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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51031/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28537/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al motivo attinente la mancata concessione delle attenuanti generiche, che nella sentenza di primo grado si faceva esplicito riferimento -nella parte di motivazione attinente al trattamento sanzionatorio- alla mancanza di ragioni per concederle, di tal che si può ritenere che implicitamente la Corte nel confermare la decisione abbia condiviso tale valutazione, anche alla luce del fatto che la relativa richiesta era enunciata in modo del tutto generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28537/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al motivo attinente la mancata concessione delle attenuanti generiche, che nella sentenza di primo grado si faceva esplicito riferimento -nella parte di motivazione attinente al trattamento sanzionatorio- alla mancanza di ragioni per concederle, di tal che si può ritenere che implicitamente la Corte nel confermare la decisione abbia condiviso tale valutazione, anche alla luce del fatto che la relativa richiesta era enunciata in modo del tutto generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 51031/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris