CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 26805/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente in data 10/06/2026;considerato che il motivo di ricorso, con cui si contesta vizio dellamotivazione posta a base della sentenza impugnata, risulta formulato in termininon consentiti dalla legge in questa sede, essendo volto a prefigurare unadiversa valutazione e un diverso apprezzamento della rilevanza delle emergenzeprobatorie, per giungere ad un diverso giudizio in ordine alla responsabilità per ilreato di ricettazione (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01);che, inoltre, le doglianze avanzate dalla difesa nel ricorso, là dove tendonoad escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 648 cod. pen., asserendo lapartecipazione del ricorrente alla realizzazione del reato presupposto di cuiall’art. 473 cod. pen., risultano anche manifestamente infondate, dovendosisottolineare che «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorrela prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delittopresupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario. » (cfr.ex plurimis, Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 08/02/2022, Desideri, Rv.282955 – 01) come chiaramente evidenziato dalla Corte di appello nel caso dispecie, con argomentazioni logiche e prive di aporie, che hanno richiamato anchele dichiarazioni spontanee del ricorrente all’evidenza disattendendole;che, in conclusione, deve sottolinearsi come, nel caso di specie, i giudici diappello, con congrua e logica motivazione, conforme ai principi consolidati nellagiurisprudenza di questa Corte, hanno ritenuto correttamente integrato il delittodi ricettazione, a fronte del rinvenimento dell’imputato nella disponibilità, ai finidi vendita, di diversi beni contraffatti;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]