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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15248/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i quattro reati indicati in rubrica, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (la quale, alle pagg. 3-4, ha correttamente motivato sia in relazione alla riconducibilità delle opere all'odierno imputato, sia con riferimento al carattere non temporaneo delle stesse), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Letta la memoria difensiva del 24/02/2024, con cui si chiede l'assegnazione del ricorso alla sezione ordinario, che non riesce a superare i profili di inammissibilità rilevati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i quattro reati indicati in rubrica, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (la quale, alle pagg. 3-4, ha correttamente motivato sia in relazione alla riconducibilità delle opere all'odierno imputato, sia con riferimento al carattere non temporaneo delle stesse), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Letta la memoria difensiva del 24/02/2024, con cui si chiede l'assegnazione del ricorso alla sezione ordinario, che non riesce a superare i profili di inammissibilità rilevati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Sentenza Cassazione n. 15248/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris