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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 24493/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15633/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] L. MANTEGAZZA, N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -controricorrenti - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI TARANTOn. 348/2017 depositata il 22/11/2017.

Ric. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate - direzione di Taranto erogava a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativa complessiva di euro 28.687,52 pari al doppio degli emolumenti corrisposti in relazione a un incarico di assistenza giudiziale affidato al professor [OSCURATO:PERSONA], pubblico dipendente senza la preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza,nonché per la mancata comunicazione a quest’ultimo dei compensi corrisposti.

La sanzione veniva irrogata anche alla società [OSCURATO:PERSONA] quale coobbligata in solido.

2. Entrambi i soggetti sanzionati proponevano opposizion e innanzi al Tribunale di Taranto.

3. Il Tribunale di Taranto accoglieva l’opposizione, ritenendo valida l’ intervenuta autorizzazione in sanatoria da parte dell’Università del [OSCURATO:PERSONA] la quale, anche se intervenuta successivamente all’incarico espletato, aveva efficac ia “ ora per allora”,il che escludeva la configurazione dell’illecito.

4. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello.

5. La C orte d’ A ppello di Lecce accoglieva in parte l’impugnazione, limitatamente alla sanzione ex art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165 del 2011, non essendo consentito il rilascio di autorizzazioni postume.

In particolare,l’articolo 53, commi 7 e 9, del d.lgs. n.165 del 2001 escludeva la possibilità di attribuire efficacia sanante ad autorizzazioni concesse solo successivamente l'espletamento di incarichi. [OSCURATO:PERSONA] risultava aver svolto l’attività di ricercatore universitario a tempo pieno sino al febbraio 2010 e la quantitànotevole di incarichi retribuiti svolti e d Ric. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 analiticamente elencati nella comunicazione all’Università del [OSCURATO:PERSONA] del 5 maggio 2011 non era ragionevolmente compatibile, stante l’evidente non occasionalità degli stessi, con la pur prospettata legittimità ed efficacia sanante di autorizzazione solo postuma. 3.1 La Corte d’Appello rigettava, invece, i motivi di gravame incidentale formulati da gli appellati.

In p rimo luogo , non poteva dichiararsi estinta l’obbligazione per il decorso del termine di cui all’articolo 14,comma 2, della l. n. 689 del 1981 avendo la Guardia di Finanza eseguito l’ascolto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 13 maggio 2011 mentre lanotifica del verbale di contestazione era avvenuta il 3 ottobre 2011.

Tale atto istruttorio non era idoneo a fa r decorrereil termine , atteso che l’attività del la Guardia di F inanza riguardava altro soggetto e non era esaustiva di ogni possibile accertamento necessario invece per la verifica della sussistenza effettiva degli elementi dell’illecito.

Non era possibile riconoscere l’esimente dell’incolpevole errore di fatto fondato sulla mancata conoscenza della qualifica di dipendente pubblico del Positano e, infine, la norma in oggetto doveva ritenersi applicabile anche ai ricercatori universitari.

Non era possibile riconoscere neanche l’esimentedell’incolpevole errore di diritto.

4. [OSCURATO:PERSONA] e la società D e Marco M acchine hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla scorta di cinque motivi di ricorso.

5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 53, commi Ric. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 7e 9, del d. lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui ha disconosciuto l’efficacia sanante dell’autorizzazione rilasciata “ora per allora” all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’amministrazione di appartenenza.

La censura si appunta sulla erronea negazione dell’efficacia sanante o retroattiva dell’autori zzazione rilasciata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dalla propria amministrazione di appartenenza - nel caso di specie l’università degli studi delSalento - con richiamo a giurisprudenza del tutto inconferente.

N ella censura si richiama la sentenza n. 98 del 2015 della Corte Costituzionale,evidenziando che l’onere di controlloin capo al conferente l’incarico non poteva comportare la richiesta preventiva dell’autorizzazione.

Inaltri termini si censura la statuizione del la C orte d’ A ppello secondo cui nel nostro ordinamento non trova applicazione l’istituto dell’autorizzazione in sanatoria,mentre per unanime e consolidata giurisprudenza si ritiene che tale istituto troviapplicazione in tutti i casi in cui non vi sia un espresso divieto previsto dalla legge.

Il ricorrente richiama numerose sentenze della C orte d’ A ppello di Lecce e del Tribunale che hanno deciso casi analoghi nel senso dell’efficacia sanante dell’autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] è stato espressamente autorizzato dalla propria amministrazione allo svolgimento di tutti gli incarichi dallo stesso indicati nella sua istanza del 5 maggio 2011 nella quale ha indicatoanche i compensi percepiti.

Peraltro , l’autorizzazione “ ora per allora”non è stata impugnata nei termini di legge. 1.2 Ilprimo motivo di ricorso è infondato.

La censura riguarda la decisione della Corte d'Appello di escludere che l’autorizzazione postuma dell’Università del [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 potesse avere un’efficacia sanante della mancata richiesta di autorizzazione.

In altri termini secondo il ricorrente non è possibile configurare l'illecito amministrativo per violazione dell’art. 53 , commi 7 e 9, del d.lgs. n. 165 del 2011 in presenza di un'autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza in un momento successivo al conferimento dell'incaricocon efficacia “ora per allora”.

Di recente questa Corte ha affrontato analoga questione risolta con l’affermazione del seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità: « Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare ex ante la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto, altresì , della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente»(Sez. 2, Ord. n. 1623 del 2022 ).

Seppure, dunque, il principio di tipicità degli atti amministrativi non impedisce che il momento di esercizio del potere amministrativo possa essere spostato in avanti in tutti i casi in cui sia ancora possibile effettuare le valutazioni che ne sono alla base Ric. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 (come per le autorizzazioni postume in relazione ad attività edilizie ovvero paesaggistiche: Cons.

Stato, sez.

VI, 30 marzo 2004, n. 1695), ciò va escluso nell'ambito specifico degli incarichi dei pubblici dipendenti, che consente che il dipendente medesimo, in presenza di una specifica e preventiva autorizzazione rilasciata da parte dell'Amministrazione di appartenenza, possa eccezionalmente ricoprire incarichi ulteriori al di fuori di quelli istituzionali.

Invero, l'autorizzazione postuma (id est, con riferimento allo specifico caso in esame, l'autorizzazione "ora per allora") risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione che, in base al disposto di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, è quella di verificare, necessariamente ex ante, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Laddove, «il dovere di rispettare la regola per cui -tra gli incarichi non vietati -gli incarichi extraistituzionali consentiti al dipendente (rispetto ai quali quest'ultimo è legittimato a trattenere le relative remunerazioni) sono solo quelli o previamente autorizzati dall'Amministrazione datoriale o quelli dalla stessa direttamente conferiti costituisce interpolativamente (giacché introdotto per legge) null'altro che uno dei diversi doveri del dipendente che rientrano nel fascio dei suoi obblighi dovuti per effetto del rapporto lavorativo dipendente» (Cons.

Stato, sez.

VI, 2 novembre 2016, n. 4590).

Va, inoltre, rilevato che il disposto dell'art. 53, comma 9, cit., risulta diretto a sanzionare una violazione di carattere "formale", integrata cioè dal semplice fatto di un privato che abbia conferito un incarico a un dipendente pubblico senza avere ottenuto preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione presso cui il Ric. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 medesimo presti servizio.

Detto illecito non può, dunque, essere sanato da un'autorizzazione intervenuta successivamente (con effetti anche "ora per allora") al conferimento dell'incarico.

Tale assunto risulta confortato dall'inequivoco ed insuperabile significato letterale dello stesso art. 53, comma 9, che fa esplicito riferimento ad una "previa autorizzazione" dell'incarico medesimo.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione degli articoli 14, ultimo comma, l. n.689 del 1981 e 2964 c.c. nella parte in cui la C orte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,non ha ritenuto estinta l’obbligazione nonostante fosse decorso il termine di legge.

La censura ha ad oggetto la decadenza dell’amministrazione e l’estinzione dell’obbligazione pecuniariaessendo stato notificato il verbale di contestazione ai soggetti interessati ben oltre il termine perentorio di 90 giorni dall’accertamento della supposta infrazione. [OSCURATO:PERSONA] di Finanzaaveva accertato in data 13 maggio 2011 a seguito di una verifica ispettiva l’assenza della previa autorizzazione dell’Università.

Da tale data sarebbe decorso il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate, disponendo di tutti gli estremi soggettivi e oggettivi dell’illecito avrebbe dovuto notificare la contestazione agli interessati.

Il t ermine ultimo per la contesta z ione , dunque , dovrebbe considerarsi l’11 agosto 2011 e non il 3 ottobre 2011. 2.1 Il secondo motivodi ricorso è infondato.

La Corte d'Appello ha evidenziato che l’ascolto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 13 maggio 2011 era un mero atto istruttorio inidoneo a far decorrere il termine per la notifica del verbale di contestazione.

Ric. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 La sentenza è conforme all’orientamento di questa Corte del tutto consolidato secondo il quale: In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione -non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cuivalutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata. (Sez. 2, Ord.n. 27702 del 2019).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione dell’articolo 3 , comma 2, della l.n. 689 del 1981 nella parte in cui la C orte d’ A ppello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, non ha ritenuto sussistente la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo contestato per l’applicazione dellaesimente dell’errore incolpevole sulfatto.

Ric. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 I ricorrenticensurano il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato il motivo di opposizione avente ad oggetto l’errore incolpevole sul fatto,avendo il ricorrente agito in assoluta buona fede.

Una volta accertato , infatti , che la condotta del soggetto che conferisce l’incarico sia priva di dolo e,tantomeno, di colpa dovrebbe applicarsi nei suoi confronti l’esimente dell’incolpevole errore sul fatto.

I ricorrenti non sapevano , né avrebbero potuto sapere utilizzando l’ordinaria diligenza, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rivestiva anche il ruolo di ricercatore universitario a tempo pieno presso l’Università del [OSCURATO:PERSONA].

Tale circostanza non solo non era conosciuta ma non poteva del pari neppure minimamente essere ipotizzata non sussistendo alcun elemento positivo, sia pure solo indiziario, che lo lasciasse presagire.

L’incarico conferito, non fosse altro che per la sua natura esclusivamente giudiziale di patrocinio del ricorso per decreto ingiuntivo, confermerebbe la circostanza che l’intenzione della D e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era quello di avere prestazioni da parte di un professionista abilitato a nulla rilevando l’eventuale ignota qualifica di ricercatore universitario.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’articolo 6, comma 10, della l. n.240 del 2010 nella parte in cui la C orte d’ A ppello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio di cui all’articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

La censura attiene alla non applicabilità della disciplina in oggetto(art. 53 d. lgs. n. 165 del 2001) ai ricercatori ma solo ai docenti universitari a tempo pieno.[OSCURATO:PERSONA] rivestiva lo Ric. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 statusgiuridico di ricercatore confermato che sarebbe differente da quello del docente universitario a tempo pieno e sotto molti aspetti anche da quello di dipendente pubblico.La corretta interpretazione dell’articolo 53 dovrebbe essere nel senso di ritenere che il presupposto indefettibile affinché i soggetti committenti possano essere destinatari di sanzioni sia la qualifica di professore universitario a tempo pieno ovvero di dipendente pubblico del soggetto incaricato.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 5codice penale e dell’articolo 3 della l. n. 689 del 1981 nella parte in cui la C orte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, non ha ritenuto sussistente la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo contestato per l’applicazione dell’esimente dell’incolpevole errore di diritto.

Ricorrerebbe l’errore incolpevole sulla presunta liceità del fatto e ricorrerebbe anche,come indicato nel secondo motivo, un errore di diritto sul precetto causato dall’ambiguità delle norme di legge.

Il ricercatore universitario non sarebbe contemplato tr a i destinatari della disciplina.Vi sarebbe dunque un errore inevitabile nella portata precettivo della norma in esame. 5.1I motivi terzo , quarto e quinto, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

La tesi dei ricorrenti secondo la quale la loro condotta non può ritenersi colposa, essendo fondata su un incolpevole errore di fatto o di diritto non può essere condivisa.

Ric. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 Il conferimento di incarichi extraistituzionali ai pubblici dipendenti da parte di soggetti pubblici o privati è condizionato al previo rilascio di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sicché in capo al soggetto conferente l’incarico sussiste un onere di verifica dell'assenza delle condizioni che impongono la richiesta che l'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 pone a carico del medesimo soggetto conferente.

In altri termini la norma in esame configura un illecito amministrativo avente natura omissiva con il quale si sanziona il comportamento dei soggetti pubblici e privati che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese da dipendenti pubblici senza aver richiesto l'autorizzazione all'ente di appartenenza.

I ricorrenti affermano di essere caduti in errore circa la qualifica di dipendente dell’avv.to Positano ma non forniscono alcun elemento concreto atto a giustificare l’omessa verifica imposta dalla legge tale da elidere la negligenza propria della condotta omissiva posta in essere.

Deve ribadirsi, infatti, che:«ai sensi dell'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste a carico dell’ente pubblico economico o del datore di lavoro privato, tenuti a richiedere all'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione per il conferimento di un incarico ad un dipendente pubblico, la cui omissione è punita con l’irrogazione di una sanzione amministrativa, l’obbligo di verificare l'assenza delle condizioni che rendono necessaria la richiesta, non essendo sufficiente ad escludere una sua responsabilità colpevole la dichiarazione in tal Ric. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 senso resa del lavoratore»(per un caso simile cfr. Sez.

L, Sent. n. 25752 del 2016).

Lecensure proposte si incentrano sulla presunta differenza tra i ricercatori confermati a tempo pieno e i docenti universitari e sulla conseguente non applicabilità della disciplina ex art. 53 l. n. 165 del 2011 ai ricercatori universitari essendo diretta solo ai docenti universitari a tempo pieno.

In proposito deve ribadirsi quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 389 del 2011.

In tale occasione si è affermato il seguente principio di diritto: Ai fini della iscrizione nell'albo degli avvocati, il regime di incompatibilità con lo svolgimento di attività libero-professionali, previsto per i professori universitari, che abbiano optato per il tempo pieno, vale anche per i ricercatori confermati, che abbiano esercitato la medesima opzione - Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale un ricercatore confermato aveva impugnato la decisione del Consiglio nazionale forense che lo aveva cancellato dall'elenco ordinario ed inserito nell'elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno (Sez.

U, Sent.n. 389 del 2011).

L’art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2011 prevede espressamente che: Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.

I ricorrenti, secondo quanto previsto dal comma 10 del medesimo art. 53 d.lgs. n.165 del 2011, avevano l’onere di richiedere l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza in Ric. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 modo da verificare e accertare la possibilità di svolgimento dell’incarico da parte del Positano.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione de ll’art. 3 Cost. e dell’articolo 53 d. lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui la C orte d’Appello di Lecce, sezione staccata di Taranto non ha ritenuto irragionevole la norma contenuta nell’articolo 53 deld. lgs. n. 165 del 2001 laddove prevede in capo al soggetto privato abbia conferito l’incarico pubblico dipendente una sanzione pari al doppio dei compensi versati.

I ricorrenti ripropongono le questioni di costituzionalità sollevate nei precedenti gradi di giudizio aventi ad oggetto l’irragionevolezza della sanzione pari al doppio del compenso versato dal soggetto conferente l’incarico.

La medesima sanzione violerebbe anche il principio di proporzionalità ed anche quello di libertà di iniziativa economica ex art. 41Cost.6.1 Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.

La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Sez. 5, Ord. n. 15879 del 2018).

Inoltre deve ribadirsi che il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi nella mera critica della pronuncia impugnata, per la ritenuta irrilevanza ovvero manifesta infondatezza della sollevata Ric. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 questione di legittimità costituzionale, giacché la questione di costituzionalità di una norma per un verso non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, e per l'altro verso può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (ex plurimis Sez.

L, Sentenza n. 16245 del 29/10/2003, Rv. 567780 -01).

Dunque,non può costituire oggetto di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento ha carattere solo ordinatorio, essendo il potere decisorio riservato alla Corte costituzionale, ed essendo la questione riproponibile in ogni grado di giudizio (Cass. 28 novembre 2014, n. 25343; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284).

Tramite il motivo in scrutinio deve intendersi riproposta l'eccezione di illegittimità costituzionale che, tuttavia, è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto anche per le sanzioni amministrative la “ tendenziale ” contrarie tà a l principi o di proporzionalità di quelle stabilite in misura fissa, legittime solo «a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, siano “proporzionat e ” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie astratta (sent. n.185 del 2021).

Nella citata sentenza, infatti, si legge che «Pure in questo campo, infatti, «previsioni sanzionatorie rigide, […] che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche Ric. 2018n. 15633sez.

S2 - ud. 22/06/2022 misura differenti, debb[o]no rispondere al principio di ragionevolezza»: donde l’esigenza di verificare «se anche le infrazioni meno gravi», tra quelle comprese nel perimetro applicativo della previsione sanzionatoria, «siano connotate da un disvalore tale da nonrendere manifestamente […] sproporzionata la sanzione amministrativa» comminata (sentenza n. 212 del 2019)».

Ciò premesso, deve evidenziarsi che, n el caso in esame , non è possibile riscontrare alcuna circostanza idonea in concreto a giustificare la possibilità per i ricorrenti di beneficiare di una sanzione al di sotto dell’importo irrogato per violazione del principio di proporzionalità o ragionevolezza , ne consegue che nella fattispecie concreta la questione di costituzionalità difetta del requisito della rilevanza.

