CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12011/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento senza rinviocon restituzione degli atti al Tribunale di Enna per quanto di ulteriore competenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Enna, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 1° luglio2 0 2 5 , h a d i c h i a r a t o i n a m m i s s i b i l e l ’ i s t a n z a p r o p o s t a d aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di riconoscere la non ostatività alla sospensionedel titolo esecutivo del reato di cui all’art. 572, secondocomma, cod. pen. in quantocommesso prima dell’entrata in vigore della l. n. 69 del 2019 per cui non poteva esserecontestata e ritenuta la circostanza aggravante.2. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che l’istanza esulasse dalla propria competenzain quanto la questione circa la sussistenza o meno della circostanza aggravante, dipendentedalla data di commissione del reato e da quella di entrata in vigore della norma che laprevede, avrebbe dovuto essere sollevata con gli ordinari mezzi di impugnazione e non conl’incidente di esecuzione.3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge quanto alla dichiarazione di inammissibilità per difetto dicompetenza del giudice dell’esecuzione. Nel primo motivo la difesa rileva che la questionecirca la sussistenza o meno dell’aggravante incide sulle modalità di esecuzione della penaper cui l’affermazione secondo la quale il giudice dell’esecuzione non è competente sarebbeerrata e questo a prescindere dal fatto o meno della proposizione di una impugnazione sulpunto nel corso del giudizio di cognizione.3.2. Violazione del principio di irretroattività della legge con riferimento agli artt. 25Cost. e 2 cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che i fatti contestati al ricorrente,come accertato nelle sentenze di merito, sono stati commessi nell’anno 2015 per cui nonpuò ritenersi che la circostanza aggravante di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen.,introdotta con la l. 69 del 2019, sia ostativa all’applicazione della norma più favorevole inmateria di esecuzione.3.3. Nel terzo motivo la difesa rileva che la dichiarazione di inammissibilità ha impeditoal ricorrente di ottenere l’immediata liberazione e di essere rimesso in termini per presentare,da libero, l’istanza di applicazione di una misura alternativa.4. In data 20 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimentoimpugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per le valutazioni di competenza.5. In data 13 dicembre 2025 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l’avv.[OSCURATO:PERSONA] eccepisca la mancata comunicazione dell’avvenuto deposito delle conclusioni delProcuratore generale e, nel merito, insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la memoria la difesa, preliminarmente, rileva di non avere ricevuto alcunacomunicazione circa l’avvenuto deposito della requisitoria del Procuratore generale erichiede il rinvio dell’udienza o, comunque, un termine a difesa.Le richieste devono essere disattese.L’art. 611 cod. proc. pen., infatti, stabilisce che «fino a quindici giorni prima dell'udienzail procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivinuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica». La disposizione nonprevede che si debba dare comunicazione dell’avvenuto deposito ed è pertanto onere delleparti verificare che ciò sia tempestivamente avvenuto al fine di valutare se depositare omeno una memoria di replica nel termine indicato.2. Il ricorso è infondato.2. In tre distinti ma nella sostanza complementari motivi la difesa deduce la violazionedi legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 25, secondocomma, Cost. evidenziandoche la dichiarazione di inammissibilità si fonderebbe su di un presupposto errato in quanto laquestione posta si riferiva all’esecuzione della pena e non alla condanna pronunciata dalgiudice di merito.La doglianza è infondata.A fronte della risposta fornita dal giudice dell’esecuzione, che fa in ogni caso riferimentoalla circostanza che il reato contestato e ritenuto in sentenza risulta consumato in datasuccessiva all’entrata in vigore della l. l. 69 del 2019, infatti, il ricorrente si limita ad affermareassertivamente e genericamente che i fatti sarebbero avvenuti nell’anno 2015.Sotto tale profilo, pertanto, gli argomenti esposti nell’atto di ricorso - che non siconfrontano con la data di consumazione del reato, il 1° ottobre 2021 - non contengonoalcun elemento idoneo a contestualizzare il periodo in cui sarebbero accaduti i fatti inpresenza dei figli minori sui quali si fonda la ritenuta sussistenza dell’aggravante e, pertanto,non consentono di individuare in concreto il tema e il rilievo della questione giuridicasollevata nell’impugnazione.Va d’altro canto considerato che l’unico elemento indicato nell’istanza, ossiala data incui i due figli sono diventati maggiorenni, non assume alcun rilievo in quanto la figlia, pureladdove la convivenza con i genitori fosse cessata in un periodo anteriore, ha compiuto lamaggiore età il 16 dicembre 2020, in data successiva all’entrata in vigore della l. 69 del2019.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.