CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21274/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di RomaSentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia DiNardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 febbraio 2026, depositata il 9 marzo 2026, ilTribunale di Roma, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dalla Procuradella Repubblica presso il Tribunale locale, avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari dello stesso Tribunale del 16 agosto 2025, che avevarespinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lovede indagato del reato di partecipazione a un’associazione per delinquerefinalizzata al traffico di sostanza stupefacente, per lo più del tipo cocaina, facentecapo a [OSCURATO:PERSONA], operante in Roma e [OSCURATO:PERSONA] dal 10maggio 2024 e tutt’ora permanente, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309(capo 50), nonché di un reato fine, ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990(capo 49), ha applicato al predetto la misura richiesta.2. Avverso tale ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, hainterposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione degli artt. 274, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc.pen., nonché vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari.Si censura che il Tribunale di Roma abbia ritenuto sussistenti le esigenzecautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nonostante lecondotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] siano cessate nel mese di ottobre 2024, circa unanno e cinque mesi prima dell’applicazione della misura, in assenza di ulterioricondotte, come evincibili dai certificati penali in atti, sintomatiche di perdurantepericolosità.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio dimotivazione, in ordine alla ritenuta adeguatezza della sola misura custodiale.Si lamenta, in particolare, richiamando le argomentazioni già sviluppate conriferimento al primo motivo, che i giudici della cautela abbiano fornito unamotivazione apparente, omettendo di prendere in considerazione il cd. «temposilente», in assenza di elementi idonei a comprovare la persistente pericolositàdell’indagato, sostenendo illogicamente che una misura meno afflittiva non fosseidonea a scongiurare il pericolo che l’indagato potesse ristabilire i contatti con icorrei (uno dei quali madre del ricorrente), nonostante tali rapporti fosserocessati a ottobre 2024.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. In data 30 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha depositatorequisitoria, concludendo nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo di doglianza, riguardante le esigenze cautelari, èaspecifico, in quanto il ricorrente formula critiche generiche, a fronte di unapparato argomentativo, privo di illogicità e coerente con i principi elaborati inmateria.2.1. Va ricordato che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, allaluce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesicostituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essereespressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arcotemporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurantepericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che nonsussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod.proc. pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02). Conspecifico riferimento alle misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si è affermato che la sussistenza delle esigenzecautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desuntada specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che talefattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamentel'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincoloassociativo previsti per il diverso delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., sicchérisulta a essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata,della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti ilrecesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo (Sez. 4, n. 19751del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 - 01; Sez. 1, n. 386 del 07/11/2023,dep. 2024, Hamamustafa, Rv. 285552 - 01). In tale solco si è, altresì, precisato,con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, chela prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alladata ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione direati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimogrado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione diappartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito dellaquale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la merarescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata lapresunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293- 01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01).2.2. L’ordinanza impugnata si è allineata a tali principi, rilevando che nonrisultavano offerti elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità, talinon essendo né le modalità e le circostanze dell’azione, né la personalitàdell’indagato, soffermandosi, poi, diffusamente sulla non significatività del lassotemporale trascorso, posto che le cessioni di sostanza stupefacente si eranoestese fino a epoca prossima rispetto all’adozione della misura. Il Tribunale, conragionamento coerente e privo di aporie logiche, ha sottolineato la particolareresistenza dell’organizzazione, la quale aveva continuato a operareincessantemente nonostante gli intervenuti arresti e sequestri, spostandoterritorialmente le piazze di spaccio. Quanto poi alla personalità dell’indagato, ilTribunale ha fornito una motivazione specifica, evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA] avevafornito il proprio contributo all’associazione mentre il capo era sottoposto agliarresti domiciliari, dimostrando un’estrema spregiudicatezza, e valorizzando, ariprova del suo radicato inserimento nell’ambiente del traffico di droga, gli strettilegami con il capo e gli altri partecipi, la presenza di plurimi precedenti penaliche, sia pure non specifici, denotavano la sua indifferenza alle condanne subite.3. Medesime considerazioni valgono anche per il secondo motivo,concernente la scelta della misura.Il Tribunale del riesame ha espressamente escluso la sussistenza di elementiidonei al superamento della presunzione di adeguatezza di cui all’art. 275, co. 3,c.p.p., richiamando le argomentazioni già svolte sulle specifiche modalità dellacondotta e sulla personalità dell’indagato (pag. 18), ritenendo, con uno sviluppoargomentativo coerente, che misure meno afflittive, rimesse alla spontaneaosservanza e all’autocontrollo, non avrebbero impedito all’indagato di riprenderei contatti con i sodali in vista di nuove operazioni nel settore in cui era risultatostabilmente radicato, e da cui non aveva mai fornito prova di voler recedere.A fronte di tale motivazione, il ricorso si limita a contrapporre una diversavalutazione di merito, prospettando come meramente congetturali conclusioniche, invece, trovano puntuale fondamento nel percorso argomentativodell’ordinanza.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria,determinata in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, in favore dellaCassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso, il 20/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]