elementi nutritivi marginali, ma non per quanto riguarda gli elementi nutritivi principali P e K. Di conseguenza, appare giustificata l’applicazione proporzionale delle misure in vigore affinché queste ultime possano essere applicate solamente al prodotto in esame incorporato in tutti i nuovi tipi di prodotto. (...) (37) Infine, si è concluso che occorre chiarire e precisare la descrizione del prodotto in esame di cui al dispositivo dei regolamenti iniziali: i termini “nitrato di ammonio” devono essere sostituiti dai termini “concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso”; tale nuova formulazione tiene conto del fatto che parecchi concimi o fertilizzanti hanno un titolo (tenore) di AN superiore all’80% in peso e un titolo (tenore) di N espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale superiore al 28% in peso, e permette di evitare qualsiasi confusione tra il prodotto in esame e il suo principale componente (vale a dire AN)». 11 Al considerando 20 di tale regolamento figura la seguente nota a piè di pagina: «Il peso atomico del N è 14,0067, quello dell’H (idrogeno) è 1,00794 e quello dell’O (ossigeno) è 15,9994. Il peso complessivo dell’AN è pari, pertanto, a 80,04, di cui 28,01 è la percentuale rappresentata dal N. Il rapporto tra AN e N corrisponde a 2,86». 12 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento in parola dispone quanto segue: «1) L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2002 è sostituito dal seguente: “1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, di cui ai codici NC (…) ex31052010, (…) originari della Russia”». La nomenclatura combinata 13 La nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») figura all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come successivamente modificato, per quanto riguarda il periodo di cui trattasi nel procedimento principale, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015 ( GU 2015, L 285, pag. 1 ), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 ( GU 2016, L 294, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»). 14 La sezione VI, intitolata «Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse», della parte seconda della NC, relativa alla «[t]abella dei dazi», contiene, in particolare, il capitolo 31 della NC, a sua volta intitolato «Concimi», e nel quale figura una tabella redatta, per quanto riguarda più specificamente la voce 3105 e le sue sottovoci, nel seguente modo: 3105 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg: (...) (...) 3105 20 ‐ Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio 3105 20 10 ‐ ‐ con tenore in azoto superiore a 10%, in peso, del prodotto anidro allo stato secco 3105 20 90 ‐ ‐ altri (...) (...) La tariffa integrata delle Comunità europee 15 L’articolo 2 del regolamento n. 2658/87, come modificato, citato al punto 13 della presente sentenza, prevede quanto segue: «È istituita dalla Commissione una tariffa integrata [dell’Unione europea], denominata in prosieguo “Taric”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche [dell’Unione] relative all’importazione o all’esportazione di merci. Essa si basa sulla [NC] e comprende a) le misure previste dal presente regolamento; b) le suddivisioni [dell’Unione] complementari, denominate “sottovoci Taric”, necessarie per l’attuazione delle misure [dell’Unione] specifiche elencate nell’allegato II; (...)». 16 Il codice TARIC 3105201050 è così formulato: «Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K 2 O pari o superiore al 6% in peso ma inferiore al 9% in peso». 17 Il codice TARIC 3105201090 è così definito: «altri». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 18 Nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA], società con sede in Lituania, ha importato nel territorio lituano concimi NPK 30-4-4, a base di nitrato di ammonio, con un tenore in peso pari al 30% di azoto, al 4% di fosforo e al 4% di potassio, prodotti dall’impresa russa PAO «Dorogobuzh». Nelle sue dichiarazioni d’importazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le merci importate corrispondevano al codice TARIC 3105209000 («altri concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio») oppure al codice TARIC 3105201090 («altri concimi minerali o chimici con tenore in azoto superiore a 10%, in peso, del prodotto anidro allo stato secco»). 19 In occasione di un controllo, il Kauno teritorinė muitinė (Ufficio doganale di Kaunas, Lituania) (in prosieguo: l’«Ufficio doganale») ha constatato, sulla base dei certificati di qualità emessi dal produttore, che il titolo di azoto del concime di cui trattasi nel procedimento principale era pari al 30% in peso, vale a dire superiore al 28%, e che il tenore di fosforo e di potassio era a pari al 4% in peso per ciascuno di tali elementi. L’Ufficio doganale ha inoltre richiesto l’effettuazione di test di laboratorio, che hanno confermato che il tenore di azoto del concime superava il 28% in peso. 20 L’Ufficio doganale ne ha dedotto, basandosi sulla presunzione enunciata ai considerando da 21 a 23 del regolamento n. 945/2005, che il concime di cui trattasi nel procedimento principale contenesse necessariamente un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso e che, tenuto conto della presenza degli altri elementi nutritivi principali (fosforo e potassio), esso doveva essere classificato sotto il codice TARIC 3105201050, con codice TARIC addizionale A 999. 21 L’Ufficio doganale di Kaunas ha quindi applicato a detto concime il dazio doganale all’importazione corrispondente del 6,5% e un dazio antidumping definitivo di EUR 42,83 per tonnellata e ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] era debitrice di una somma pari a EUR 496302 a titolo di dazi antidumping definitivi nonché di somme a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA), interessi di mora e un’ammenda. 22 Il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’autorità tributaria centrale è stato respinto con decisione del 16 novembre 2018. 23 In tale decisione, l’autorità tributaria centrale ha confermato la posizione dell’Ufficio doganale. Essa ha sottolineato che, in forza della presunzione di cui ai considerando da 21 a 23 del regolamento n. 945/2005, non era necessario determinare l’esatto titolo di nitrato di ammonio mediante test di laboratorio in quanto detto titolo era presunto. I documenti forniti dal produttore del concime di cui trattasi nel procedimento principale, indicanti gli elementi nutritivi principali contenuti nella sua composizione e i rispettivi titoli, erano sufficienti ai fini della classificazione doganale di tale concime e dell’applicazione del dazio antidumping corrispondente. 24 Il 12 dicembre 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania). Sebbene, a sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non contesti il fatto che l’elemento nutritivo principale, ossia l’azoto, rappresenti il 30% del peso del concime di cui trattasi nel procedimento principale, essa sostiene che il solo fatto che il tenore di azoto superi il 28% non implica necessariamente che il suo titolo di nitrato di ammonio sia superiore all’80% in peso, e che tale concime è stato correttamente classificato sotto il codice TARIC 3105201050. La percentuale di nitrato di ammonio nel concime non potrebbe, infatti, essere stabilita unicamente riferendosi al rapporto tra il tenore di nitrato di ammonio e il tenore di azoto, come indicato nei considerando del regolamento n. 945/2005. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che questi ultimi sono privi di efficacia giuridica vincolante, cosicché l’autorità tributaria centrale ha deciso in assenza di una base giuridica, fondandosi non già su dati fattuali ricavati da test di laboratorio, ma sulle presunzioni contenute nei suddetti considerando relativi al tenore di nitrato di ammonio dei concimi composti come quello di cui trattasi nel procedimento principale. 25 [OSCURATO:PERSONA] contesta altresì l’interpretazione dei considerando del regolamento n. 945/2005 difesa dall’autorità tributaria centrale, osservando che la nozione di «prodotto in esame» di cui al considerando 17 non designa un concime composto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, bensì il nitrato di ammonio. Ne consegue che la quantità di azoto dovrebbe essere misurata non con riferimento alla massa totale del concime composto, ma solo rispetto a quella del nitrato di ammonio che quest’ultimo contiene. 26 In tale contesto, la Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le dichiarazioni contenute nel preambolo del regolamento n. 945/2005, in particolare nei considerando da 20 a 23, secondo cui, “se il prodotto in esame ha un titolo superiore al 28% in peso di azoto (N), esso contiene automaticamente oltre l’80% in peso di nitrato di ammonio (AN)”, debbano essere considerate come una presunzione consolidata che consente di concludere che, se il prodotto di cui trattasi (concime al nitrato di ammonio) contiene almeno il 28% di azoto (N), allora il suo tenore di nitrato di ammonio (AN) è sempre superiore all’80%. 2) Se tale presunzione si applichi ai nuovi tipi di prodotti interessati indicati nel regolamento n. 945/2005, vale a dire ai concimi NPK con un tenore di azoto (N) pari o superiore al 28% in peso, un rapporto tra azoto ammoniacale e azoto nitrico all’incirca di 1:1 e un tenore di fosforo (P) e/o potassio (K) non superiore al 12% in peso, ad esempio il concime NPK 30-4-4 oggetto della presente controversia. 3) In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, se la succitata presunzione prevista nel regolamento n. 945/2005 sia giuridicamente vincolante, nel senso che è possibile fondarsi su di essa per classificare nei codici TARIC i concimi NPK menzionati [alla seconda questione] e ai fini dell’applicazione delle vigenti misure (dazio antidumping), benché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 945/2005 [e, parimenti, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera c), del regolamento n. 999/2014 in vigore all’epoca dell’espletamento delle procedure di importazione controverse] colleghi l’imposizione del dazio antidumping definitivo non al tenore dell’elemento chimico azoto (N) in un prodotto, ma al tenore del composto chimico nitrato di ammonio (AN) e al tenore di fosforo e potassio in un prodotto. 4) Se, ai fini della classificazione nei codici TARIC dei concimi NPK menzionati [alla seconda questione] e ai fini dell’applicazione delle misure in vigore (dazio antidumping) – tenuto conto degli obiettivi indicati nei considerando 35 e 36 del regolamento n. 945/2005 di applicare le misure in vigore ai nuovi tipi di prodotti sulla base del principio proporzionalità e di semplificare il regime doganale e l’applicazione delle aliquote di dazio adeguate corrispondenti al quantitativo di prodotto di cui trattasi incorporato nel composto –, se si possa calcolare (determinare) il tenore di nitrato di ammonio di tali concimi basandosi sulla presunzione menzionata [alla prima questione]. In altri termini, una volta determinato il tenore di azoto (N) nei concimi NPK cui fa riferimento [la seconda questione] (sulla base dei documenti forniti dall’importatore in sede di sdoganamento o durante i test di laboratorio), se il tenore di nitrato di ammonio sia calcolato (determinato) in ragione del rapporto tra tenore di nitrato di ammonio (AN) e tenore di azoto (N) indicato nel considerando 20 del regolamento n. 945/2005, che dipende dal peso atomico degli elementi ed è di 2,86, senza effettuare alcun ulteriore test di laboratorio per determinare l’esatto tenore di nitrato di ammonio». Sulle questioni pregiudiziali 27 In via preliminare, occorre, in primo luogo, constatare che il regolamento n. 945/2005, sulla cui interpretazione la Corte è interpellata dal giudice del rinvio, ha modificato il regolamento n. 658/2002 (in prosieguo: il «regolamento iniziale») e ha fornito precisazioni sulla definizione del prodotto interessato dalle misure istituite dal regolamento iniziale. Tali misure sono state successivamente mantenute in vigore dal regolamento n. 661/2008 e dal regolamento di esecuzione n. 999/2014, i quali hanno ripreso senza variazioni la definizione del prodotto in esame come precisata dal regolamento n. 945/2005. Ne consegue che, se il regolamento di esecuzione n. 999/2014 è il regolamento antidumping applicabile ratione temporis alla controversia principale, il regolamento n. 945/2005 rimane pertinente ai fini dell’interpretazione di quest’ultimo. 28 In secondo luogo, con la sentenza del 10 settembre 2008, JSC Kirovo-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑348/05 , non pubblicata, EU:T:2008:327 ), come interpretata dalla sentenza del Tribunale del 9 luglio 2009, JSC Kirovo-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, ( T‑348/05 INTP , non pubblicata, EU:T:2009:261 ), il Tribunale ha annullato il regolamento n. 945/2005 nella parte in cui riguarda la JSC Kirovo-[OSCURATO:PERSONA], per violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 384/96. Tale regolamento è divenuto definitivo nei confronti degli altri produttori ed esportatori del prodotto in esame, come la Dorogobuzh, non avendone questi ultimi chiesto l’annullamento nel termine previsto all’articolo 230, paragrafo 5, CE. 29 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le questioni pregiudiziali. 30 Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 999/2014, letto alla luce dei considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005, debba essere interpretato nel senso che si presume che un concime a base di nitrato di ammonio con un tenore di azoto superiore al 28% in peso, un rapporto tra azoto nitrico e azoto di ammoniaca di circa 1:1, e un tenore complessivo di fosforo e potassio non superiore al 12% in peso, abbia un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso ai fini dell’imposizione del dazio antidumping definitivo da esso istituito, senza che sia necessario procedere a un test di laboratorio per determinare l’esatto titolo di nitrato di ammonio. 31 L’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 999/2014 ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi originari della Russia, contenenti un tenore di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso e classificati nei diversi codici NC ivi contemplati. 32 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che tale regolamento non è applicabile al concime di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto, nonostante tale concime abbia un tenore di azoto superiore al 28% in peso, il suo tenore di nitrato di ammonio non supererebbe l’80% in peso. 33 Al riguardo, occorre, in primo luogo, esaminare se si possa presumere che il tenore di nitrato di ammonio di un concime come quello di cui trattasi nel procedimento principale sia superiore all’80% quando il suo tenore di azoto supera il 28% in peso. 34 Come emerge dal considerando 1 del regolamento di esecuzione n. 999/2014, la definizione dei prodotti ai quali tale regolamento si applica risulta in particolare dalle precisazioni fornite al riguardo dal regolamento n. 945/2005. Come risulta dal considerando 16 di quest’ultimo regolamento, infatti, il prodotto interessato dal regolamento iniziale era il nitrato di ammonio, un concime azotato solido comunemente usato in agricoltura, fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico e con un tenore di azoto superiore al 28% in peso. I considerando 4 e 6 di detto regolamento illustrano altresì che la Commissione ha ricevuto una richiesta, presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 384/96, affinché esaminasse la portata delle misure in vigore allo scopo di farvi rientrare nuovi tipi di prodotto. Questi nuovi tipi di prodotti erano definiti concimi di nitrato di ammonio con tenore di azoto superiore al 28% ma non superiore al 33% in peso, al quale è stata aggiunta – miscelata o mediante processo di trasformazione – una percentuale pari o inferiore al 5% di equivalente P 2 O 5 e/o una percentuale pari o inferiore al 5% di equivalente K 2 O. 35 In tal modo i considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005 hanno fornito talune precisazioni sulle caratteristiche chimiche e fisiche nonché sugli usi finali sia del prodotto in esame, ai sensi del regolamento iniziale, sia dei nuovi tipi di prodotti oggetto delle misure antidumping. 36 Tali considerando hanno illustrato che il prodotto in esame, ai sensi del regolamento iniziale, viene fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico, dalla cui combinazione si produce nitrato di ammonio. Due sono le caratteristiche essenziali della sua composizione chimica: l’espressione del titolo di azoto e il livello complessivo del titolo di azoto e di nitrato di ammonio. Da un lato, l’azoto è espresso in forma di azoto nitrico (ione nitrato NO 3 -) e di azoto ammoniacale (ione ammonio NH 4+ ), e il rapporto tra i due è all’incirca di 1:1. Dall’altro lato, il livello del tenore di azoto è sempre superiore al 28% in peso. Il rapporto tra nitrato di ammonio e azoto è di 2,86 e si spiega mediante il peso atomico. Il peso atomico dell’azoto ammonta a 14,0067, quello dell’idrogeno a 1,00794, e quello dell’ossigeno a 15,9994. Il peso complessivo del nitrato di ammonio è pari, pertanto, a 80,04, di cui 28,01 è la percentuale rappresentata dall’azoto. Di conseguenza, dato che il tenore di azoto nel prodotto in esame è sempre superiore al 28% in peso, il tenore di nitrato di ammonio è sempre superiore all’80% in peso. Nel prodotto in esame, ai sensi del regolamento iniziale, sono incorporate anche sostanze e/o elementi nutritivi marginali, la cui percentuale complessiva non può mai essere superiore al 20% in peso, dato che il nitrato di ammonio rappresenta una percentuale pari almeno all’80% del medesimo prodotto in esame. 37 In altri termini, il regolamento iniziale si basava sulla premessa secondo cui, se il tenore di azoto del prodotto in esame, ai sensi del suddetto regolamento, supera il 28% in peso, si può presumere che il tenore di nitrato di ammonio superi l’80% in peso, dato che l’azoto in un prodotto di tale natura proviene dal nitrato di ammonio. 38 Come emerge dal considerando 6 del regolamento n. 945/2005, la domanda di riesame si riferiva a nuovi tipi di prodotto definiti concimi di nitrato di ammonio con tenore di azoto superiore al 28% ma non superiore al 33% in peso, al quale è stata aggiunta – miscelata o mediante processo di trasformazione – una percentuale pari o inferiore al 5% di equivalente P 2 O 5 (elemento nutritivo fosfatico, «P») e/o una percentuale pari o inferiore al 5% di equivalente K 2 O (elemento nutritivo potassico, «K»). 39 Orbene, la presunzione menzionata al punto 37 della presente sentenza vale anche per questi nuovi tipi di prodotto. È stato infatti constatato che il tenore di azoto dei suddetti nuovi tipi di prodotti era superiore al 28% in peso e che, di conseguenza, il loro tenore di nitrato di ammonio era superiore all’80% in peso. Anche in questi prodotti l’azoto veniva espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale, e anche in questo caso il rapporto tra i due era all’incirca di 1:1. 40 Nonostante l’aggiunta di altri elementi nutritivi principali e a prescindere dal tipo di processo di trasformazione subito (per via chimica o per miscelazione), si è accertato che la lavorazione cui sono stati sottoposti i nuovi tipi di prodotto non ha alterato nessuna delle caratteristiche chimiche essenziali del nitrito di ammonio contenuto in tali prodotti, vale a dire l’espressione del titolo di azoto e il livello complessivo del titolo di azoto e di nitrito di ammonio, i quali risultavano superiori, rispettivamente, al 28% e all’80% in peso. 41 Pertanto, nel considerando 35 del regolamento n. 945/2005 si perviene alla conclusione che tutti i nuovi tipi di prodotto dovrebbero essere considerati come il prodotto in esame, ai sensi del regolamento iniziale, esclusivamente per quanto riguarda il loro titolo di nitrato di ammonio, a condizione che quest’ultimo sia superiore all’80% in peso, e, nel considerando 37 di tale regolamento, che occorre chiarire e precisare la descrizione del prodotto di cui al dispositivo del regolamento iniziale; tale nuova formulazione tiene conto del fatto che parecchi concimi o fertilizzanti hanno un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso e un titolo di azoto espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale superiore al 28% in peso, e permette di evitare qualsiasi confusione tra il prodotto in esame e il suo principale componente, vale a dire il nitrato di ammonio. Pertanto, in forza dell’articolo 1 del regolamento n. 945/2005, il termine «nitrato di ammonio» che figurava all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento iniziale è stato sostituito dall’espressione «concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso», e tale definizione del prodotto in esame è stata ripresa letteralmente nei regolamenti successivi che istituiscono un dazio antidumping, in particolare dal regolamento di esecuzione n. 999/2014. 42 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la presunzione di cui ai considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005 si applica non soltanto al prodotto in esame, ai sensi del regolamento iniziale, ma anche ai nuovi tipi di prodotto, di modo che l’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 999/2014, letto alla luce dei considerando da 20 a 23 in parola, non può essere interpretato nel senso che osta alla presunzione che il tenore di nitrato di ammonio di un concime di nitrato di ammonio sia superiore all’80% in peso ai fini della sua classificazione doganale e dell’imposizione di un dazio antidumping in forza di tale regolamento di esecuzione nel caso in cui il suo tenore di azoto superi il 28% in peso. 43 In secondo luogo, occorre tuttavia precisare che una simile presunzione è relativa. 44 In tal senso occorre rilevare che, ai termini dell’articolo 14, paragrafo 1, dei regolamenti di base, i dazi antidumping sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Solo se un prodotto viene classificato nella sottovoce NC contemplata da un regolamento antidumping e presenta al contempo tutte le caratteristiche del prodotto interessato, tale prodotto diventa imponibile (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punti 30 e 31 ). 45 Orbene, dalla chiara formulazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 999/2014 nonché dai codici TARIC che vi figurano risulta che il criterio decisivo ai fini, da un lato, della classificazione doganale e, dall’altro, dell’imposizione del dazio antidumping è il tenore effettivo di nitrato di ammonio del concime importato, e non il tenore presunto di nitrato di ammonio sulla base del tenore di azoto. Pertanto, la presunzione menzionata ai considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005 non può essere mantenuta qualora sia fornita la prova che, nonostante un tenore di azoto superiore al 28% in peso, il concime in esame abbia, in realtà, un titolo di nitrato di ammonio non superiore all’80% in peso. 46 Qualsiasi altra interpretazione del regolamento di esecuzione n. 999/2014, alla luce del regolamento n. 945/2005, avrebbe l’effetto di estendere l’applicazione delle misure antidumping a concimi che non rientrano nella definizione dei prodotti di cui al primo di tali regolamenti. Orbene, a tal riguardo occorre ricordare che il fatto di estendere l’applicazione dei dazi antidumping a prodotti diversi rispetto a quello interessato da un regolamento antidumping è incompatibile con l’obiettivo e l’impianto generale dei regolamenti di base (v., per analogia, sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑595/11 , EU:C:2013:251 , punto 43 ). 47 In terzo luogo, al fine di rispondere agli interrogativi del giudice del rinvio vertenti sulle modalità di prova per rovesciare tale presunzione, quali un test di laboratorio, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, in mancanza di una normativa dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2007, Unibet, C‑432/05 , EU:C:2007:163 , punti 39 e 82 ). 48 Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, in forza delle norme processuali nazionali, se le prove fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] siano idonee a rovesciare la presunzione enunciata ai considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005 e, eventualmente, se occorra procedere a un test di laboratorio al fine di determinare il titolo effettivo di nitrato di ammonio del concime di cui trattasi nel procedimento principale. 49 Da quanto precede risulta che l’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 999/2014, letto alla luce dei considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005, deve essere interpretato nel senso che si può presumere che un concime a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto superiore al 28% in peso, un rapporto tra azoto nitrico e azoto ammoniacale all’incirca di 1:1, e un tenore complessivo di fosforo e di potassio non superiore al 12% in peso, abbia, fino a prova contraria, un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso ai fini dell’imposizione del dazio antidumping definitivo da esso istituito, senza che sia necessario procedere a un test di laboratorio per determinare l’esatto titolo di nitrato di ammonio. Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, letto alla luce dei considerando da 20 a 23 del regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, deve essere interpretato nel senso che si può presumere che un concime a base di nitrato di ammonio (AN) con un titolo di azoto (N) superiore al 28% in peso, un rapporto tra azoto nitrico e azoto ammoniacale all’incirca di 1:1, e un tenore complessivo di fosforo e di potassio non superiore al 12% in peso, abbia, fino a prova contraria, un titolo di nitrato di ammonio (AN) superiore all’80% in peso ai fini dell’imposizione del dazio antidumping definitivo da esso istituito, senza che sia necessario procedere a un test di laboratorio per determinare l’esatto titolo di nitrato di ammonio. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lituano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 999/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris