CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 1978
Cassazione n. 34539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];•z^ i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello Et1 .CatarciZ1, che, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena irrogata all'imputato in primo grado per i due furti contestati in rubrica (così riqualificati i fatti originariamente contestati, per un episodio, in termini di rapina); - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, non essendosi provveduto ad alcuna diminuzione quanto alla pena pecuniaria - è indeducibile perché generico, non confrontandosi con la riduzione operata, nel calcolo della pena irrogata, anche in relazione a quella pecuniaria (da 900 ad 600 euro); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C