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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 05908/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la domanda di ammissione di Andrea..;ec,' Avverso tale ordinanza ricorreva per cessazione [OSCURATO:PERSONA] il ministero del difensore di fiducia„ avvocato [OSCURATO:PERSONA], (non abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) e l'atto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., era trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza contro cui non era consentita l'opposizione.

Il ricorso è inammissibile.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione, erroneamente qualificata dal difensore di fiducia del condannato quale opposizione, in violazione del disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cessazione.

Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato anzidetto, risultando presentato da un difensore sprovvisto della prescritta abilitazione innanzi le superiori giurisdizioni, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 08 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la domanda di ammissione di Andrea..;ec,' Avverso tale ordinanza ricorreva per cessazione [OSCURATO:PERSONA] il ministero del difensore di fiducia„ avvocato [OSCURATO:PERSONA], (non abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) e l'atto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., era trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza contro cui non era consentita l'opposizione. Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione, erroneamente qualificata dal difensore di fiducia del condannato quale opposizione, in violazione del disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cessazione. Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato anzidetto, risultando presentato da un difensore sprovvisto della prescritta abilitazione innanzi le superiori giurisdizioni, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris