CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 33904/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5458/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di FIRENZE cron. n. 3/201 9 depositatoil 11/01/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e q uale a mministratore u nico d ella C IR [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] S . r . l ., avverso il decreto con cui il Giudice delegato al Fallimento CIR [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva autorizzato il curatore fallimentare a non costituirsi nel giudizio n. 7/2015 (recte 1819/2017) R.G. pendente dinanzi alla Corte di appello di Firenze, promosso dalla società in bonis per la riforma della sentenza del T ribunale di Firenze che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa società nei suoi confronti, revocandolo. 2. – Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], sempre in proprio e n.q., ha proposto ricorso per cassazione affidato a du e motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. – Entrambi i motivi sono rubricat i « Violazione dell’art. 111 VI comma della Costituzione in relazione all’art. 360 1° co. n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ma mentre nel primo si contesta che il collegio avrebbe erroneamente « fondato il proprio convincimento sulla base del fatto che dalla sola documentazione del reclamo non si evinceva che i termini per la riassunzione del procedimento di appello erano scaduti » , con il secondo si censura la valutazione collegiale circa la non convenienza di «portare avanti un giudizio di appello con rischio di soccombenza per un credito di entità limitata». 4. – Le censure sono inammissibil i , in quanto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale fallimentare, emesso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., confermativo del diniego di autorizzazione al curatore a promuovere un'azione civile, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria, che esaurisce i suoi effetti all'interno del fallimento (quale condizione per il successivo agire in contenzioso del curatore) e risente della natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi (di direzione, sorveglianza ed autorizzazione) che l'art. 25, comma primo, l.fall. gli attribuisce (Cass.22959/2012; conf. ex multis Cass. 24432/2019, 13288/2004, 8666/2000). 5. – A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 6. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a n