CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09283/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE di MATERAnei confronti di: TRIBUNALE di BRINDISIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Brindisi. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 settembre 2023 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha declinato la competenza a provvedere su una istanza di sospensione dell'esecuzione della pena accessoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Matera art. 665, comma 4, cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'ultima sentenza passata in giudicato nei confronti dell'istante era stata emessa, per l'appunto, dal Tribunale di Matera. Con ordinanza del 4 ottobre 2023 il Tribunale di Matera ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che la sentenza del Tribunale di Matera del 28 aprile 2017, pur essendo successiva a quella del Tribunale di Brindisi, non è idonea a radicare la competenz del giudice dell'esecuzione ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. poiché in essa il ricorrente era stato assolto ex art. 131-bis cod. pen. Il giudice competente doveva, pertanto, essere individuato nel Tribunale di Brindisi. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Brindisi. Considerato in diritto 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Brindisi. 2. Dalla lettura degli atti emerge che con sentenza del 9 ottobre 2013, irrevocabile il 29 settembre 2016, il Tribunale di Brindisi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 mesi di reclusione per il reato di emissione di fatture inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Sempre dalla lettura degli atti emerge che con sentenza del 28 aprile 2017, irrevocabile il 26 giugno 2017, il Tribunale di Matera ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato, a lui ascritto, di omissione della richiesta del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 20 d. lgs. 8 marzo 2006, n. 139, "perché il fatto è di speciale tenuità". Questa pronuncia è l'ultima presente nel certificato del casellario giudiziale di Cavallo, al n. 6 delle iscrizioni a carico dello stesso. Come ha rilevato correttamente il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Matera, si tratta, però, di una pronuncia non idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione. La norma dell'art. 665, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen., dispone, infatti, che "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". Nell'interpretare questa disposizione, ed in particolare l'espressione "il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo" in essa contenuto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non è idoneo a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art.665 cod. proc. pen., perché non necessita di alcuna esecuzione" (Sez. 1, n. 26989 del 29/03/2023, P.M. in proc. Capone, n. m.). La esclusione del proscioglimento per particolare tenuità dal novero delle sentenze che possono radicare la competenza del giudice dell'esecuzione è applicazione, peraltro, di un principio più generale, secondo cui i provvedimenti suscettibili di essere valutati ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen., sono soltanto le sentenze di condanna ed i proscioglimenti suscettibili ,di essere messi in esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 9547 del 15/01/2018, confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491: In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecuzione"), quale non è il proscioglimento per particolare tenuità - che ha rilevanza solo nel sottosistema dello stesso (Sez. 6, Sentenza n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Conforti, n. m.), perché consente di verificare l'abitualità del comportamento, che è ostativa all'applicazione della causa di non punibilità - e non è destinato ad aprire una procedura in fase esecutiva. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Brindisi. 3. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 12 gen