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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18871/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 7.7.2021 del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 7.7.2021 il Tribunale di Agrigento, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP contestualmente alla convalida del sequestro eseguito di iniziativa della PG di un'area demaniale concessa in uso a [OSCURATO:PERSONA] al fine di poter attingere l'acqua dal torrente Cottone per l'irrigazione della struttura ricettiva dalla stessa gestita, ritenendo sussistente il fumus dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181 primo comma d.

Igs. 42/2004 per avere ivi realizzato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], progettista dei lavori, opere edilizie in assenza del permesso di costruire e dell'autorizzazione JP° paesaggistica.

In particolare, i giudici della cautela hanno rilevato che l'intervento eseguito, consistito in una cisterna prefabbricata in cemento armato posizionata nell'alveo del torrente, nella posa in opera di tubazioni in politilene per prese idriche, passaggio di cavi elettrici e collocazione di un contatore sulla sponda dell'alveo del corso d'acqua, non rientrasse tra quelli di cui all'art. 3 L. Reg.

Siciliana 16/2016 che consentiva la realizzazione in assenza di alcun titolo abilitativo solo di cisterne interrate e di opere di smaltimento delle acque piovane o di presa e distribuzione di acque destinate all'irrigazione in zone agricole, e che fosse comunque diverso da quello assentito dal [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Agrigento che aveva ad oggetto esclusivamente la posa in opera "di tubazioni idriche a tergo della cunetta della strada panoramica Realmonte" con onere a carico del concessionario di premunìrsi di tutti i nulla osta e le autorizzazioni eventualmente necessari.

2. Avverso il suddetto provvedimento gli indagati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale - nel premettere che [OSCURATO:PERSONA], in quanto titolare di una struttura ricettiva richiedente per l'irrigazione della zona a verde di un volume di acqua superiore a quello prelevabile dall'acquedotto comunale, aveva ottenuto dall'ufficio del Genio Civile l'autorizzazione al prelievo dal vicino torrente Cottone di un volume annuo di 949 metri cubi di acqua previa collocazione di un misuratore volumetrico e che , per la realizzazione della relativa condotta il direttore dei lavori arch.

Puccio aveva eseguito, previa presentazione di C.I.L.A., modesti lavori di scavo al fine di interrare la tubazione di polietilene per la presa idrica e i cavi elettrici assentiti dal [OSCURATO:PERSONA] comunale con determinazione del 9.10.2020 - hanno articolato tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod . p roc. pen ..

2.1. Con il primo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 3 L.R.

Sicilia n.16/2016 che recepisce l'art. 6 d.P.R. 380/2001 regolante l'attività dì edilizia libera e al vizio motivazionale, che la realizzazione di scavi e la posa in opera del manufatto descritto dalla PG operante come una cisterna in cemento armato nell'alveo di un torrente richieda un titolo abilitatìvo a fini edilizi.

Al riguardo evidenziano in primo luogo che non si trattasse affatto di una cisterna, bensì di anelli circolari in cemento armato, finalizzati all'attingimento delle acque del torrente per l'attività di irrigazione debitamente autorizzata che, in quanto necessari ad impedire che lo smottamento delle pareti del corso d'acqua potesse travolgere la pompa di sollevamento, dovevano ricompresi nelle attività di edilizia libera di cui all'art. 3 L. R. Siciliana 16/2016 lett. o) contemplante "opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione"; aggiungono inoltre che, quand'anche si trattasse di una cisterna, la stessa era completamente interrata nell'alveo del torrente in corrispondenza del punto di attingimento e perciò c32-t consentita dalla lett. m) della stessa norma, contemplante "le cisterne e le opere connesse interrate".

Lamentano nello specifico la mancata indicazione delle ragioni per le quali un'opera interrata, solo perché posta nell'alveo di un torrente, non rientri tra quelle la cui realizzazione è consentita senza alcuna esclusione purché si tratti di "cisterne ed opere connesse interrate".

2.2. Con il secondo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'allegato A, punto 15 e punto 25 d.P.R. 31/2017 che individua gli interventi in aree vincolate esclusa dall'autorizzazione paesaggistica e al vizio motivazionale, che le opere all'interno dell'alveo di un corso dì acqua non siano assimilabili a quelle citate nella suddetta disposizione che non contempla soltanto, come affermato dal Tribunale, al punto A.15 interventi nel sottosuolo che non comportino opere sul terreno sovrastante, bensì anche la realizzazione "di condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti sul soprasuolo", fra le quali era compresa l'opera realizzata dai ricorrenti configurante esattamente un'opera di presa e prelievo da falda senza alcunchè sul terreno sovrastante.

Deducono altresì come inconferente fosse l'asserita violazione del punto A.25 che consente in assenza di autorizzazione paesaggistica proprio gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi di acqua finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque senza alterazioni permanenti della morfologia dello stato dei luoghi, così come effettuato nel caso di specie.

2.3. Con il terzo motivo deducono che nessuna motivazione sia stata resa in ordine alla confìgurabilità dell'elemento soggettivo del reato la cui mancanza è rilevabile ai fini della configurabilità del fumus sotteso all'adozione della misura cautelare reale solo se di immediata evidenza, ipotesi questa ricorrente nella fattispecie in esame per essersi la Milioti premunita, nel conferire incarico ad un professionista, di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera assentita dall'Ufficio del Genio Civile per l'attingimento dell'acqua e dal [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento per la concessione dell'area su cui realizzare l'intervento, opera che era stata perciò realizzata mediante comunicazione a mezzo di C.I.L.A. sul presupposto nella non necessità di un titolo abilitativo [OSCURATO:PERSONA] Il primo ed il secondo motivo, tra loro intrinsecamente connessi e dunque esaminabili congiuntamente, non possono ritenersi fondati.

E' pacifico che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], esercente un'attività ricettiva ubicata nell'agro agrigentino comprensiva di aree destinate alla messa a dimora di piante autoctone e di prato, abbia ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ufficio comunale del Genio Civile ad alimentare il proprio impianto di irrigazione con le acque del limitrofo torrente Cottone nei limiti della volumetria contenuta in 949 mc annui previa installazione di apposito misuratore volumetrico, nonché la concessione da parte del [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'area demaniale interessata, per il passaggio delle tubazioni idriche necessarie a trasportare l'acqua del torrente nel fondo asservito "a tergo della cunetta stradale" espressamente menzionata.

Risulta altresì dalla ricostruzione in fatto ad opera del Tribunale e comunque non contestato in ricorso che costei abbia realizzato, per il tramite del progettista incaricato [OSCURATO:PERSONA], oltre alle opere di scavo per la posa in opera delle tubazioni idriche, un manufatto in cemento armato, definito dall'ordinanza impugnata come cisterna e dalla difesa come anelli dello stesso materiale, posizionato all'interno dell'alveo del torrente e collegato tramite cavi elettrici alle condutture idriche.

È proprio sulla realizzazione di tale opera e soprattutto sul suo posizionamento all'interno del letto del corso d'acqua che si fondano le condivisibili osservazioni dei giudici della cautela in ordine alla ravvisabilità del fumus del reato edilizio e paesaggistico provvisoriamente contestati.

Vale su tutti il rilievo che trattandosi di opera realizzata su bene demaniale la Milioti non avesse, all'infuori dell'autorizzazione per attingere l'acqua dal torrente Cottone nei limiti della volumetria consentita a fini di irrigazione rilasciatale dall'ufficio del Genio Civile, alcun titolo per effettuare interventi sul territorio di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Agrigento che aveva le esclusivamente consentito l'utilizzo di un'area per il passaggio delle tubazioni idriche tra il punto di attingimento e il fondo asservito, invece, nella sua disponibilità.

Ciò viene compiutamente messo a fuoco dai giudici del riesame che, nel richiamare l'oggetto delle conseguite autorizzazioni osservano come emblematica risulti la mancata menzione di detto manufatto nella CILA, presentata dal progettista sul presupposto che si trattasse di interventi cd. di edilizia libera, per l'esecuzione dei lavori concernenti, come ivi espressamente indicato, esclusivamente l'esecuzione di scavi per posa di tubazioni idriche ed elettriche, così come eloquente sia la circostanza che nella relazione tecnica allegata alla suddetta comunicazione, ove viene, per vero, prevista la realizzazione di un sistema di elettropompa, nulla venga precisato sulla sua collocazione, genericamente indicata "in prossimità del torrente Cottone".

Non vale richiamare quanto al reato edilizio, così come fa la difesa, l'art. 3 della L.Reg.

Sicilia n. 16/2016 che consente in assenza di alcun titolo abilitativo alla lett. m) la realizzazione di cisterne ed opere interrate connesse e alla lettera o) le opere di presa e distribuzione di acque di presa e distribuzione di acque di irrigazione in zone agricole/posto che il posizionamento di una cisterna o comunque di un'autopompa all'interno dell'alveo di un corso d'acqua è opera ben diversa dall'interramento della stessa sulla nuda terra, venendo necessariamente ad interferire, in ragione del suo posizionamento, sul flusso torrentizio naturale, come del resto implicitamente riconoscono gli sessi ricorrenti rilevando come si trattasse di opera funzionale ad evitare che "i naturali smottamenti delle pareti dell'ansa potessero travolgere la pompa pregiudicandone il funzionamento".

Né maggior pregio riveste l'invocata applicabilità della lettera o) che annovera tra le opere di edilizia libera quelle "di presa e distribuzione di acque di acque di irrigazione in zone agricole", che contemplando il solo sistema di canalizzazione attraverso tubature delle acque non ha nulla a che vedere con l'installazione di un sistema elettrico inserito all'interno di un manufatto in cemento armato volto ad alterare la morfologia dell'alveo di un corso torrentizio, così come del flusso naturale delle acque stante la potenziale natura ostruttiva dell'elemento estraneo ivi interrato.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi del resto anche per il reato paesaggistico.

L'allegato A al d.P.R. 31/2017, che indica gli interventi non soggetti, secondo quanto disposto dall'art. 2 del medesimo testo di legge, ad autorizzazione paesaggistica, prevede al punto A.15 esclusivamente le opere realizzabili nel sottosuolo che, come correttamente rilevato dal Tribunale siciliano, sono ben diversi da quelli eseguibili all'interno di un corso d'acqua, invece disciplinati dal successivo punto A.25.

Mentre nel primo sono ricomprese tutte quelle che opere, sia di manutenzione che di nuova realizzazione che "non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali", dizione questa che di per sé implica il riferimento alla terra consentendo sostanzialmente la realizzazione di tutte quelle opere che interessano esclusivamente il sottosuolo senza che alcunchè emerga sul soprasuolo, e non ai corsi di acqua, il successivo punto A.25 consente all'interno dei corsi d'acqua, oltre agli interventi sulla vegetazione volti a ristabilire il deflusso dell'acqua che possono quindi contemplare anche la rimozione o l'asporto di piante o rami ivi prospicienti che siano di ostacolo alla naturale portata del flusso idrico, soltanto operazioni di natura manutentiva ordinaria per quanto concerne gli alvei e le sponde, escludendo solo perciò l'installazione nel letto del torrente di un manufatto in cemento armato, cisterna od anelli che siano, che è comunque, ancorchè interrato, un'opera dì nuova realizzazione.

Conclusione questa che viene del resto avvalorata dallo stesso contenuto della determinazione dirigenziale che onerava la concessionaria di munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di opere sull'area della quale le era stato consentito l'uso per le finalità già indicate.

2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Vertendosi in ambito dì provvedimento cautelare al gìudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, che, nella specie, attesa la natura contravvenzionale dei reati ipotizzati ad integrare i quali è sufficiente la colpa, non consente accertamenti che vadano al di là della loro insussistenza rilevabile ictu ()cui/ (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 26007 del 05/04/2019 - dep. 12/06/2019, Pucci, Rv. 276015) Tra queste non rientrano le allegazioni della Milioti volte a rivendicare la propria buona fede ed un affidamento incolpevole al tecnico cui si era rivolta per la progettazione delle opere che postulano un accertamento incompatibile con la presente fase cautelare, a fronte della rilevata sussistenza di violazioni della normativa edilizia ed ambientale stante la realizzazione di opere in assenza dei necessari titoli abilitativi.

I ricorsi devono essere, in conclusione, rigettati, seguendo a tale esito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 7.7.2021 del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7.7.2021 il Tribunale di Agrigento, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP contestualmente alla convalida del sequestro eseguito di iniziativa della PG di un'area demaniale concessa in uso a [OSCURATO:PERSONA] al fine di poter attingere l'acqua dal torrente Cottone per l'irrigazione della struttura ricettiva dalla stessa gestita, ritenendo sussistente il fumus dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181 primo comma d. Igs. 42/2004 per avere ivi realizzato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], progettista dei lavori, opere edilizie in assenza del permesso di costruire e dell'autorizzazione JP° paesaggistica. In particolare, i giudici della cautela hanno rilevato che l'intervento eseguito, consistito in una cisterna prefabbricata in cemento armato posizionata nell'alveo del torrente, nella posa in opera di tubazioni in politilene per prese idriche, passaggio di cavi elettrici e collocazione di un contatore sulla sponda dell'alveo del corso d'acqua, non rientrasse tra quelli di cui all'art. 3 L. Reg. Siciliana 16/2016 che consentiva la realizzazione in assenza di alcun titolo abilitativo solo di cisterne interrate e di opere di smaltimento delle acque piovane o di presa e distribuzione di acque destinate all'irrigazione in zone agricole, e che fosse comunque diverso da quello assentito dal [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Agrigento che aveva ad oggetto esclusivamente la posa in opera "di tubazioni idriche a tergo della cunetta della strada panoramica Realmonte" con onere a carico del concessionario di premunìrsi di tutti i nulla osta e le autorizzazioni eventualmente necessari. 2. Avverso il suddetto provvedimento gli indagati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale - nel premettere che [OSCURATO:PERSONA], in quanto titolare di una struttura ricettiva richiedente per l'irrigazione della zona a verde di un volume di acqua superiore a quello prelevabile dall'acquedotto comunale, aveva ottenuto dall'ufficio del Genio Civile l'autorizzazione al prelievo dal vicino torrente Cottone di un volume annuo di 949 metri cubi di acqua previa collocazione di un misuratore volumetrico e che , per la realizzazione della relativa condotta il direttore dei lavori arch. Puccio aveva eseguito, previa presentazione di C.I.L.A., modesti lavori di scavo al fine di interrare la tubazione di polietilene per la presa idrica e i cavi elettrici assentiti dal [OSCURATO:PERSONA] comunale con determinazione del 9.10.2020 - hanno articolato tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod . p roc. pen .. 2.1. Con il primo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 3 L.R. Sicilia n.16/2016 che recepisce l'art. 6 d.P.R. 380/2001 regolante l'attività dì edilizia libera e al vizio motivazionale, che la realizzazione di scavi e la posa in opera del manufatto descritto dalla PG operante come una cisterna in cemento armato nell'alveo di un torrente richieda un titolo abilitatìvo a fini edilizi. Al riguardo evidenziano in primo luogo che non si trattasse affatto di una cisterna, bensì di anelli circolari in cemento armato, finalizzati all'attingimento delle acque del torrente per l'attività di irrigazione debitamente autorizzata che, in quanto necessari ad impedire che lo smottamento delle pareti del corso d'acqua potesse travolgere la pompa di sollevamento, dovevano ricompresi nelle attività di edilizia libera di cui all'art. 3 L. R. Siciliana 16/2016 lett. o) contemplante "opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione"; aggiungono inoltre che, quand'anche si trattasse di una cisterna, la stessa era completamente interrata nell'alveo del torrente in corrispondenza del punto di attingimento e perciò c32-t consentita dalla lett. m) della stessa norma, contemplante "le cisterne e le opere connesse interrate". Lamentano nello specifico la mancata indicazione delle ragioni per le quali un'opera interrata, solo perché posta nell'alveo di un torrente, non rientri tra quelle la cui realizzazione è consentita senza alcuna esclusione purché si tratti di "cisterne ed opere connesse interrate". 2.2. Con il secondo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'allegato A, punto 15 e punto 25 d.P.R. 31/2017 che individua gli interventi in aree vincolate esclusa dall'autorizzazione paesaggistica e al vizio motivazionale, che le opere all'interno dell'alveo di un corso dì acqua non siano assimilabili a quelle citate nella suddetta disposizione che non contempla soltanto, come affermato dal Tribunale, al punto A.15 interventi nel sottosuolo che non comportino opere sul terreno sovrastante, bensì anche la realizzazione "di condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti sul soprasuolo", fra le quali era compresa l'opera realizzata dai ricorrenti configurante esattamente un'opera di presa e prelievo da falda senza alcunchè sul terreno sovrastante. Deducono altresì come inconferente fosse l'asserita violazione del punto A.25 che consente in assenza di autorizzazione paesaggistica proprio gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi di acqua finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque senza alterazioni permanenti della morfologia dello stato dei luoghi, così come effettuato nel caso di specie. 2.3. Con il terzo motivo deducono che nessuna motivazione sia stata resa in ordine alla confìgurabilità dell'elemento soggettivo del reato la cui mancanza è rilevabile ai fini della configurabilità del fumus sotteso all'adozione della misura cautelare reale solo se di immediata evidenza, ipotesi questa ricorrente nella fattispecie in esame per essersi la Milioti premunita, nel conferire incarico ad un professionista, di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera assentita dall'Ufficio del Genio Civile per l'attingimento dell'acqua e dal [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento per la concessione dell'area su cui realizzare l'intervento, opera che era stata perciò realizzata mediante comunicazione a mezzo di C.I.L.A. sul presupposto nella non necessità di un titolo abilitativo [OSCURATO:PERSONA] Il primo ed il secondo motivo, tra loro intrinsecamente connessi e dunque esaminabili congiuntamente, non possono ritenersi fondati. E' pacifico che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], esercente un'attività ricettiva ubicata nell'agro agrigentino comprensiva di aree destinate alla messa a dimora di piante autoctone e di prato, abbia ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ufficio comunale del Genio Civile ad alimentare il proprio impianto di irrigazione con le acque del limitrofo torrente Cottone nei limiti della volumetria contenuta in 949 mc annui previa installazione di apposito misuratore volumetrico, nonché la concessione da parte del [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'area demaniale interessata, per il passaggio delle tubazioni idriche necessarie a trasportare l'acqua del torrente nel fondo asservito "a tergo della cunetta stradale" espressamente menzionata. Risulta altresì dalla ricostruzione in fatto ad opera del Tribunale e comunque non contestato in ricorso che costei abbia realizzato, per il tramite del progettista incaricato [OSCURATO:PERSONA], oltre alle opere di scavo per la posa in opera delle tubazioni idriche, un manufatto in cemento armato, definito dall'ordinanza impugnata come cisterna e dalla difesa come anelli dello stesso materiale, posizionato all'interno dell'alveo del torrente e collegato tramite cavi elettrici alle condutture idriche. È proprio sulla realizzazione di tale opera e soprattutto sul suo posizionamento all'interno del letto del corso d'acqua che si fondano le condivisibili osservazioni dei giudici della cautela in ordine alla ravvisabilità del fumus del reato edilizio e paesaggistico provvisoriamente contestati. Vale su tutti il rilievo che trattandosi di opera realizzata su bene demaniale la Milioti non avesse, all'infuori dell'autorizzazione per attingere l'acqua dal torrente Cottone nei limiti della volumetria consentita a fini di irrigazione rilasciatale dall'ufficio del Genio Civile, alcun titolo per effettuare interventi sul territorio di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Agrigento che aveva le esclusivamente consentito l'utilizzo di un'area per il passaggio delle tubazioni idriche tra il punto di attingimento e il fondo asservito, invece, nella sua disponibilità. Ciò viene compiutamente messo a fuoco dai giudici del riesame che, nel richiamare l'oggetto delle conseguite autorizzazioni osservano come emblematica risulti la mancata menzione di detto manufatto nella CILA, presentata dal progettista sul presupposto che si trattasse di interventi cd. di edilizia libera, per l'esecuzione dei lavori concernenti, come ivi espressamente indicato, esclusivamente l'esecuzione di scavi per posa di tubazioni idriche ed elettriche, così come eloquente sia la circostanza che nella relazione tecnica allegata alla suddetta comunicazione, ove viene, per vero, prevista la realizzazione di un sistema di elettropompa, nulla venga precisato sulla sua collocazione, genericamente indicata "in prossimità del torrente Cottone". Non vale richiamare quanto al reato edilizio, così come fa la difesa, l'art. 3 della L.Reg. Sicilia n. 16/2016 che consente in assenza di alcun titolo abilitativo alla lett. m) la realizzazione di cisterne ed opere interrate connesse e alla lettera o) le opere di presa e distribuzione di acque di presa e distribuzione di acque di irrigazione in zone agricole/posto che il posizionamento di una cisterna o comunque di un'autopompa all'interno dell'alveo di un corso d'acqua è opera ben diversa dall'interramento della stessa sulla nuda terra, venendo necessariamente ad interferire, in ragione del suo posizionamento, sul flusso torrentizio naturale, come del resto implicitamente riconoscono gli sessi ricorrenti rilevando come si trattasse di opera funzionale ad evitare che "i naturali smottamenti delle pareti dell'ansa potessero travolgere la pompa pregiudicandone il funzionamento". Né maggior pregio riveste l'invocata applicabilità della lettera o) che annovera tra le opere di edilizia libera quelle "di presa e distribuzione di acque di acque di irrigazione in zone agricole", che contemplando il solo sistema di canalizzazione attraverso tubature delle acque non ha nulla a che vedere con l'installazione di un sistema elettrico inserito all'interno di un manufatto in cemento armato volto ad alterare la morfologia dell'alveo di un corso torrentizio, così come del flusso naturale delle acque stante la potenziale natura ostruttiva dell'elemento estraneo ivi interrato. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi del resto anche per il reato paesaggistico. L'allegato A al d.P.R. 31/2017, che indica gli interventi non soggetti, secondo quanto disposto dall'art. 2 del medesimo testo di legge, ad autorizzazione paesaggistica, prevede al punto A.15 esclusivamente le opere realizzabili nel sottosuolo che, come correttamente rilevato dal Tribunale siciliano, sono ben diversi da quelli eseguibili all'interno di un corso d'acqua, invece disciplinati dal successivo punto A.25. Mentre nel primo sono ricomprese tutte quelle che opere, sia di manutenzione che di nuova realizzazione che "non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali", dizione questa che di per sé implica il riferimento alla terra consentendo sostanzialmente la realizzazione di tutte quelle opere che interessano esclusivamente il sottosuolo senza che alcunchè emerga sul soprasuolo, e non ai corsi di acqua, il successivo punto A.25 consente all'interno dei corsi d'acqua, oltre agli interventi sulla vegetazione volti a ristabilire il deflusso dell'acqua che possono quindi contemplare anche la rimozione o l'asporto di piante o rami ivi prospicienti che siano di ostacolo alla naturale portata del flusso idrico, soltanto operazioni di natura manutentiva ordinaria per quanto concerne gli alvei e le sponde, escludendo solo perciò l'installazione nel letto del torrente di un manufatto in cemento armato, cisterna od anelli che siano, che è comunque, ancorchè interrato, un'opera dì nuova realizzazione. Conclusione questa che viene del resto avvalorata dallo stesso contenuto della determinazione dirigenziale che onerava la concessionaria di munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di opere sull'area della quale le era stato consentito l'uso per le finalità già indicate. 2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Vertendosi in ambito dì provvedimento cautelare al gìudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, che, nella specie, attesa la natura contravvenzionale dei reati ipotizzati ad integrare i quali è sufficiente la colpa, non consente accertamenti che vadano al di là della loro insussistenza rilevabile ictu ()cui/ (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 26007 del 05/04/2019 - dep. 12/06/2019, Pucci, Rv. 276015) Tra queste non rientrano le allegazioni della Milioti volte a rivendicare la propria buona fede ed un affidamento incolpevole al tecnico cui si era rivolta per la progettazione delle opere che postulano un accertamento incompatibile con la presente fase cautelare, a fronte della rilevata sussistenza di violazioni della normativa edilizia ed ambientale stante la realizzazione di opere in assenza dei necessari titoli abilitativi. I ricorsi devono essere, in conclusione, rigettati, seguendo a tale esito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricor
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