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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 10727/2026

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CCOLI;1389 - controricorrente -avverso la sentenza n. 530/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 16/06/2021 R.G.N. 1518/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026Data pubblicazione 22/04/20261.

Il Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento delricorso di [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'AziendaSanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza, dapprima coadiutoreamministrativo cat.

B, dal 2003 assistente amministrativocat.

C, che aveva proposto ricorso per l'accertamento didequalificazione subita dall'1.2.2003, per il riconoscimentodel diritto a essere adibita a mansioni proprie della qualificae categoria di appartenenza di assistente amministrativo VIlivello, per l'accertamento di danno alla salute conseguentea mobbing e per la condanna del datore di lavoro alrisarcimento di tutti i danni, escluso il mobbing ma ritenutoprovato il demansionamento, ordinava all'azienda sanitarial'assegnazione della dipendente alle mansioni di formaleinquadramento e la condannava al risarcimento dei danninon patrimoniali liquidati in complessivi € 63.125,51,parametrati a danno biologico di un quarto del 40% secondole tabelle del Tribunale di Milano, integrato in misura del 15%a titolo di danno morale.2.

Pronunciandosi sugli appelli di entrambe le parti, riunitia norma dell'art. 335 c.p.c., la Corte d'Appello di Catanzarorigettava l'appello proposto dalla lavoratrice e accoglieval'appello dell'azienda sanitaria, con conseguente riformadella sentenza di primo grado e integrale rigetto del ricorsointroduttivo del giudizio.3.

Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre lalavoratrice con cinque motivi, illustrati da memoria; resistel’azienda sanitaria con controricorso.Numero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 10727/2026Data pubblicazione 22/04/20261.

In via preliminare, avendo provveduto partecontroricorrente al deposito del controricorso in data20.1.2022, senza previa notifica alla parte ricorrente neldomicilio eletto, in base alla versione vigente rationetemporis dell’art. 370 c.p.c., il controricorso è inammissibile;infatti, divenuta la regola la trattazione camerale e quella inudienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunqueapplicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., norma che, aifini della tempestività del controricorso, prevede(va) ilrispetto del duplice termine di legge per la notifica (comma1) e per il deposito dell’atto notificato (comma 3); rimangonoa carico della parte inosservante delle regole del rito leconseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delledifese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione,con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza,alcuna attività difensiva è più consentita (cfr. Cass. n.23921/2020, n. 13799/2024, n. 21099/2024).2.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazioneo falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degliartt. 325 e 326 c.p.c., censurando la circostanza che la Cortenon ha considerato tardivo e, perciò, inammissibile, l’appellodall’ASP Cosenza, intervenuto dopo il decorso del termine digiorni 30 dalla notifica della sentenza di primo grado.3.

Il motivo è infondato.4.

Invero, nel processo civile ordinario e nel processo dellavoro le notificazioni alla parte costituita con un procuratoresi effettuano nei confronti di quest’ultimo, regola che valeanche per la notificazione della sentenza ai fini dellaNumero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026decorrenza del termine breve per impugnare (cfr.

CassN.u mner.o di raccolta generale 10727/2026Data pubblicazione 22/04/202626416/2023, n. 7527/2010).5.

Nel caso di specie, la notifica della sentenza di primogrado risulta effettuata alla parte e non al procuratorecostituito (quantunque componente dell’Avvocatura interna,ma senza richiamo dello stesso, e quindi con operatività dellaregola generale).6.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., l’appellodell’Azienda sarebbe risultato ammissibile come appelloincidentale tardivo.7.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduceviolazione o falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.) dell’art. 2103 c.c., censurando la pronuncia dellaCorte distrettuale nella parte in cui, in riforma della sentenzadi primo grado, ha invertito l’onere della prova e, perciò,disconosciuto il demansionamento rivendicato, senza chel’Azienda abbia dimostrato di avere adempiuto al suo obbligodi adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è statoassunto.8.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.9.

Nella motivazione della sentenza impugnata sono stateesaminate le declaratorie contrattuali, nel senso che lemansioni allegate e riferite dai testimoni erano riconducibilial livello di inquadramento.10.

In sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto le mansioniassegnate alla dipendente riconducibili all'area C diinquadramento, e quindi non condivisibile la sentenza diprimo grado (la quale, analizzate le declaratorie contrattuali,aveva individuato nell’autonomia e responsabilità l'elementocaratterizzante la categoria C rispetto a quella B), in quantoi requisiti di autonomia e responsabilità sono richiamati perNumero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026entrambi i livelli, differenziandosi solo per il diverso grNaumdeoro di raccolta generale 10727/2026Data pubblicazione 22/04/2026(nell'ambito di prescrizione di massima, ovvero secondometodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo).Ha evidenziato, nel merito, che anche per sua espressaammissione, la lavoratrice si era occupata di autorizzarespecifiche pratiche; che detta attività autorizzativa nonpoteva ritenersi estranea al mansionario contrattualedell'assistente amministrativo, che prevede “ricezione eistruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività diinformazione ai cittadini, collaborazione ad attività diprogrammazione studio e ricerca”, così come rientrava nelprofilo il ritiro delle impegnative, non estraneo all’attività diricezione e istruttoria di documenti prevista dalla declaratoriacontrattuale; che il coordinamento e il controllo di altrioperatori non caratterizzano necessariamente il profiloperché meramente eventuali.

Ha concluso affermando che“dall'istruttoria espletata deve ritenersi che non sia emersoalcun demansionamento e che i testi nel confermare i capitolidi cui al ricorso non hanno fatto altro che confermare attivitàlavorative che ben si collocano nelle previsioni contrattualidel sesto livello”, ritenendo irrilevante che le medesimel'originaria ricorrente era inquadrata nel livello inferiore(potendo essere ipotizzato per quel diverso arco temporalelo svolgimento di mansioni superiori) e che lo svolgimento didemansionamento.11.

In tale ragionamento, con cui il motivo di ricorso nonsi confronta adeguatamente, non è ravvisabile la lamentatainversione dell’onere della prova in materia didemansionamento, giudicato insussistente per la conformitàNumero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026delle mansioni dimostrate all’inquadramento dNuemllearo di raccolta generale 10727/2026Data pubblicazione 22/04/2026dipendente; con conseguente inammissibilità delle censureconcernenti la valutazione delle prove testimoniali,inammissibili in sede di legittimità, in presenza, come nellaspecie, di congrua e logica motivazione.12.

Con il terzo motivo parte ricorrente deduce nullità dellasentenza impugnata (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) perviolazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., sostenendoche la Corte territoriale ha omesso di valutare le censurecontenute nei motivi di appello afferenti alla quantificazionedel danno da demansionamento nel corso del procedimentodi primo grado.13.

Il motivo è infondato in via derivata, per assorbimentodeterminato dal rigetto del secondo motivo.14.

Con il quarto motivo parte ricorrente deduce violazioneo falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) deldisposto di cui all'allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999 che hadefinito i compiti e le mansioni afferenti la categoria-qualifica C) del dipendente assunto in ambito sanitario,sostenendo che la Corte di merito non ha considerato i fattie le testimonianze che avrebbero dimostrato la mancataassegnazione alla dipendente delle funzioni di cat.

C),rimanendo relegata svolgere quelle della categoria inferiore15.

Il motivo è inammissibile.16.

Oltre a quanto già sopra rilevato con riferimento alsecondo motivo, osserva il Collegio che spettano al giudicedi merito la selezione e valutazione delle prove a base delladecisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivatoconvincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere,Numero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di Nuumnearo di raccolta generale 10727/2026Data pubblicazione 22/04/2026prova, senza necessità di esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante odi enunciare specificamente che la controversia può esseredecisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, ilgiudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado dimerito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nelladecisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame(v.

Cass. n. 27415/2018, n. 29730/2020, n. 20553/2021, n.5412/2025).17.

Nella specie, si denuncia non tanto l’interpretazionedella contrattazione collettiva, ma l’accertamento di fattosotteso alla sua applicazione in concreto; siffatta censura nonintegra un vizio di sussunzione, ma si traduce in una richiestadi rivalutazione dei fatti storici, non utilmente sviluppabile inquesta sede (cfr. Cass.

S.U. 34476/2019).18.

Con il quinto motivo parte ricorrente deduce omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.);sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non hacorrettamente valutato la mancanza del personal computerquale fatto decisivo e probatorio per il riconoscimento deldemansionamento, atteso che la dipendente nella sua qualitàdi assistente amministrativo doveva scrivere a mano gli atti.19.

Il motivo è inammissibile.20.

Come chiarito da Cass.

S.U. n. 8053/2014, l'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellaNumero registro generale 687/2022sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 10727/2026di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale aData pubblicazione 22/04/2026dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato",testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività",fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie.

A detti requisiti non risponde il motivo in esame.21.

Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato.22.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado,stante l’evidenziata inammissibilità del controricorso.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 17 marzo2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 10727/2026Data pubblicazione 22/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CCOLI;1389 - controricorrente -avverso la sentenza n. 530/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 16/06/2021 R.G.N. 1518/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026Data pubblicazione 22/04/20261. Il Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento delricorso di [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'AziendaSanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza, dapprima coadiutoreamministrativo cat. B, dal 2003 assistente amministrativocat. C, che aveva proposto ricorso per l'accertamento didequalificazione subita dall'1.2.2003, per il riconoscimentodel diritto a essere adibita a mansioni proprie della qualificae categoria di appartenenza di assistente amministrativo VIlivello, per l'accertamento di danno alla salute conseguentea mobbing e per la condanna del datore di lavoro alrisarcimento di tutti i danni, escluso il mobbing ma ritenutoprovato il demansionamento, ordinava all'azienda sanitarial'assegnazione della dipendente alle mansioni di formaleinquadramento e la condannava al risarcimento dei danninon patrimoniali liquidati in complessivi € 63.125,51,parametrati a danno biologico di un quarto del 40% secondole tabelle del Tribunale di Milano, integrato in misura del 15%a titolo di danno morale.2. Pronunciandosi sugli appelli di entrambe le parti, riunitia norma dell'art. 335 c.p.c., la Corte d'Appello di Catanzarorigettava l'appello proposto dalla lavoratrice e accoglieval'appello dell'azienda sanitaria, con conseguente riformadella sentenza di primo grado e integrale rigetto del ricorsointroduttivo del giudizio.3. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre lalavoratrice con cinque motivi, illustrati da memoria; resistel’azienda sanitaria con controricorso.Numero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 10727/2026Data pubblicazione 22/04/20261. In via preliminare, avendo provveduto partecontroricorrente al deposito del controricorso in data20.1.2022, senza previa notifica alla parte ricorrente neldomicilio eletto, in base alla versione vigente rationetemporis dell’art. 370 c.p.c., il controricorso è inammissibile;infatti, divenuta la regola la trattazione camerale e quella inudienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunqueapplicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., norma che, aifini della tempestività del controricorso, prevede(va) ilrispetto del duplice termine di legge per la notifica (comma1) e per il deposito dell’atto notificato (comma 3); rimangonoa carico della parte inosservante delle regole del rito leconseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delledifese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione,con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza,alcuna attività difensiva è più consentita (cfr. Cass. n.23921/2020, n. 13799/2024, n. 21099/2024).2. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazioneo falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degliartt. 325 e 326 c.p.c., censurando la circostanza che la Cortenon ha considerato tardivo e, perciò, inammissibile, l’appellodall’ASP Cosenza, intervenuto dopo il decorso del termine digiorni 30 dalla notifica della sentenza di primo grado.3. Il motivo è infondato.4. Invero, nel processo civile ordinario e nel processo dellavoro le notificazioni alla parte costituita con un procuratoresi effettuano nei confronti di quest’ultimo, regola che valeanche per la notificazione della sentenza ai fini dellaNumero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026decorrenza del termine breve per impugnare (cfr. CassN.u mner.o di raccolta generale 10727/2026Data pubblicazione 22/04/202626416/2023, n. 7527/2010).5. Nel caso di specie, la notifica della sentenza di primogrado risulta effettuata alla parte e non al procuratorecostituito (quantunque componente dell’Avvocatura interna,ma senza richiamo dello stesso, e quindi con operatività dellaregola generale).6. In ogni caso, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., l’appellodell’Azienda sarebbe risultato ammissibile come appelloincidentale tardivo.7. Con il secondo motivo parte ricorrente deduceviolazione o falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.) dell’art. 2103 c.c., censurando la pronuncia dellaCorte distrettuale nella parte in cui, in riforma della sentenzadi primo grado, ha invertito l’onere della prova e, perciò,disconosciuto il demansionamento rivendicato, senza chel’Azienda abbia dimostrato di avere adempiuto al suo obbligodi adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è statoassunto.8. Il motivo non è meritevole di accoglimento.9. Nella motivazione della sentenza impugnata sono stateesaminate le declaratorie contrattuali, nel senso che lemansioni allegate e riferite dai testimoni erano riconducibilial livello di inquadramento.10. In sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto le mansioniassegnate alla dipendente riconducibili all'area C diinquadramento, e quindi non condivisibile la sentenza diprimo grado (la quale, analizzate le declaratorie contrattuali,aveva individuato nell’autonomia e responsabilità l'elementocaratterizzante la categoria C rispetto a quella B), in quantoi requisiti di autonomia e responsabilità sono richiamati perNumero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026entrambi i livelli, differenziandosi solo per il diverso grNaumdeoro di raccolta generale 10727/2026Data pubblicazione 22/04/2026(nell'ambito di prescrizione di massima, ovvero secondometodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo).Ha evidenziato, nel merito, che anche per sua espressaammissione, la lavoratrice si era occupata di autorizzarespecifiche pratiche; che detta attività autorizzativa nonpoteva ritenersi estranea al mansionario contrattualedell'assistente amministrativo, che prevede “ricezione eistruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività diinformazione ai cittadini, collaborazione ad attività diprogrammazione studio e ricerca”, così come rientrava nelprofilo il ritiro delle impegnative, non estraneo all’attività diricezione e istruttoria di documenti prevista dalla declaratoriacontrattuale; che il coordinamento e il controllo di altrioperatori non caratterizzano necessariamente il profiloperché meramente eventuali. Ha concluso affermando che“dall'istruttoria espletata deve ritenersi che non sia emersoalcun demansionamento e che i testi nel confermare i capitolidi cui al ricorso non hanno fatto altro che confermare attivitàlavorative che ben si collocano nelle previsioni contrattualidel sesto livello”, ritenendo irrilevante che le medesimel'originaria ricorrente era inquadrata nel livello inferiore(potendo essere ipotizzato per quel diverso arco temporalelo svolgimento di mansioni superiori) e che lo svolgimento didemansionamento.11. In tale ragionamento, con cui il motivo di ricorso nonsi confronta adeguatamente, non è ravvisabile la lamentatainversione dell’onere della prova in materia didemansionamento, giudicato insussistente per la conformitàNumero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026delle mansioni dimostrate all’inquadramento dNuemllearo di raccolta generale 10727/2026Data pubblicazione 22/04/2026dipendente; con conseguente inammissibilità delle censureconcernenti la valutazione delle prove testimoniali,inammissibili in sede di legittimità, in presenza, come nellaspecie, di congrua e logica motivazione.12. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce nullità dellasentenza impugnata (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) perviolazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., sostenendoche la Corte territoriale ha omesso di valutare le censurecontenute nei motivi di appello afferenti alla quantificazionedel danno da demansionamento nel corso del procedimentodi primo grado.13. Il motivo è infondato in via derivata, per assorbimentodeterminato dal rigetto del secondo motivo.14. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce violazioneo falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) deldisposto di cui all'allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999 che hadefinito i compiti e le mansioni afferenti la categoria-qualifica C) del dipendente assunto in ambito sanitario,sostenendo che la Corte di merito non ha considerato i fattie le testimonianze che avrebbero dimostrato la mancataassegnazione alla dipendente delle funzioni di cat. C),rimanendo relegata svolgere quelle della categoria inferiore15. Il motivo è inammissibile.16. Oltre a quanto già sopra rilevato con riferimento alsecondo motivo, osserva il Collegio che spettano al giudicedi merito la selezione e valutazione delle prove a base delladecisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivatoconvincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere,Numero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di Nuumnearo di raccolta generale 10727/2026Data pubblicazione 22/04/2026prova, senza necessità di esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante odi enunciare specificamente che la controversia può esseredecisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, ilgiudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado dimerito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nelladecisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame(v. Cass. n. 27415/2018, n. 29730/2020, n. 20553/2021, n.5412/2025).17. Nella specie, si denuncia non tanto l’interpretazionedella contrattazione collettiva, ma l’accertamento di fattosotteso alla sua applicazione in concreto; siffatta censura nonintegra un vizio di sussunzione, ma si traduce in una richiestadi rivalutazione dei fatti storici, non utilmente sviluppabile inquesta sede (cfr. Cass. S.U. 34476/2019).18. Con il quinto motivo parte ricorrente deduce omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.);sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non hacorrettamente valutato la mancanza del personal computerquale fatto decisivo e probatorio per il riconoscimento deldemansionamento, atteso che la dipendente nella sua qualitàdi assistente amministrativo doveva scrivere a mano gli atti.19. Il motivo è inammissibile.20. Come chiarito da Cass. S.U. n. 8053/2014, l'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellaNumero registro generale 687/2022sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 10727/2026di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale aData pubblicazione 22/04/2026dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato",testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività",fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie. A detti requisiti non risponde il motivo in esame.21. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato.22. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado,stante l’evidenziata inammissibilità del controricorso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 17 marzo2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 687/2022Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 10727/2026Data pubblicazione 22/04/2026
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