CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 40578/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 04.05.2021, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di giochi e scommesse a distanza, intestazione fittizia di agenzie di scommesse nonchè al reato di cui all'art. 75 d.igs 159/2011. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 273 e 275 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Espone che con i motivi di riesame era stata eccepita l'inutilizzabilità del compendio probatorio rispetto al delitto di cui all'art. 4, comma 1 e 4-bis I 401/1989 per essere state le intercettazioni autorizzate in un'epoca temporale, ante riforma del di n. 26/2019, in cui il predetto reato prevedeva una soglia edittale non conforme ai limiti previsti dall'art.266 cod.proc.pen; il Tribunale del riesame aveva erroneamente disatteso la doglianza difensiva, ravvisando una connessione qualificata tra il reato in questione ed il reato associativo rispetto al quale le intercettazioni erano state legalmente disposte e effettuando una prova di resistenza con le altre risultanze istruttorie con argomentazioni del tutto generiche. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 275 cod.proc. pen. e vizio di motivazione. Argomenta che il Tribunale aveva espresso in punto di esigenze cautelari un palese travisamento del fatto in relazione al reato associativo, ravvisando la sussistenza della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere, non prevista per l'associazione criminosa di tipo semplice contestata all'indagato; tale vizio motivazionale travolgeva l'intero impianto motivazionale; il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto della ingiustificata disparità di trattamento con tutte le altre posizioni, dell'età dell'indagato, prossimo al raggiungimento della soglia dei 70 anni, dell'intervenuta revoca della libertà vigilata in data 12.2.2021. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3 Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza è priva della necessaria specificità perché è formulata senza in alcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della contestata affermazione di responsabilità. La valutazione afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza responsabilità, infatti, si fonda non solo sulle intercettazioni per le quale si lamenta l'inutilizzabilità ma anche, ed in via preponderante, su gli esiti delle osservazioni della P.g., che aveva verificato direttamente la raccolta di scommesse illegali nelle diverse agenzie riconducibili al sodalizio del Padovani fino al marzo 2019. Questa Corte, con orientamento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep.20/02/2017, Rv.269218; Sez.6,n.18764 del 05/02/2014, Rv.259452; Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nella specie, il ricorrente, peraltro neppure indicando in maniera specifica le intercettazioni oggetto della doglianza, non esamina in maniera specifica le residue risultanze istruttorie, rispetto all'elemento a carico asseritamente inutilizzabile, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza". 2. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale ha espresso una congrua e logica motivazione in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione criminosa (richiamando la personalità negativa dell'indagato in ragione dei precedenti penali e giudiziari, le modalità professionali e spregiudicate della condotta, nonchè la circostanza della commissione del reato durante la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) ed alla relativa attualità (evidenziando che le dichiarazioni coindagato Ramondetta davano atto che l'attività criminosa era proseguita per un anno anche dopo la data indicata quale tempus commissí delicti nell'imputazione provvisoria; rimarcando, altresì, la non rilevanza dell'avvenuto sequestro delle attrezzature telematiche e delle sale giochi in quanto le modalità della condotta rendevano evidente la possibilità di replicare gli schemi operativi con nuovi siti e attraverso altri prestanome) nonchè in ordine alla adeguatezza della misura applicata (evidenziando l'inadeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, in quanto l'indagato aveva violato ripetutamente negli anni le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria e potendo reiterare le condotte contestate anche dal proprio domicilio mediante collegamenti in rete ed avvalendosi dell'opera di terzi). Il ricorrente non si confronta criticamente rispetto a tale articolato percorso argomentativo, limitandosi, peraltro, a proporre rilievi in fatto, preclusi in sede di legittimità. La doglianza è, dunque, generica. Va richiamata, infatti, la pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448). Non proponibili in questa sede sono, inoltre, i rilievi in fatto, Va rammentato, che il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato, ma non anche quando si propongano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.F,n.47748 del 11/08/2014, Rv.261400; Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Rv.204014; Sez.1, n.1769 del 23/03/1995, Rv.201177). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94, comma I- ter disp.att.cod.proc.pen. Così dec