7. Il ricorso è rigettato.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2000 più spese prenotate a debito; Ric. 2018n. 1563

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15633/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] L. MANTEGAZZA, N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -controricorrenti - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTOn. 348/2017 depositata il 22/11/2017. Ric. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate - direzione di Taranto erogava a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativa complessiva di euro 28.687,52 pari al doppio degli emolumenti corrisposti in relazione a un incarico di assistenza giudiziale affidato al professor [OSCURATO:PERSONA], pubblico dipendente senza la preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza,nonché per la mancata comunicazione a quest’ultimo dei compensi corrisposti. La sanzione veniva irrogata anche alla società [OSCURATO:PERSONA] quale coobbligata in solido. 2. Entrambi i soggetti sanzionati proponevano opposizion e innanzi al Tribunale di Taranto. 3. Il Tribunale di Taranto accoglieva l’opposizione, ritenendo valida l’ intervenuta autorizzazione in sanatoria da parte dell’Università del [OSCURATO:PERSONA] la quale, anche se intervenuta successivamente all’incarico espletato, aveva efficac ia “ ora per allora”,il che escludeva la configurazione dell’illecito. 4. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello. 5. La C orte d’ A ppello di Lecce accoglieva in parte l’impugnazione, limitatamente alla sanzione ex art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165 del 2011, non essendo consentito il rilascio di autorizzazioni postume. In particolare,l’articolo 53, commi 7 e 9, del d.lgs. n.165 del 2001 escludeva la possibilità di attribuire efficacia sanante ad autorizzazioni concesse solo successivamente l'espletamento di incarichi. [OSCURATO:PERSONA] risultava aver svolto l’attività di ricercatore universitario a tempo pieno sino al febbraio 2010 e la quantitànotevole di incarichi retribuiti svolti e d Ric. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 analiticamente elencati nella comunicazione all’Università del [OSCURATO:PERSONA] del 5 maggio 2011 non era ragionevolmente compatibile, stante l’evidente non occasionalità degli stessi, con la pur prospettata legittimità ed efficacia sanante di autorizzazione solo postuma. 3.1 La Corte d’Appello rigettava, invece, i motivi di gravame incidentale formulati da gli appellati. In p rimo luogo , non poteva dichiararsi estinta l’obbligazione per il decorso del termine di cui all’articolo 14,comma 2, della l. n. 689 del 1981 avendo la Guardia di Finanza eseguito l’ascolto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 13 maggio 2011 mentre lanotifica del verbale di contestazione era avvenuta il 3 ottobre 2011. Tale atto istruttorio non era idoneo a fa r decorrereil termine , atteso che l’attività del la Guardia di F inanza riguardava altro soggetto e non era esaustiva di ogni possibile accertamento necessario invece per la verifica della sussistenza effettiva degli elementi dell’illecito. Non era possibile riconoscere l’esimente dell’incolpevole errore di fatto fondato sulla mancata conoscenza della qualifica di dipendente pubblico del Positano e, infine, la norma in oggetto doveva ritenersi applicabile anche ai ricercatori universitari. Non era possibile riconoscere neanche l’esimentedell’incolpevole errore di diritto. 4. [OSCURATO:PERSONA] e la società D e Marco M acchine hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla scorta di cinque motivi di ricorso. 5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 53, commi Ric. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 7e 9, del d. lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui ha disconosciuto l’efficacia sanante dell’autorizzazione rilasciata “ora per allora” all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’amministrazione di appartenenza. La censura si appunta sulla erronea negazione dell’efficacia sanante o retroattiva dell’autori zzazione rilasciata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dalla propria amministrazione di appartenenza - nel caso di specie l’università degli studi delSalento - con richiamo a giurisprudenza del tutto inconferente. N ella censura si richiama la sentenza n. 98 del 2015 della Corte Costituzionale,evidenziando che l’onere di controlloin capo al conferente l’incarico non poteva comportare la richiesta preventiva dell’autorizzazione. Inaltri termini si censura la statuizione del la C orte d’ A ppello secondo cui nel nostro ordinamento non trova applicazione l’istituto dell’autorizzazione in sanatoria,mentre per unanime e consolidata giurisprudenza si ritiene che tale istituto troviapplicazione in tutti i casi in cui non vi sia un espresso divieto previsto dalla legge. Il ricorrente richiama numerose sentenze della C orte d’ A ppello di Lecce e del Tribunale che hanno deciso casi analoghi nel senso dell’efficacia sanante dell’autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] è stato espressamente autorizzato dalla propria amministrazione allo svolgimento di tutti gli incarichi dallo stesso indicati nella sua istanza del 5 maggio 2011 nella quale ha indicatoanche i compensi percepiti. Peraltro , l’autorizzazione “ ora per allora”non è stata impugnata nei termini di legge. 1.2 Ilprimo motivo di ricorso è infondato. La censura riguarda la decisione della Corte d'Appello di escludere che l’autorizzazione postuma dell’Università del [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 potesse avere un’efficacia sanante della mancata richiesta di autorizzazione. In altri termini secondo il ricorrente non è possibile configurare l'illecito amministrativo per violazione dell’art. 53 , commi 7 e 9, del d.lgs. n. 165 del 2011 in presenza di un'autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza in un momento successivo al conferimento dell'incaricocon efficacia “ora per allora”. Di recente questa Corte ha affrontato analoga questione risolta con l’affermazione del seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità: « Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare ex ante la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto, altresì , della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente»(Sez. 2, Ord. n. 1623 del 2022 ). Seppure, dunque, il principio di tipicità degli atti amministrativi non impedisce che il momento di esercizio del potere amministrativo possa essere spostato in avanti in tutti i casi in cui sia ancora possibile effettuare le valutazioni che ne sono alla base Ric. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 (come per le autorizzazioni postume in relazione ad attività edilizie ovvero paesaggistiche: Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2004, n. 1695), ciò va escluso nell'ambito specifico degli incarichi dei pubblici dipendenti, che consente che il dipendente medesimo, in presenza di una specifica e preventiva autorizzazione rilasciata da parte dell'Amministrazione di appartenenza, possa eccezionalmente ricoprire incarichi ulteriori al di fuori di quelli istituzionali. Invero, l'autorizzazione postuma (id est, con riferimento allo specifico caso in esame, l'autorizzazione "ora per allora") risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione che, in base al disposto di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, è quella di verificare, necessariamente ex ante, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Laddove, «il dovere di rispettare la regola per cui -tra gli incarichi non vietati -gli incarichi extraistituzionali consentiti al dipendente (rispetto ai quali quest'ultimo è legittimato a trattenere le relative remunerazioni) sono solo quelli o previamente autorizzati dall'Amministrazione datoriale o quelli dalla stessa direttamente conferiti costituisce interpolativamente (giacché introdotto per legge) null'altro che uno dei diversi doveri del dipendente che rientrano nel fascio dei suoi obblighi dovuti per effetto del rapporto lavorativo dipendente» (Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2016, n. 4590). Va, inoltre, rilevato che il disposto dell'art. 53, comma 9, cit., risulta diretto a sanzionare una violazione di carattere "formale", integrata cioè dal semplice fatto di un privato che abbia conferito un incarico a un dipendente pubblico senza avere ottenuto preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione presso cui il Ric. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 medesimo presti servizio. Detto illecito non può, dunque, essere sanato da un'autorizzazione intervenuta successivamente (con effetti anche "ora per allora") al conferimento dell'incarico. Tale assunto risulta confortato dall'inequivoco ed insuperabile significato letterale dello stesso art. 53, comma 9, che fa esplicito riferimento ad una "previa autorizzazione" dell'incarico medesimo. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione degli articoli 14, ultimo comma, l. n.689 del 1981 e 2964 c.c. nella parte in cui la C orte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,non ha ritenuto estinta l’obbligazione nonostante fosse decorso il termine di legge. La censura ha ad oggetto la decadenza dell’amministrazione e l’estinzione dell’obbligazione pecuniariaessendo stato notificato il verbale di contestazione ai soggetti interessati ben oltre il termine perentorio di 90 giorni dall’accertamento della supposta infrazione. [OSCURATO:PERSONA] di Finanzaaveva accertato in data 13 maggio 2011 a seguito di una verifica ispettiva l’assenza della previa autorizzazione dell’Università. Da tale data sarebbe decorso il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate, disponendo di tutti gli estremi soggettivi e oggettivi dell’illecito avrebbe dovuto notificare la contestazione agli interessati. Il t ermine ultimo per la contesta z ione , dunque , dovrebbe considerarsi l’11 agosto 2011 e non il 3 ottobre 2011. 2.1 Il secondo motivodi ricorso è infondato. La Corte d'Appello ha evidenziato che l’ascolto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 13 maggio 2011 era un mero atto istruttorio inidoneo a far decorrere il termine per la notifica del verbale di contestazione. Ric. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 La sentenza è conforme all’orientamento di questa Corte del tutto consolidato secondo il quale: In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione -non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cuivalutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata. (Sez. 2, Ord.n. 27702 del 2019). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione dell’articolo 3 , comma 2, della l.n. 689 del 1981 nella parte in cui la C orte d’ A ppello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, non ha ritenuto sussistente la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo contestato per l’applicazione dellaesimente dell’errore incolpevole sulfatto. Ric. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 I ricorrenticensurano il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato il motivo di opposizione avente ad oggetto l’errore incolpevole sul fatto,avendo il ricorrente agito in assoluta buona fede. Una volta accertato , infatti , che la condotta del soggetto che conferisce l’incarico sia priva di dolo e,tantomeno, di colpa dovrebbe applicarsi nei suoi confronti l’esimente dell’incolpevole errore sul fatto. I ricorrenti non sapevano , né avrebbero potuto sapere utilizzando l’ordinaria diligenza, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rivestiva anche il ruolo di ricercatore universitario a tempo pieno presso l’Università del [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza non solo non era conosciuta ma non poteva del pari neppure minimamente essere ipotizzata non sussistendo alcun elemento positivo, sia pure solo indiziario, che lo lasciasse presagire. L’incarico conferito, non fosse altro che per la sua natura esclusivamente giudiziale di patrocinio del ricorso per decreto ingiuntivo, confermerebbe la circostanza che l’intenzione della D e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era quello di avere prestazioni da parte di un professionista abilitato a nulla rilevando l’eventuale ignota qualifica di ricercatore universitario. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’articolo 6, comma 10, della l. n.240 del 2010 nella parte in cui la C orte d’ A ppello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio di cui all’articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. La censura attiene alla non applicabilità della disciplina in oggetto(art. 53 d. lgs. n. 165 del 2001) ai ricercatori ma solo ai docenti universitari a tempo pieno.[OSCURATO:PERSONA] rivestiva lo Ric. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 statusgiuridico di ricercatore confermato che sarebbe differente da quello del docente universitario a tempo pieno e sotto molti aspetti anche da quello di dipendente pubblico.La corretta interpretazione dell’articolo 53 dovrebbe essere nel senso di ritenere che il presupposto indefettibile affinché i soggetti committenti possano essere destinatari di sanzioni sia la qualifica di professore universitario a tempo pieno ovvero di dipendente pubblico del soggetto incaricato. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 5codice penale e dell’articolo 3 della l. n. 689 del 1981 nella parte in cui la C orte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, non ha ritenuto sussistente la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo contestato per l’applicazione dell’esimente dell’incolpevole errore di diritto. Ricorrerebbe l’errore incolpevole sulla presunta liceità del fatto e ricorrerebbe anche,come indicato nel secondo motivo, un errore di diritto sul precetto causato dall’ambiguità delle norme di legge. Il ricercatore universitario non sarebbe contemplato tr a i destinatari della disciplina.Vi sarebbe dunque un errore inevitabile nella portata precettivo della norma in esame. 5.1I motivi terzo , quarto e quinto, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La tesi dei ricorrenti secondo la quale la loro condotta non può ritenersi colposa, essendo fondata su un incolpevole errore di fatto o di diritto non può essere condivisa. Ric. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 Il conferimento di incarichi extraistituzionali ai pubblici dipendenti da parte di soggetti pubblici o privati è condizionato al previo rilascio di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sicché in capo al soggetto conferente l’incarico sussiste un onere di verifica dell'assenza delle condizioni che impongono la richiesta che l'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 pone a carico del medesimo soggetto conferente. In altri termini la norma in esame configura un illecito amministrativo avente natura omissiva con il quale si sanziona il comportamento dei soggetti pubblici e privati che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese da dipendenti pubblici senza aver richiesto l'autorizzazione all'ente di appartenenza. I ricorrenti affermano di essere caduti in errore circa la qualifica di dipendente dell’avv.to Positano ma non forniscono alcun elemento concreto atto a giustificare l’omessa verifica imposta dalla legge tale da elidere la negligenza propria della condotta omissiva posta in essere. Deve ribadirsi, infatti, che:«ai sensi dell'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste a carico dell’ente pubblico economico o del datore di lavoro privato, tenuti a richiedere all'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione per il conferimento di un incarico ad un dipendente pubblico, la cui omissione è punita con l’irrogazione di una sanzione amministrativa, l’obbligo di verificare l'assenza delle condizioni che rendono necessaria la richiesta, non essendo sufficiente ad escludere una sua responsabilità colpevole la dichiarazione in tal Ric. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 senso resa del lavoratore»(per un caso simile cfr. Sez. L, Sent. n. 25752 del 2016). Lecensure proposte si incentrano sulla presunta differenza tra i ricercatori confermati a tempo pieno e i docenti universitari e sulla conseguente non applicabilità della disciplina ex art. 53 l. n. 165 del 2011 ai ricercatori universitari essendo diretta solo ai docenti universitari a tempo pieno. In proposito deve ribadirsi quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 389 del 2011. In tale occasione si è affermato il seguente principio di diritto: Ai fini della iscrizione nell'albo degli avvocati, il regime di incompatibilità con lo svolgimento di attività libero-professionali, previsto per i professori universitari, che abbiano optato per il tempo pieno, vale anche per i ricercatori confermati, che abbiano esercitato la medesima opzione - Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale un ricercatore confermato aveva impugnato la decisione del Consiglio nazionale forense che lo aveva cancellato dall'elenco ordinario ed inserito nell'elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno (Sez. U, Sent.n. 389 del 2011). L’art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2011 prevede espressamente che: Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. I ricorrenti, secondo quanto previsto dal comma 10 del medesimo art. 53 d.lgs. n.165 del 2011, avevano l’onere di richiedere l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza in Ric. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 modo da verificare e accertare la possibilità di svolgimento dell’incarico da parte del Positano. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione de ll’art. 3 Cost. e dell’articolo 53 d. lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui la C orte d’Appello di Lecce, sezione staccata di Taranto non ha ritenuto irragionevole la norma contenuta nell’articolo 53 deld. lgs. n. 165 del 2001 laddove prevede in capo al soggetto privato abbia conferito l’incarico pubblico dipendente una sanzione pari al doppio dei compensi versati. I ricorrenti ripropongono le questioni di costituzionalità sollevate nei precedenti gradi di giudizio aventi ad oggetto l’irragionevolezza della sanzione pari al doppio del compenso versato dal soggetto conferente l’incarico. La medesima sanzione violerebbe anche il principio di proporzionalità ed anche quello di libertà di iniziativa economica ex art. 41Cost.6.1 Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Sez. 5, Ord. n. 15879 del 2018). Inoltre deve ribadirsi che il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi nella mera critica della pronuncia impugnata, per la ritenuta irrilevanza ovvero manifesta infondatezza della sollevata Ric. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 questione di legittimità costituzionale, giacché la questione di costituzionalità di una norma per un verso non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, e per l'altro verso può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (ex plurimis Sez. L, Sentenza n. 16245 del 29/10/2003, Rv. 567780 -01). Dunque,non può costituire oggetto di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento ha carattere solo ordinatorio, essendo il potere decisorio riservato alla Corte costituzionale, ed essendo la questione riproponibile in ogni grado di giudizio (Cass. 28 novembre 2014, n. 25343; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284). Tramite il motivo in scrutinio deve intendersi riproposta l'eccezione di illegittimità costituzionale che, tuttavia, è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto anche per le sanzioni amministrative la “ tendenziale ” contrarie tà a l principi o di proporzionalità di quelle stabilite in misura fissa, legittime solo «a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, siano “proporzionat e ” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie astratta (sent. n.185 del 2021). Nella citata sentenza, infatti, si legge che «Pure in questo campo, infatti, «previsioni sanzionatorie rigide, […] che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche Ric. 2018n. 15633sez. S2 - ud. 22/06/2022 misura differenti, debb[o]no rispondere al principio di ragionevolezza»: donde l’esigenza di verificare «se anche le infrazioni meno gravi», tra quelle comprese nel perimetro applicativo della previsione sanzionatoria, «siano connotate da un disvalore tale da nonrendere manifestamente […] sproporzionata la sanzione amministrativa» comminata (sentenza n. 212 del 2019)». Ciò premesso, deve evidenziarsi che, n el caso in esame , non è possibile riscontrare alcuna circostanza idonea in concreto a giustificare la possibilità per i ricorrenti di beneficiare di una sanzione al di sotto dell’importo irrogato per violazione del principio di proporzionalità o ragionevolezza , ne consegue che nella fattispecie concreta la questione di costituzionalità difetta del requisito della rilevanza. 7. Il ricorso è rigettato. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2000 più spese prenotate a debito; Ric. 2018n. 1563
Sentenza Cassazione n. 24493/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris