CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1295-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2834/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co kA_ [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la pronuncia della CTP di Napoli ove non erano apprezzate le ragioni della società contribuente in tema di operazioni oggettivamente inesistenti. Più in particolare, il giudice di secondo grado ha statuito su diversi principi, proposti dal privato appellante, segnatamente in tema di raddoppio termini a seguito di fatti penalmente rilevanti, nonché sulla fondatezza degli accertamenti bancari, basati su anomalia di prelevamenti per conti, immediatamente dopo il versamento di contanti su conti comunque riferibili al contribuente. Il ricorso è affidato ad unico motivo, articolato in doglianze subordinate ed ulteriormente gradate, cui replica il patrono erariale spiegando tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, il patrono di parte privata ha depositato comunicazione di rinuncia al mandato. CONSIDERATO In via pregiudiziale di rito occorre ricordare come la revoca o la rinuncia del mandato o gli altri eventi interruttivi del processo in genere di cui agli articoli 299 e ss c.p.c. non abbiano effetto nel giudizio per cassazione, caratterizzato da un sostanziale impulso d'ufficio (cfr. Cass. I, n. 20235/2004), donde 4i può procedere all'esame del ricorso. Ric. 2021 n. 01295 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Con l'unico motivo si prospetta omessa motivazione per taluni recuperi, per altri motivazione abnorme ed illogica, quindi sostanzialmente non resa in violazione dell'art. 36 d.lgs. n.546/1992 in parametro all'art. 360 n. 4 c.p.c.; in subordine decisione assunta in violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. perché resa sulla base di prove non allegate; ove ritenuta motivata, la pronuncia risulta assunta in violazione dell'art. 2729 c.c., in parametro all'art. 360 n. 3 c.p.c., perché resa su presunzioni sfornite dei requisiti di legge. Il motivo si sostanzia in un inammissibile coacervo di censure, alcune senza individuazione del parametro di cui all'art. 360 c.p.c., tese a sollecitare una rivisitazione del merito, inibita a questa Suprema Corte di legittimità. Ed infatti è ammissibile il ricorso per cassazione, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. N'. n. 14756/2020). È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione Ric. 2021 n. 01295 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Per completezza argomentati-va, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del Ric. 2021 n. 01295 sez. MT - ud. 08-06-2022 -4- sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor