Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 13609/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo esaminati gli atti, visti il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 66 legge n. 689 del 1981, per violazione degli obblighi connessi al suo svolgimento, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata con ordinanza in data 15 marzo 2024 (ed eseguita il 12 aprile 2024) riguardo alla condanna pronunciata a suo carico.

A ragione della decisione il Tribunale osservava che – a seguito di accertamenti svolti dal Giudice specializzato, dagli approfondimenti svolti dal Pubblico ministero, nonché dalle interlocuzioni con la direzione amministrativa dell’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] G. Martino di Messina – era risultato che Marra avesse chiesto e ottenuto plurime autorizzazioni dal Tribunale ad allontanarsi dal luogo della misura sostitutiva allegando documentazione falsa e al fine di seguire corsi di formazione del tutto inesistenti.

Ciò era ritenuto sintomatico di una personalità inaffidabile, sicché il Tribunale riteneva affatto inadeguata la pena sostitutiva in corso di esecuzione.

Contestualmente, per le medesime ragioni, il Tribunale escludeva la percorribilità di altre pene sostitutive più gravi, attesa la prognosi infausta in punto di rispetto delle prescrizioni.

2. Ricorre per cassazione il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e articola quattro motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 168-bis cod. pen., artt. 666 e 676 cod. proc. pen. poiché la revoca della pena sostitutiva sarebbe avvenuta sulla sola scorta di fonti di prova insufficienti e parziali.

Il ricorrente lamenta che la revoca sarebbe fondata su elementi reperiti su internet, laddove invece il Tribunale avrebbe dovuto utilizzate elementi certi e concreti, acquisiti tramite fonti di prova attendibili e verificabili, come impone la giurisprudenza di legittimità ampiamente citata nel ricorso.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in punto di omessa valutazione di tutte le informazioni a disposizione e, segnatamente, la relazione Uepe che evidenziava il corretto svolgimento della sanzione sostitutiva.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla difesa del ricorrente di fornire giustificazioni in merito alle precedenti autorizzazioni all’allontanamento solo all’udienza del 20 settembre 2024, così privandolo del tempo necessario per raccogliere la relativa e utile documentazione.

2.4. Con l’ultimo motivo si denunzia la violazione degli artt. 20-bis cod. pen., 524-bis cod. proc. pen. e 66 legge n. 689 del 1981.

Il combinato disposto delle norme citate, come riformate dalla legge cd.

Cartabia, imporrebbe al Giudice che revoca la pena sostitutiva di applicarne altra, al fine di favorire la progressività del trattamento sanzionatorio e promuovere il reinserimento del condannato.

Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di indicare altra misura sostitutiva, così contravvenendo alla lettera della legge e ai principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità.

2.5. In data 20 e 23 dicembre 2024, hanno depositato memoria dall'identico contenuto, con cui insistono, ulteriormente articolandole, nelle ragioni a sostegno del quarto motivo di ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 23 dicembre 2024, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che deduce censure in parte infondate e in parte inammissibili, dev'essere complessivamente rigettato.

1. I primi due motivi, connessi e da esaminare congiuntamente, sono inammissibili perché a- specifici.

Il Tribunale ha dato articolato conto delle variegate fonti (approfondimenti svolti dal Pubblico ministero, pec inoltrate dal Direttore generale per la tutela della salute per la Regione Campania e Calabria, le interlocuzioni con la Direzione amministrativa dell’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] G. Martino di Messina) sulla scorta delle quali ha ritenuto che Marra avesse chiesto e ottenuto le autorizzazioni per lo svolgimento di inesistenti corsi professionali, sicché il fatto che tra esse vi sia anche una locandina acquisita mediante internet al fine di un confronto con quella, non originale, prodotta dal condannato ha un rilievo non decisivo e, comunque – come ha correttamente osservato il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale – si tratta di documento acquisito nel contraddittorio delle parti e, dunque, utilizzabile.

Del tutto eccentrico rispetto al tema della revoca il riferimento alle relazioni positive dell’Uepe, platealmente smentite dalle risultanze sin qui sunteggiate e che evidenziano uno svolgimento del lavoro di pubblica utilità evidentemente solo formalmente regolare.2.

Del pari priva di fondamento l’eccepita violazione del diritto di difesa.

Non è superfluo sul punto preliminarmente osservare– come emerge dal foglio 3 dell’ordinanza impugnata - che il Tribunale di Bergamo, con decreto del 9 settembre 2024, ha fissato l’udienza del 20 settembre 2024 ai sensi degli artt. 66 della legge n. 689 del 1981 e art. 666 c.p.p. e che, già il 16 settembre 2024, Marra aveva depositato una memoria difensiva con cui, in merito alla propria attività lavorativa, ripeteva quanto già attestato con la comunicazione depositata in data 23 luglio 2024, relativa ai chiarimenti, esplicitamente richiesti dal Tribunale, sui corsi di formazione da svolgersi in regioni diverse dalla Lombardia.

Sicché, osserva in primo luogo il Collegio, non vi è nessuna violazione del diritto di difesa, posto che il ricorrente ha svolto le proprie deduzioni, né risulta che all’udienza del 20 settembre il Giudice abbia chiesto ulteriori chiarimenti e, comunque, che la difesa abbia chiesto un termine.

La difesa, anzi – come emerge dal controllo degli atti consentito al collegio per la natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) – non solo ha svolto le proprie deduzioni, ma ha altresì prodotto ulteriore documentazione.

3. L’ultimo motivo di ricorso è infondato.

La difesa muove da una premessa errata, ovverosia che la c.d. riforma Cartabia abbia imposto al Giudice della revoca della pena sostitutiva l’applicazione di altra, più grave.

L’affermazione è in contrasto con la lettera dell’art. 66 della l. n. 689 del 1981 che testualmente recita: «Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave».

Come si vede, la disposizione in parola attribuisce al giudice il potere discrezionale, in caso di violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla pena sostitutiva, che ne determinano la revoca, di stabilire se la parte residua si debba convertire nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva più grave.

Nel caso in esame il Giudice ha fornito una motivazione sintetica, ma adeguata con la quale ha escluso la possibilità di applicare una diversa pena sostitutiva e ha optato per la conversione nella pena detentiva sostituita.

Alla presenza delle indicate gravi e ripetute violazioni della pena sostitutiva (poiché Marra era stato autorizzato a svolgere per quattro giorni, nel giugno 2024, un corso in Campania, disconosciuto Dal direttore generale per la tutela della salute della Regione Campania e che altre autorizzazioni erano state richieste in relazione ad altri corsi, inesistenti, sebbene le relative autorizzazioni erano state rigettate o revocate) e della allegazione di documentazione falsa, il Tribunale ha – con motivazione non manifestamente illogica con la quale il ricorrente non si confronta - ritenuto che il contegno complessivo del condannato fosse espressivo di una personalità inaffidabile, caratterizzata da «una spiccata quasi irrefrenabile propensione al compimento di atti decettivi», il che induceva a ritenere l’assenza di genuina resipiscenza del condannato e l’inadeguatezza, sul piano rieducativo della pena sostitutiva.

Sicché, coerentemente con i presupposti per la concessione delle pene sostitutive, il Tribunale, unitamente alla revoca del lavoro di pubblica utilità, ha disposto che la pena sostitutiva residua, al netto dei lavori già eseguiti, dovesse essere convertita nella pena detentiva sostituita, non essendo percorribili, considerata la prognosi infausta in merito al corretto rispetto delle prescrizioni ed in assenza di richieste, l’applicazione di altra pena sostitutiva più grave.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo esaminati gli atti, visti il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 66 legge n. 689 del 1981, per violazione degli obblighi connessi al suo svolgimento, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata con ordinanza in data 15 marzo 2024 (ed eseguita il 12 aprile 2024) riguardo alla condanna pronunciata a suo carico. A ragione della decisione il Tribunale osservava che – a seguito di accertamenti svolti dal Giudice specializzato, dagli approfondimenti svolti dal Pubblico ministero, nonché dalle interlocuzioni con la direzione amministrativa dell’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] G. Martino di Messina – era risultato che Marra avesse chiesto e ottenuto plurime autorizzazioni dal Tribunale ad allontanarsi dal luogo della misura sostitutiva allegando documentazione falsa e al fine di seguire corsi di formazione del tutto inesistenti. Ciò era ritenuto sintomatico di una personalità inaffidabile, sicché il Tribunale riteneva affatto inadeguata la pena sostitutiva in corso di esecuzione. Contestualmente, per le medesime ragioni, il Tribunale escludeva la percorribilità di altre pene sostitutive più gravi, attesa la prognosi infausta in punto di rispetto delle prescrizioni. 2. Ricorre per cassazione il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e articola quattro motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 168-bis cod. pen., artt. 666 e 676 cod. proc. pen. poiché la revoca della pena sostitutiva sarebbe avvenuta sulla sola scorta di fonti di prova insufficienti e parziali. Il ricorrente lamenta che la revoca sarebbe fondata su elementi reperiti su internet, laddove invece il Tribunale avrebbe dovuto utilizzate elementi certi e concreti, acquisiti tramite fonti di prova attendibili e verificabili, come impone la giurisprudenza di legittimità ampiamente citata nel ricorso. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in punto di omessa valutazione di tutte le informazioni a disposizione e, segnatamente, la relazione Uepe che evidenziava il corretto svolgimento della sanzione sostitutiva. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla difesa del ricorrente di fornire giustificazioni in merito alle precedenti autorizzazioni all’allontanamento solo all’udienza del 20 settembre 2024, così privandolo del tempo necessario per raccogliere la relativa e utile documentazione. 2.4. Con l’ultimo motivo si denunzia la violazione degli artt. 20-bis cod. pen., 524-bis cod. proc. pen. e 66 legge n. 689 del 1981. Il combinato disposto delle norme citate, come riformate dalla legge cd. Cartabia, imporrebbe al Giudice che revoca la pena sostitutiva di applicarne altra, al fine di favorire la progressività del trattamento sanzionatorio e promuovere il reinserimento del condannato. Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di indicare altra misura sostitutiva, così contravvenendo alla lettera della legge e ai principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità. 2.5. In data 20 e 23 dicembre 2024, hanno depositato memoria dall'identico contenuto, con cui insistono, ulteriormente articolandole, nelle ragioni a sostegno del quarto motivo di ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 23 dicembre 2024, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che deduce censure in parte infondate e in parte inammissibili, dev'essere complessivamente rigettato. 1. I primi due motivi, connessi e da esaminare congiuntamente, sono inammissibili perché a- specifici. Il Tribunale ha dato articolato conto delle variegate fonti (approfondimenti svolti dal Pubblico ministero, pec inoltrate dal Direttore generale per la tutela della salute per la Regione Campania e Calabria, le interlocuzioni con la Direzione amministrativa dell’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] G. Martino di Messina) sulla scorta delle quali ha ritenuto che Marra avesse chiesto e ottenuto le autorizzazioni per lo svolgimento di inesistenti corsi professionali, sicché il fatto che tra esse vi sia anche una locandina acquisita mediante internet al fine di un confronto con quella, non originale, prodotta dal condannato ha un rilievo non decisivo e, comunque – come ha correttamente osservato il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale – si tratta di documento acquisito nel contraddittorio delle parti e, dunque, utilizzabile. Del tutto eccentrico rispetto al tema della revoca il riferimento alle relazioni positive dell’Uepe, platealmente smentite dalle risultanze sin qui sunteggiate e che evidenziano uno svolgimento del lavoro di pubblica utilità evidentemente solo formalmente regolare.2. Del pari priva di fondamento l’eccepita violazione del diritto di difesa. Non è superfluo sul punto preliminarmente osservare– come emerge dal foglio 3 dell’ordinanza impugnata - che il Tribunale di Bergamo, con decreto del 9 settembre 2024, ha fissato l’udienza del 20 settembre 2024 ai sensi degli artt. 66 della legge n. 689 del 1981 e art. 666 c.p.p. e che, già il 16 settembre 2024, Marra aveva depositato una memoria difensiva con cui, in merito alla propria attività lavorativa, ripeteva quanto già attestato con la comunicazione depositata in data 23 luglio 2024, relativa ai chiarimenti, esplicitamente richiesti dal Tribunale, sui corsi di formazione da svolgersi in regioni diverse dalla Lombardia. Sicché, osserva in primo luogo il Collegio, non vi è nessuna violazione del diritto di difesa, posto che il ricorrente ha svolto le proprie deduzioni, né risulta che all’udienza del 20 settembre il Giudice abbia chiesto ulteriori chiarimenti e, comunque, che la difesa abbia chiesto un termine. La difesa, anzi – come emerge dal controllo degli atti consentito al collegio per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) – non solo ha svolto le proprie deduzioni, ma ha altresì prodotto ulteriore documentazione. 3. L’ultimo motivo di ricorso è infondato. La difesa muove da una premessa errata, ovverosia che la c.d. riforma Cartabia abbia imposto al Giudice della revoca della pena sostitutiva l’applicazione di altra, più grave. L’affermazione è in contrasto con la lettera dell’art. 66 della l. n. 689 del 1981 che testualmente recita: «Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave». Come si vede, la disposizione in parola attribuisce al giudice il potere discrezionale, in caso di violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla pena sostitutiva, che ne determinano la revoca, di stabilire se la parte residua si debba convertire nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva più grave. Nel caso in esame il Giudice ha fornito una motivazione sintetica, ma adeguata con la quale ha escluso la possibilità di applicare una diversa pena sostitutiva e ha optato per la conversione nella pena detentiva sostituita. Alla presenza delle indicate gravi e ripetute violazioni della pena sostitutiva (poiché Marra era stato autorizzato a svolgere per quattro giorni, nel giugno 2024, un corso in Campania, disconosciuto Dal direttore generale per la tutela della salute della Regione Campania e che altre autorizzazioni erano state richieste in relazione ad altri corsi, inesistenti, sebbene le relative autorizzazioni erano state rigettate o revocate) e della allegazione di documentazione falsa, il Tribunale ha – con motivazione non manifestamente illogica con la quale il ricorrente non si confronta - ritenuto che il contegno complessivo del condannato fosse espressivo di una personalità inaffidabile, caratterizzata da «una spiccata quasi irrefrenabile propensione al compimento di atti decettivi», il che induceva a ritenere l’assenza di genuina resipiscenza del condannato e l’inadeguatezza, sul piano rieducativo della pena sostitutiva. Sicché, coerentemente con i presupposti per la concessione delle pene sostitutive, il Tribunale, unitamente alla revoca del lavoro di pubblica utilità, ha disposto che la pena sostitutiva residua, al netto dei lavori già eseguiti, dovesse essere convertita nella pena detentiva sostituita, non essendo percorribili, considerata la prognosi infausta in merito al corretto rispetto delle prescrizioni ed in assenza di richieste, l’applicazione di altra pena sostitutiva più grave. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c
Sentenza Cassazione n. 13609/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris