Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:250
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62001C0286 - IT
Avviso legale importante
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62001C0286
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 23 aprile 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Telecomunicazioni - Rete aperta - Servizio universale. - [OSCURATO:PERSONA]286/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-05463
Conclusioni dell avvocato generale
1. Il ricorso per inadempimento oggetto delle presenti conclusioni mira a far dichiarare che la Repubblica francese - non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative comprendenti eventuali sanzioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale - è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 32 della detta direttiva e dell'art. 249 CE.
2. Tale direttiva riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti e ai servizi telefonici pubblici fissi, secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP), al fine di assicurare la disponibilità in tutta la Comunità di servizi telefonici fissi omogenei, di buona qualità e a prezzi abbordabili.
3. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l'art. 32 della direttiva dispone che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 1998 e che ne informino immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
4. Orbene, la convenuta avrebbe omesso di adottare tali misure.
5. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia in particolare la mancata trasposizione dell'art. 6, nn. 3 e 4, e degli artt. 10, 21 e 26 della direttiva.
6. La Repubblica francese chiede tuttavia alla Corte di respingere in parte il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, essa fa valere che gli artt. 6, n. 3, e 10, n. 2, della direttiva sono stati espressamente trasposti negli artt. 17-19 del regolamento (ordonnance) 25 luglio 2001, n. 2001-670, recante adattamento al diritto comunitario del codice della proprietà intellettuale e del codice delle poste e telecomunicazioni , trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] con lettere 1° agosto e 3 ottobre 2001.
7. La convenuta aggiunge che gli artt. 10, n. 1, e 21 della direttiva sono stati trasposti dopo l'adozione del decreto 8 gennaio 2002, n. 2002-36, relativo a certe clausole tipo dei disciplinari allegati alle autorizzazioni rilasciate in applicazione dell'art. L. 33-1 del codice delle poste e telecomunicazioni , notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 2002.
8. E' pertanto giocoforza ricordare, con la [OSCURATO:PERSONA], che dalla giurisprudenza costante risulta che l'esistenza di un inadempimento si valuta alla data di scadenza del termine stabilito dal parere motivato . Nel caso di specie, il parere motivato è stato indirizzato alla Repubblica francese il 19 luglio 1999 e stabiliva un termine di due mesi.
9. Le misure di trasposizione ricordate dal governo francese, comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], lo ricordo, in agosto e in ottobre 2001, nonché in gennaio 2002, sono dunque intervenute dopo la scadenza del termine fissato dal parere motivato e sono, di conseguenza, prive di incidenza sull'esistenza dell'inadempimento affermato dalla [OSCURATO:PERSONA].
10. Circa le altre disposizioni contestate, cioè gli artt. 6, n. 4, e 26 della direttiva, la convenuta non contesta che l'adozione delle misure necessarie alla loro trasposizione è ancora in corso.
11. Ne consegue che sussiste l'inadempimento affermato dalla [OSCURATO:PERSONA].
Conclusioni
12. Per i motivi che precedono, si propone alla Corte di:
- dichiarare che la Repubblica francese - non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, in particolare gli artt. 6, nn. 3 e 4, e 10, 21 e 26 di tale direttiva - è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 32 della detta direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese.