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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 15726/2023

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 23688/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 439/d, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 903/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal cons.

Lina [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] 1.L’ing. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti della sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] is. 439 d e del sig. [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza n. 903 del 2019 emessa dalla Corte d’Appello di Messina e pubblicata il 3 dicembre 2019.

5. Questa la vicenda processuale: -nel1996 il condominio di via [OSCURATO:PERSONA] concludeva un contratto di appalto per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione della facciata con l'impresa individuale del Cannizzo, nominando direttore dei lavori l’ing. [OSCURATO:PERSONA]; -nel 1998 la signora Spizzica conveniva in giudizio per il risarcimento dei danni sia il condominio sia l'impresa sia l'ingegner Porcello quale direttore dei lavori, assumendo di essere precipitata al piano strada dal balcone dell’appartamento di proprietà del marito [OSCURATO:PERSONA], sito nel condominio convenuto, a causa del cedimento della ringhiera, ritenendo che il distacco della ringhiera del balcone fosse da imputarsi alla cattiva esecuzione dei lavori.

6. Acquisito il fascicolo dell’ATP ante causamfatto eseguire su impulso della Spizzica, espletata una consulenza tecnica, assunte alcune prove orali, il tribunale emetteva dapprima una sentenza non definitiva, nel 2009, in cui accertava la responsabilità dell’evento a carico dell'odierno degli odierni ricorrenti, quindi la sentenza definitiva, nel 2016, con la quale i signori Cannizzo e Porcello venivano condannati in solido al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attrice per complessivi 105.963,55 euro oltre al danno patrimoniale per spese mediche.

7. Proponevano appello i signori Cannizzo e Porcello, cui resisteva la Spizzica, proponendo anche appello incidentale in relazione al rigetto della domanda nei confronti del condominio.

La Corte d'appello confermava integralmente l'esito del giudizio di primo grado. 8.Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 9.La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

10. Non si procede all’esame e neppure alla esposizione dei motivi di ricorso in quanto, con comunicazione in data 15 aprile, pervenuta telematicamente il 16 aprile 2023, i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio.

Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio, in quanto la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzionedel processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.

11. Non avendo svolto attività difensiva l’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

11. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzionedel giudizio.

Così deciso nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 23688/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 439/d, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 903/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal cons. Lina [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] 1.L’ing. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti della sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] is. 439 d e del sig. [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza n. 903 del 2019 emessa dalla Corte d’Appello di Messina e pubblicata il 3 dicembre 2019. 5. Questa la vicenda processuale: -nel1996 il condominio di via [OSCURATO:PERSONA] concludeva un contratto di appalto per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione della facciata con l'impresa individuale del Cannizzo, nominando direttore dei lavori l’ing. [OSCURATO:PERSONA]; -nel 1998 la signora Spizzica conveniva in giudizio per il risarcimento dei danni sia il condominio sia l'impresa sia l'ingegner Porcello quale direttore dei lavori, assumendo di essere precipitata al piano strada dal balcone dell’appartamento di proprietà del marito [OSCURATO:PERSONA], sito nel condominio convenuto, a causa del cedimento della ringhiera, ritenendo che il distacco della ringhiera del balcone fosse da imputarsi alla cattiva esecuzione dei lavori. 6. Acquisito il fascicolo dell’ATP ante causamfatto eseguire su impulso della Spizzica, espletata una consulenza tecnica, assunte alcune prove orali, il tribunale emetteva dapprima una sentenza non definitiva, nel 2009, in cui accertava la responsabilità dell’evento a carico dell'odierno degli odierni ricorrenti, quindi la sentenza definitiva, nel 2016, con la quale i signori Cannizzo e Porcello venivano condannati in solido al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attrice per complessivi 105.963,55 euro oltre al danno patrimoniale per spese mediche. 7. Proponevano appello i signori Cannizzo e Porcello, cui resisteva la Spizzica, proponendo anche appello incidentale in relazione al rigetto della domanda nei confronti del condominio. La Corte d'appello confermava integralmente l'esito del giudizio di primo grado. 8.Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 9.La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. 10. Non si procede all’esame e neppure alla esposizione dei motivi di ricorso in quanto, con comunicazione in data 15 aprile, pervenuta telematicamente il 16 aprile 2023, i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio, in quanto la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzionedel processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. 11. Non avendo svolto attività difensiva l’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio. 11. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015). P.Q.M. Dichiara l’estinzionedel giudizio. Così deciso nella camera di co
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