CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 2024
Cassazione n. 07476/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 00T2QLH ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Nicola LETTIERI, che ha concluso per lainammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna, pronunciando de plano sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, resa nell'assenza dell'imputato il 20 febbraio 2023 - che Io aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato ( artt. 624 -625 n. 7 cod. pen. ) per essersi impossessato del portafogli della persona offesa, introducendosi nella cabina di guida dell'autoarticolato in sosta nella pubblica via - ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto sprovvisto della dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 581 co. 1-ter cod. proc. pen.. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, pone questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 co. 1-ter e 1-quater per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., laddove con la norma di nuovo conio è previsto uno specifico onere di elezione di domicilio all'atto della proposizione del gravame di merito, a cui è correlata una sanzione - l'inammissibilità dell'appello - eccessiva e sproporzionata rispetto al dispiegamento del diritto di difesa, rendendo irragionevole la norma. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciato vizio della motivazione che risulta illogica laddove afferma la mancanza della elezione di domicilio, invece, riscontrabile agli atti, in uno all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. 3. Con successiva allegazione il difensore del ricorrente ha prodotto il verbale, redatto dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 02 gennaio 2024, di remissione della querela della persona offesa, con accettazione del difensore dell'imputato, munito di procura speciale rilasciata il 2 gennaio 2024, in relazione ai fatti per cui si procede, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. 2.Preliminarmente giova richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Thiassferini', a tenore del quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. ( Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; conforme la giurisprudenza successiva: da ultimo, Sez. 4 n. 45594 del 11/11/2021 Rv. 282301). 3. Consegue a ciò che l'estinzione del reato per remissione di querela deve essere dichiarata immediatamente dal Giudice di legittimità, trattandosi di ricorso tempestivamente proposto, pur se il ricorso risulti inammissibile per manifesta infondatezza della denunciata violazione dell'art. 581 co. 1-ter, cod. proc. pen. - a tenore del quale il Giudice può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione sprovvista della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - laddove si ritenga che la dichiarazione o elezione di domicilio, essendo correlata all'impugnazione e finalizzata alla notificazione dell'avviso d'udienza in appello, debba necessariamente seguire la sentenza di primo grado ( cfr. sez. 5 n. 46831 del 22/09/2023 n. m.)„ e non precederla come sostiene il ricorrente, allorquando invoca, come atto equipollente, un'elezione di domicilio effettuata nel giudizio di primo grado nel sub-procedimento di ammissione al gratuito patrocinio, che, in quanto tale, risulta inidonea a dispiegare effetti nella fase successiva ai fini suindicati. 4. Invero, dalla allegazione documentale prodotta dalla difesa del ricorrente emerge che la persona offesa ha rimesso la querela dinanzi alla stazione dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 02 gennaio 2024, accettata con dichiarazione resa presso il medesimo Ufficio di polizia in pari data dal procuratore speciale dell'imputato. Poiché la causa estintiva prevista dall'art. 152 cod. pen. si è perfezionata, la Corte di cassazione è tenuta, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., a rilevare immediatamente l'intervenuta causa di estinzione del reato, e a pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, a cui segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 340 co. 4 cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,