Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 aprile 1970

Cassazione n. 45636/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/4/1970 avverso l'ordinanza del 4/6/2021 del Tribunale del riesame di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] -e generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], chc ha c liesto accogliersi il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4/6/2021, il Tribunale del riesame di Messina rigettEN.3 il r corso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emEsso il 30/4'2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, che aveva sottoposto a v ncolo reale somme nella disponibilità dell'indagata - quale legale rappresentante de l "Recoop s.r.l." - in ordine al delitto di cui all'art. 10 -ter, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione la Ceraolo, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla suss;isterEla dei gravi indizi di colpevolezza.

Il Tribunale, nel confermare la misura, non avrebbe valutato ;11i elementi prodotti dalla difesa, in atti, che attesterebbero che la ricorrente avrebbe adottnto tutte le iniziative per provvedere al pagamento dell'IVA dovuta, non riuscendovi solo per cause a lei non imputabili, quali l'avvenuto incasso dello stesso importo soltanto nell'aprile 2C 19, ossia a quasi un anno e mezzo dalla scadenza del termine per il versamento (27/12/2013), con conseguente crisi di liquidità.

Emergerebbe, dunque, un'ipotesi di forza magg o -e, in qua ito la ricorrente si sarebbe trovata nell'impossibilità di reperire le risorse necessarie all'adempimento tributario; quel che, peraltro, troverebbe conferma nella rateizzazione poi ottenuta, rima della scadenza del termine citato, ed alla quale la Ceraolo non avrebbe finora fatto frcril:e - senza, tuttavia, decaderne - solo a causa dell'emergenza epidemiologica.

Proprio in ragione di ciò, dunque, troverebbe applicazione l'art. 12-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, in forza c el qu3le la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'arar° anc he in presenza di sequestro; - lo stesso vizio di motivazione è poi dedotto con riguardo alla scelta C flla misura applicata, sul presupposto che - a fronte di un importo di 10.265,44 euro presenta sul conto corrente della società alla data di scadenza dell'obbligo tributario - il sequestro non av -ebbe potuto colpire una somma maggiore, lì successivamente pervenuta.

3. Con requisitoria scritta del 25i6 /2021, il Procuratore generale presso ques:a Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

Con successiva memoria del 25/..0/20 ?l, il difensore della ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

4. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per cassaziome prc posto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il s ndaci•to di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione cli 'violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o a presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza ci pre:ise r orme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudiz o d legitimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell art. 60E, !tesso codice (v., per tutte: Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc. 3evilacquil, Rv. 226710; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

5. Tanto premesso in termini generali, il ricorso proposto risulta rnarvrestarnente infondato, in quanto, per un verso, sostenuto da argomenti generici e, per altrc verso, or iv di (.014.4 fAbvals un'effettiva censura alle considerazioni spese dal Tribunale per confermare la ritenere tutt'altro che assenti o di mera apparenza.

6. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, lamenta che la "Recoop" avrebbe incassa:o l'IVA in contestazione (dalla "[OSCURATO:PERSONA]) soltanto nell'aprile 2019, :)ur a' fendo emesso una regolare fattura - comprensiva della stessa imposta - già nel 2017, a s:hguitc della quale avrebbe però ottenuto il pagamento della sola somma imponibile; ne sarebbe derivata, quindi, un'improvvisa ed incolpevole crisi di liquidità, a seguito della qt.a e, :ieralt -o, la ricorrente avrebbe adottato tutte le iniziative volte al pagamento del tribLto, in effetti poi rateizzato.

Di tutto ciò, documentato in atti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto.

7. Ebbene, osserva il Collegio che questa tesi non può essere a cc*a, perché inammissibile.

7.1. Come già accennato, infatti, la stessa risulta palesemente generica, riD'i indi :ando quali sarebbero state le iniziative adottate dalla Ceraolo per fronteggiare la crisi di liquidità, neppure accennate, e, a monte, quale entità questa avrebbe assunto; ciì, pei altro, considerando che il Tribunale ha evidenziato che la Recoop, pur non incassan io na{ 201 -/ VIVA (ricevuta in toto solo successivamente), aveva comunque ottenuto il pagarreito del rElativo imponibile, per un ammontare ampiamente superiore alla stessa imposta qui in contesta zione (peraltro, all'atto delle verifiche fiscali, la società aveva incassato interamente i corrispettivi, comprensivi di IVA).

L'eventuale crisi di liquidità, dunque, avrebbe dovuto esser a-gorm ntata con differenti (e specifici) riferimenti, ed il ricorso avrebbe dovuto indicare quali c1ocurn ?.nti - pur in atti - il Tribunale non avrebbe valutato al riguardo, così da sostenere la doglializa di omessa motivazione; di tutto ciò, tuttavia, l'impugnazione non dà contc, lirnitandcsi ad affermazioni vaghe e prive di effettivo contenuto.

Negli stessi termini, poi, il ricorsc è ge ierico anche quanto alle ragioni per le quali la società avrebbe fatturato l'intero (compre lsivo, dunque, di IVA) pur a fronte del pagamento iniziale del solo imponibile; la carisur:, infatti, si limita ad affermare che il G.i.p. ed il Tribunale non "avrebbero provveduto ad esaminare l'ampia allegazione documentale comprovante i motivi che hanno determinato Verni:.sionE delle fatture antecedentemente alla ricezione del corrispettivo e senza tenere in consii:lerazine il comportamento ineccepibile della [OSCURATO:PERSONA] che ha adottato tutte le iniz at ve per poter provvedere al versamento del tributo." Un argomento, dunque, palesemente pri /o di specificità.

7.2. La motivazione dell'ordinanza, pertanto, non merita alcuna censura nei termini proposti.

7.3. In senso contrario, peraltro, non può valere neppure il richiamo all'art. 12.-bis, il.

Igs. n. 74 del 2000, contenuto nel ricorso con riferimento all'istanza di rateizzazione avanzata dalla Ceraolo, accolta ma non adempiuta.

7.4. Interpretando la norma - a mente della quale la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuerre s , impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro» - questa Corte ha sostenutp ci e la !tessa debba essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagarnerv.) as!.unto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito (al ME ncato pagamento del debito (Sez. 3, n. 9355 del 26/1/2021, Benedetti, Rv. 28:480; Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'angela, Rv. 280014, nella cui motivazione si è precisato :he il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all'integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate 3olo ai fin della riquantificazione della misura; in termini, Sez. 3, n. 18034 del 05/02/2019, Casiglioni, Rv. 275951; Sez. 3, n. 6246 del 11/10/2018, dep. 2019, Budino, Rv. 274856Sez. 3, n. 424;'0 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384).

7.5. Ne consegue che il sequestro preventivo, e la conseguente confisca, devDno e ssere conservati sino all'integrale ed effettivo pagamento del quantum evaso (tenuto conto mche delle sanzioni applicate e degli interessi), potendo le rate già versate essere .:erit. -.e in conto solo ai fini della riquantificazione della misura; quel che, tuttavia, non appare prat cabile nella vicenda in esame, atteso il mancato pagamento di qualunque importo (con, pei altro, confermato nello stesso ricorso).

8. Manifestamente infondato, infine, risulta anche il secondo motivo di irnpugnazione, con il quale si chiede, in subordine, la riduzione della misura reale in 10.265,44 2uro, ossia nell'importo presente nel conto corrente della società alla data della scadenza de l'obbl go di versamento dell'IVA.

La censura, infatti, non considera che il sequestro è stato disiosto - fino all'ammontare di oltre 273.000 euro - in via diretta sul patrimonio dell'ente e, (prcprio) per il caso di incapienza, per equivalente su quello dell'indagata; la stessa doglianza, ioltre, non specifica quali importi siano stati sequestrati in misura superiore ai 10.265,44 euro citati, né le ragioni per le quali gli stessi - eventualmente sopravvenuti sul conto del a società non potrebbero esser riferiti direttamente od indirettamente al reato, quale forme li pro 'in°.

9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce cella senten.7.a 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nor suss stono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versa -e in :olpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria med esima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del proceclime -ito n giché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, ecidi 3tivarnente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/4/1970 avverso l'ordinanza del 4/6/2021 del Tribunale del riesame di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] -e generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], chc ha c liesto accogliersi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4/6/2021, il Tribunale del riesame di Messina rigettEN.3 il r corso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emEsso il 30/4'2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, che aveva sottoposto a v ncolo reale somme nella disponibilità dell'indagata - quale legale rappresentante de l "Recoop s.r.l." - in ordine al delitto di cui all'art. 10 -ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione la Ceraolo, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla suss;isterEla dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale, nel confermare la misura, non avrebbe valutato ;11i elementi prodotti dalla difesa, in atti, che attesterebbero che la ricorrente avrebbe adottnto tutte le iniziative per provvedere al pagamento dell'IVA dovuta, non riuscendovi solo per cause a lei non imputabili, quali l'avvenuto incasso dello stesso importo soltanto nell'aprile 2C 19, ossia a quasi un anno e mezzo dalla scadenza del termine per il versamento (27/12/2013), con conseguente crisi di liquidità. Emergerebbe, dunque, un'ipotesi di forza magg o -e, in qua ito la ricorrente si sarebbe trovata nell'impossibilità di reperire le risorse necessarie all'adempimento tributario; quel che, peraltro, troverebbe conferma nella rateizzazione poi ottenuta, rima della scadenza del termine citato, ed alla quale la Ceraolo non avrebbe finora fatto frcril:e - senza, tuttavia, decaderne - solo a causa dell'emergenza epidemiologica. Proprio in ragione di ciò, dunque, troverebbe applicazione l'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, in forza c el qu3le la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'arar° anc he in presenza di sequestro; - lo stesso vizio di motivazione è poi dedotto con riguardo alla scelta C flla misura applicata, sul presupposto che - a fronte di un importo di 10.265,44 euro presenta sul conto corrente della società alla data di scadenza dell'obbligo tributario - il sequestro non av -ebbe potuto colpire una somma maggiore, lì successivamente pervenuta. 3. Con requisitoria scritta del 25i6 /2021, il Procuratore generale presso ques:a Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. Con successiva memoria del 25/..0/20 ?l, il difensore della ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 4. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per cassaziome prc posto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il s ndaci•to di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione cli 'violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o a presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza ci pre:ise r orme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudiz o d legitimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell art. 60E, !tesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. 3evilacquil, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). 5. Tanto premesso in termini generali, il ricorso proposto risulta rnarvrestarnente infondato, in quanto, per un verso, sostenuto da argomenti generici e, per altrc verso, or iv di (.014.4 fAbvals un'effettiva censura alle considerazioni spese dal Tribunale per confermare la ritenere tutt'altro che assenti o di mera apparenza. 6. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, lamenta che la "Recoop" avrebbe incassa:o l'IVA in contestazione (dalla "[OSCURATO:PERSONA]) soltanto nell'aprile 2019, :)ur a' fendo emesso una regolare fattura - comprensiva della stessa imposta - già nel 2017, a s:hguitc della quale avrebbe però ottenuto il pagamento della sola somma imponibile; ne sarebbe derivata, quindi, un'improvvisa ed incolpevole crisi di liquidità, a seguito della qt.a e, :ieralt -o, la ricorrente avrebbe adottato tutte le iniziative volte al pagamento del tribLto, in effetti poi rateizzato. Di tutto ciò, documentato in atti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto. 7. Ebbene, osserva il Collegio che questa tesi non può essere a cc*a, perché inammissibile. 7.1. Come già accennato, infatti, la stessa risulta palesemente generica, riD'i indi :ando quali sarebbero state le iniziative adottate dalla Ceraolo per fronteggiare la crisi di liquidità, neppure accennate, e, a monte, quale entità questa avrebbe assunto; ciì, pei altro, considerando che il Tribunale ha evidenziato che la Recoop, pur non incassan io na{ 201 -/ VIVA (ricevuta in toto solo successivamente), aveva comunque ottenuto il pagarreito del rElativo imponibile, per un ammontare ampiamente superiore alla stessa imposta qui in contesta zione (peraltro, all'atto delle verifiche fiscali, la società aveva incassato interamente i corrispettivi, comprensivi di IVA). L'eventuale crisi di liquidità, dunque, avrebbe dovuto esser a-gorm ntata con differenti (e specifici) riferimenti, ed il ricorso avrebbe dovuto indicare quali c1ocurn ?.nti - pur in atti - il Tribunale non avrebbe valutato al riguardo, così da sostenere la doglializa di omessa motivazione; di tutto ciò, tuttavia, l'impugnazione non dà contc, lirnitandcsi ad affermazioni vaghe e prive di effettivo contenuto. Negli stessi termini, poi, il ricorsc è ge ierico anche quanto alle ragioni per le quali la società avrebbe fatturato l'intero (compre lsivo, dunque, di IVA) pur a fronte del pagamento iniziale del solo imponibile; la carisur:, infatti, si limita ad affermare che il G.i.p. ed il Tribunale non "avrebbero provveduto ad esaminare l'ampia allegazione documentale comprovante i motivi che hanno determinato Verni:.sionE delle fatture antecedentemente alla ricezione del corrispettivo e senza tenere in consii:lerazine il comportamento ineccepibile della [OSCURATO:PERSONA] che ha adottato tutte le iniz at ve per poter provvedere al versamento del tributo." Un argomento, dunque, palesemente pri /o di specificità. 7.2. La motivazione dell'ordinanza, pertanto, non merita alcuna censura nei termini proposti. 7.3. In senso contrario, peraltro, non può valere neppure il richiamo all'art. 12.-bis, il. Igs. n. 74 del 2000, contenuto nel ricorso con riferimento all'istanza di rateizzazione avanzata dalla Ceraolo, accolta ma non adempiuta. 7.4. Interpretando la norma - a mente della quale la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuerre s , impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro» - questa Corte ha sostenutp ci e la !tessa debba essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagarnerv.) as!.unto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito (al ME ncato pagamento del debito (Sez. 3, n. 9355 del 26/1/2021, Benedetti, Rv. 28:480; Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'angela, Rv. 280014, nella cui motivazione si è precisato :he il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all'integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate 3olo ai fin della riquantificazione della misura; in termini, Sez. 3, n. 18034 del 05/02/2019, Casiglioni, Rv. 275951; Sez. 3, n. 6246 del 11/10/2018, dep. 2019, Budino, Rv. 274856Sez. 3, n. 424;'0 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384). 7.5. Ne consegue che il sequestro preventivo, e la conseguente confisca, devDno e ssere conservati sino all'integrale ed effettivo pagamento del quantum evaso (tenuto conto mche delle sanzioni applicate e degli interessi), potendo le rate già versate essere .:erit. -.e in conto solo ai fini della riquantificazione della misura; quel che, tuttavia, non appare prat cabile nella vicenda in esame, atteso il mancato pagamento di qualunque importo (con, pei altro, confermato nello stesso ricorso). 8. Manifestamente infondato, infine, risulta anche il secondo motivo di irnpugnazione, con il quale si chiede, in subordine, la riduzione della misura reale in 10.265,44 2uro, ossia nell'importo presente nel conto corrente della società alla data della scadenza de l'obbl go di versamento dell'IVA. La censura, infatti, non considera che il sequestro è stato disiosto - fino all'ammontare di oltre 273.000 euro - in via diretta sul patrimonio dell'ente e, (prcprio) per il caso di incapienza, per equivalente su quello dell'indagata; la stessa doglianza, ioltre, non specifica quali importi siano stati sequestrati in misura superiore ai 10.265,44 euro citati, né le ragioni per le quali gli stessi - eventualmente sopravvenuti sul conto del a società non potrebbero esser riferiti direttamente od indirettamente al reato, quale forme li pro 'in°. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce cella senten.7.a 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nor suss stono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versa -e in :olpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria med esima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del proceclime -ito n giché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, ecidi 3tivarnente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in
Decreto Cassazione n. 45636/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris